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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 01126/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 16/03/2021 del Tribunale di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la ordinanza in epigrafe il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Salerno, quale giudice dell'esecuzione e decidendo in sede di rinvio, a seguito di annullamento di questa Corte — Sez. 1, n. 805 del 11 novembre 2021, depositata nel 2021 — della ordinanza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Salerno del 10 febbraio 2020, ha rigettato l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] di applicazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., della disciplina del reato continuato in relazione ai reati per i quali egli era stato condannato con le seguenti sentenze: 1) sentenza della Corte di assise di appello di Napoli del 27 settembre 2002, irrevocabile il 12 novembre 2002, che ha condannato il Panella alla pena di anni venti di reclusione per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990, 575 cod. pen., 10-14 legge n. 497 del 1974, 648 cod. pen., 629 e 56 e 629 cod. pen., 624 e 625 cod. pen., 416-bis cod. pen., commessi fino al 9 marzo 1998, reati posti in continuazione fra loro e, poi, con i vari reati, fra cui quello di cui all'art. 416-bis cod. pen., accertati con la sentenza della Corte di assise di appello di Salerno del 10 ottobre 2003, irrevocabile il 25 novembre 2003, commessi fino al 9 marzo 1998, con l'aumento di pena di anni quattro di reclusione, nonché con il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, aggravato ex art. 7 d.l. n. 152 del 1991, accertato con la sentenza del Tribunale di Salerno del 19 maggio 2009, irrevocabile il 17 ottobre 2009, riferito al marzo - aprile 1996, con aumento di pena di anni uno di reclusione, nonché con i reati di cui agli artt. 628 cod. pen., 10-12 legge n. 497 del 1974, 575-577 cod. pen., 648 cod. pen. e 424 cod. pen., commessi il 5 marzo 1996, con aumento di pena di anni dodici di reclusione; 2) sentenza della Corte di assise di appello di Salerno del 30 aprile 2008, irrevocabile il 16 giugno 2008, che ha condannato il Panella per i reati di cui agli artt. 10 e 12 legge n. 497 del 1974, 648 cod. pen. 575 e 577 cod. pen., commessi il 18 aprile 2002.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando tre motivi.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 671 cod. proc. pen., sostenendo che l'identità del disegno criminoso è stata documentata con la produzione di una memoria difensiva e delle tre sentenze ad essa allegate.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen., che impone al giudice del rinvio di uniformarsi alla sentenza di annullamento della Corte di cassazione per quanto concerne ogni questione di diritto.

2.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza di motivazione su tutte le argomentazioni contenute nella memoria datata 14 novembre 2019. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo è inammissibile.

In tema di continuazione, l'accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretto da adeguata motivazione (Sez. 1, n. 12936 del 03/12/2018, dep. 2019, D'Andrea, Rv. 275222).

Nel caso di specie il ricorrente adduce esclusivamente, peraltro in modo estremamente generico, che la unitarietà del disegno criminoso è stata documentata, ossia provata.

In sostanza, il ricorrente sollecita un riesame della documentazione prodotta a sostegno della sua istanza che non è consentito in questa sede di legittimità.

2. Il secondo motivo è inammissibile.

Non viola l'obbligo di uniformarsi al principio di diritto il giudice di rinvio che, dopo l'annullamento per vizio di motivazione, pervenga nuovamente allo stesso risultato decisorio sulla scorta di un diverso percorso argonnentativo ed in parte arricchito, rispetto a quello già censurato in sede di legittimità (vedi, relativamente al giudizio di cognizione, Sez. 3, n. 23140 del 26/03/2019, Visconti, Rv. 276755, nonché Sez. 4, n. 20044 del 17/03/201, S., Rv. 263864 che ha precisato che eventuali elementi di fatto e valutazioni contenuti nella pronuncia di annullamento non sono vincolanti per il giudice di rinvio, ma rilevano esclusivamente come punti di riferimento al fine dell'individuazione del vizio o dei vizi segnalati e, non, quindi, come dati che si impongono per la decisione a lui demandata, di talché si devono ritenere inammissibili le censure sollevate in merito).

In sostanza, in caso di annullamento per vizio di motivazione, sul giudice del rinvio grava solo un vincolo di contenuto negativo, ovvero un divieto di adottare la stessa motivazione che la Suprema Corte ha ritenuto viziata (Sez. 2, n. 1726 del 05/12/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA]. 271696).

Nel caso di specie la Corte di cassazione ha annullato l'ordinanza del 10 febbraio 2020 per vizi motivazionali e il giudice del rinvio è pervenuto alla decisione di rigettare l'istanza sulla base di un percorso motivazionale del tutto diverso da quello del provvedimento annullato e che tiene conto delle indicazioni fornite da questa Corte di cassazione nella sentenza di annullamento.

Il motivo è peraltro estremamente generico, atteso che nemmeno si precisa quale sarebbe il principio di diritto violato.

3. Anche il terzo motivo di ricorso è inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione ha deciso sulla richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato e con la sua motivazione ha dato risposta ai rilievi contenuti nella memoria del 14 novembre 2019 indicando le ragioni per le quali gli elementi in essa indicati non possono condurre all'accoglimento della istanza.

