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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 luglio 2022

Cassazione n. 30117/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'appello di Roma, con sentenza del 103)112 2)2022i, ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale drUvffavecchiai, in data p4/02/202i1 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] G 1:5 i 2_t in relazione ai reati di rapina aggravata e di lesioni personali gravi.

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio di motivazione in relazione alla valutazione delle prove poste a fondamento del giudizio di colpevolezza a carico dell'imputato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto (v. pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata); Ritenuto altresì che l'inammissibilità del ricorso si estende ai motivi nuovi e aggiunti di cui alla memoria difensiva del 17/06/2022, in considerazione dell'imprescindibile vincolo che esiste fra detti motivi e quelli su cui si fonda l'impugnazione principale (cfr., Sez.

U, n. 4683 del 25/02/1998, Bono, Rv. 210529; Sez. 2 n. 17693 del 17/01/2018, Corbelli, Rv. 272821) e con la conseguenza che il vizio radicale da cui sono inficiati questi ultimi non possa essere tardivamente sanato dai primi (cfr., Sez. 2, n. 34216 del 29/04/2014, Cennamo, Rv. 260851; Sez. 6, n. 47414 del 30/10/2008 Arruzzoli, Rv. 242129), anche ove i motivi aggiunti valgano, in teoria, a colmare i difetti di quelli originali (Sez. 5, n. 8439 del 24/01/2020, Lucarelli, Rv. 278387); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 4 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA] P esiden

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'appello di Roma, con sentenza del 103)112 2)2022i, ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale drUvffavecchiai, in data p4/02/202i1 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] G 1:5 i 2_t in relazione ai reati di rapina aggravata e di lesioni personali gravi. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio di motivazione in relazione alla valutazione delle prove poste a fondamento del giudizio di colpevolezza a carico dell'imputato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto (v. pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata); Ritenuto altresì che l'inammissibilità del ricorso si estende ai motivi nuovi e aggiunti di cui alla memoria difensiva del 17/06/2022, in considerazione dell'imprescindibile vincolo che esiste fra detti motivi e quelli su cui si fonda l'impugnazione principale (cfr., Sez. U, n. 4683 del 25/02/1998, Bono, Rv. 210529; Sez. 2 n. 17693 del 17/01/2018, Corbelli, Rv. 272821) e con la conseguenza che il vizio radicale da cui sono inficiati questi ultimi non possa essere tardivamente sanato dai primi (cfr., Sez. 2, n. 34216 del 29/04/2014, Cennamo, Rv. 260851; Sez. 6, n. 47414 del 30/10/2008 Arruzzoli, Rv. 242129), anche ove i motivi aggiunti valgano, in teoria, a colmare i difetti di quelli originali (Sez. 5, n. 8439 del 24/01/2020, Lucarelli, Rv. 278387); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 4 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA] P esiden
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