CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 29507/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di CATANZAROfissato il ricorso de plano; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Il GUP del Tribunale di CATANZARO, con ordinanza in data 11/01/2022, rigettava l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] che denunciava la violazione dei propri diritti difensivi per non avere potuto accedere agli atti delle indagini preliminari, chiedere l'interrogatorio e compiere altre attività difensive a seguito della notificazione dell'avviso ex art. 415-bis c.p.p. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Il ricorso è stato fissato de plano perché proposto avverso atto non impugnabile. Il ricorso è inammissibile. Il provvedimento non è impugnabile perché meramente prosecutorio dell'udienza preliminare che si deve concludere con uno dei provvedimenti tipici, ferma l'impugnabilità della decisione in discorso in uno con la sentenza. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il