Il ricorrente neppure precisa quali sarebbero le specifiche argomentazioni contenute nella memoria sulle quali il giudice del rinvio avrebbe omesso di motivare, cosicché il motivo risulta generico. 4.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 30/09/2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 16/03/2021 del Tribunale di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la ordinanza in epigrafe il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Salerno, quale giudice dell'esecuzione e decidendo in sede di rinvio, a seguito di annullamento di questa Corte — Sez. 1, n. 805 del 11 novembre 2021, depositata nel 2021 — della ordinanza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Salerno del 10 febbraio 2020, ha rigettato l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] di applicazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., della disciplina del reato continuato in relazione ai reati per i quali egli era stato condannato con le seguenti sentenze: 1) sentenza della Corte di assise di appello di Napoli del 27 settembre 2002, irrevocabile il 12 novembre 2002, che ha condannato il Panella alla pena di anni venti di reclusione per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990, 575 cod. pen., 10-14 legge n. 497 del 1974, 648 cod. pen., 629 e 56 e 629 cod. pen., 624 e 625 cod. pen., 416-bis cod. pen., commessi fino al 9 marzo 1998, reati posti in continuazione fra loro e, poi, con i vari reati, fra cui quello di cui all'art. 416-bis cod. pen., accertati con la sentenza della Corte di assise di appello di Salerno del 10 ottobre 2003, irrevocabile il 25 novembre 2003, commessi fino al 9 marzo 1998, con l'aumento di pena di anni quattro di reclusione, nonché con il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, aggravato ex art. 7 d.l. n. 152 del 1991, accertato con la sentenza del Tribunale di Salerno del 19 maggio 2009, irrevocabile il 17 ottobre 2009, riferito al marzo - aprile 1996, con aumento di pena di anni uno di reclusione, nonché con i reati di cui agli artt. 628 cod. pen., 10-12 legge n. 497 del 1974, 575-577 cod. pen., 648 cod. pen. e 424 cod. pen., commessi il 5 marzo 1996, con aumento di pena di anni dodici di reclusione; 2) sentenza della Corte di assise di appello di Salerno del 30 aprile 2008, irrevocabile il 16 giugno 2008, che ha condannato il Panella per i reati di cui agli artt. 10 e 12 legge n. 497 del 1974, 648 cod. pen. 575 e 577 cod. pen., commessi il 18 aprile 2002. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando tre motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 671 cod. proc. pen., sostenendo che l'identità del disegno criminoso è stata documentata con la produzione di una memoria difensiva e delle tre sentenze ad essa allegate. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen., che impone al giudice del rinvio di uniformarsi alla sentenza di annullamento della Corte di cassazione per quanto concerne ogni questione di diritto. 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza di motivazione su tutte le argomentazioni contenute nella memoria datata 14 novembre 2019. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è inammissibile. In tema di continuazione, l'accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretto da adeguata motivazione (Sez. 1, n. 12936 del 03/12/2018, dep. 2019, D'Andrea, Rv. 275222). Nel caso di specie il ricorrente adduce esclusivamente, peraltro in modo estremamente generico, che la unitarietà del disegno criminoso è stata documentata, ossia provata. In sostanza, il ricorrente sollecita un riesame della documentazione prodotta a sostegno della sua istanza che non è consentito in questa sede di legittimità. 2. Il secondo motivo è inammissibile. Non viola l'obbligo di uniformarsi al principio di diritto il giudice di rinvio che, dopo l'annullamento per vizio di motivazione, pervenga nuovamente allo stesso risultato decisorio sulla scorta di un diverso percorso argonnentativo ed in parte arricchito, rispetto a quello già censurato in sede di legittimità (vedi, relativamente al giudizio di cognizione, Sez. 3, n. 23140 del 26/03/2019, Visconti, Rv. 276755, nonché Sez. 4, n. 20044 del 17/03/201, S., Rv. 263864 che ha precisato che eventuali elementi di fatto e valutazioni contenuti nella pronuncia di annullamento non sono vincolanti per il giudice di rinvio, ma rilevano esclusivamente come punti di riferimento al fine dell'individuazione del vizio o dei vizi segnalati e, non, quindi, come dati che si impongono per la decisione a lui demandata, di talché si devono ritenere inammissibili le censure sollevate in merito). In sostanza, in caso di annullamento per vizio di motivazione, sul giudice del rinvio grava solo un vincolo di contenuto negativo, ovvero un divieto di adottare la stessa motivazione che la Suprema Corte ha ritenuto viziata (Sez. 2, n. 1726 del 05/12/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA]. 271696). Nel caso di specie la Corte di cassazione ha annullato l'ordinanza del 10 febbraio 2020 per vizi motivazionali e il giudice del rinvio è pervenuto alla decisione di rigettare l'istanza sulla base di un percorso motivazionale del tutto diverso da quello del provvedimento annullato e che tiene conto delle indicazioni fornite da questa Corte di cassazione nella sentenza di annullamento. Il motivo è peraltro estremamente generico, atteso che nemmeno si precisa quale sarebbe il principio di diritto violato. 3. Anche il terzo motivo di ricorso è inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione ha deciso sulla richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato e con la sua motivazione ha dato risposta ai rilievi contenuti nella memoria del 14 novembre 2019 indicando le ragioni per le quali gli elementi in essa indicati non possono condurre all'accoglimento della istanza. Il ricorrente neppure precisa quali sarebbero le specifiche argomentazioni contenute nella memoria sulle quali il giudice del rinvio avrebbe omesso di motivare, cosicché il motivo risulta generico. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30/09/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] R
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