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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 16310/2026

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osto da: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE c/o [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; lette le conclusioni del PG.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 10 luglio 2025 la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha accolto l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione presentata da [OSCURATO:PERSONA], liquidando in suo favore la somma di euro 186.486,45, in relazione alla custodia cautelare in carcere sofferta dal 26 gennaio 2017 al 16 novembre 2018, per complessivi 659 giorni, in applicazione di una misura cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 15 febbraio 2017.

La misura custodiale era stata applicata nella ritenuta ricorrenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine alla perpetrazione del delitto di partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso (capo A), per avere l'indagata preso parte all'associazione criminale denominata "ndrangheta", radicata nella provincia di [OSCURATO:PERSONA], oltre che /01-; altre parti del territorio nazionale ed estero, e in particolare per essere stata partecipe della c.d. cosca "[OSCURATO:PERSONA]", operante sul territorio del comune di [OSCURATO:PERSONA] e zone limitrofe, come componente effettiva dell'organizzazione mafiosa, e non già solo di coniuge di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] era stata, quindi, assolta dalla superiore imputazione perché il fatto non sussiste con sentenza emessa dal G.U.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 16 novembre 2018, poi confermata dalla locale Corte di appello con pronuncia dell'Il novembre 2020, divenuta irrevocabile il 7 settembre 2021.

1.1. La Corte territoriale ha accolto la successiva domanda di riparazione per ingiusta detenzione nella ritenuta sussistenza di un'ipotesi di ingiustizia formale in ordine alla restrizione cautelare sofferta, di rilievo ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., in particolar modo ritenendo che gli elementi posti a fondamento dell'ordinanza cautelare non fossero stati tali da indurre l'Autorità giudiziaria in errore quanto all'implicazione della [OSCURATO:PERSONA] nel contesto mafioso, non avendo assunto alcun ruolo centrale all'interno della cosca nella fase conseguente all'intervenuto arresto del marito.

Per i giudici della riparazione, quindi, l'istante non aveva dato o concorso a dare causa all'applicazione della misura custodiale, non avendo agito in modo tale da creare la fallace apparenza di condizioni nelle quali potesse o dovesse essere adottata tale misura nei suoi confronti.

2. Avverso l'ordinanza del giudice della riparazione ha proposto ricorso per cassazione il Ministero dell'Economia e delle Finanze, a mezzo dell'[OSCURATO:PERSONA] dello Stato di [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi di censura. 2Con il primo ha eccepito carenza e contraddittorietà della motivazione e violazione dell'art. 314 cod. proc. pen. in relazione alla ritenuta insussistenza del presupposto di non avere concorso l'istante, con dolo o colpa grave, all'intervenuta applicazione della custodia cautelare nei suoi confronti.

Lamenta, in particolare, il ricorrente che la motivazione con cui il giudice della riparazione ha escluso che la [OSCURATO:PERSONA] avesse concorso a dare causa all'applicazione della misura custodiale abbia natura solo apparente, in quanto meramente riproduttiva dello schema argomentativo utilizzato dal giudice di merito nella sentenza assolutoria, senza l'espletamento di alcun autonomo accertamento volto a verificare la ricorrenza di un'eventuale condotta di rilievo sinergico ex art. 314 cod. proc. pen.

L'ordinanza impugnata si sarebbe limitata ad affermare, in maniera apodittica, che gli elementi posti a fondamento dell'ordinanza cautelare non fossero idonei a indurre in errore l'Autorità giudiziaria in ordine al coinvolgimento dell'indagata nel contesto mafioso, senza conferire rilievo alcuno a taluni fatti, non esclusi nella loro storicità dai giudici di merito, aventi, invece, un sicuro rilievo ai fini della configurazione di una colpa ostativa, come: il colloquio organizzato dalla [OSCURATO:PERSONA] tra il marito, potente capo cosca della 'ndrangheta, e una donna a lui rivoltasi per far ottenere un lavoro al proprio figlio; il ruolo, anche indiretto, ricoperto dall'istante nella gestione delle attività imprenditoriali controllate dalla cosca capeggiata dal marito; il rimprovero operato dal [OSCURATO:PERSONA] alla consorte di non essere stata capace di gestire gli affari di famiglia; l'avvenuta consegna da parte della [OSCURATO:PERSONA] alla sorella del [OSCURATO:PERSONA] di un trolley avente contenuto sospetto; i contenuti delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA].

Con la seconda doglianza il Ministero ricorrente ha lamentato, in via subordinata, mancanza e contraddittorietà della motivazione e violazione dell'art. 315 cod. proc. pen. con riguardo alla quantificazione dell'indennizzo corrisposto, in quanto ritenuto di entità eccessiva e senza l'indicazione delle ragioni per cui è stato previsto un ulteriore aumento dopo il calcolo effettuato mediante l'applicazione del criterio aritmetico. 3.

Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio del proposto ricorso.

4. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria scritta e note difensive, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile, ovvero che lo stesso venga rigettato. 3CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze è fondato con riguardo alla prima doglianza eccepita, di natura assorbente rispetto all'ulteriore censura dedotta, conseguentemente imponendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA].

2. Risulta, in particolare, fondato quanto esposto dall'[OSCURATO:PERSONA] ricorrente in ordine alla mancata valutazione da parte della Corte di merito del comportamento dell'istante agli autonomi fini del giudizio di riparazione.

Ed infatti, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (così, ex plurimis: Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268952-01; Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 259082-01).

La colpa grave di rilievo ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., quale elemento negativo della fattispecie integrante il diritto all'equa riparazione, non necessita, quindi, di estrinsecarsi in condotte costituenti, di per sé, reato, ove tali ultime, in forza di una valutazione ex ante, siano comunque tali da causare o da concorrere a dare causa all'ordinanza cautelare.

3. Orbene, il Collegio rileva come, nel caso di specie, non sia stata data corretta applicazione all'indicato principio, risultando carente la specificazione delle ragioni per le quali non è stata ravvisata la ricorrenza di una colpa grave, imputabile alla [OSCURATO:PERSONA], ostativa alla concessione del beneficio riconosciutole.

E' stato dato atto, infatti, unicamente della sussistenza di un quadro probatorio insufficiente, tale, per il giudice di merito, da non poter comprovare la ricorrenza della condotta delittuosa ascritta alla [OSCURATO:PERSONA] - non essendovi stata prova che costei fosse stata partecipe della c.d. cosca "[OSCURATO:PERSONA]" - per cui non vi sarebbe stata possibilità alcuna di rinvenire nei suoi comportamenti, anche solo per colpa grave, la ricorrenza di una contribuzione causale o concausale ai fini dell'emissione del provvedimento restrittivo della sua libertà personale. 4Il giudice della riparazione, pur affermando di essere tenuto a valutare i fatti, per come accertati in sede di merito, al diverso fine di verificare l'eventuale sussistenza di una condotta ostativa al riconoscimento del beneficio ex art. 314 cod. proc. pen., ha, tuttavia, omesso di effettuare tale specifico esame, limitandosi a richiamare le considerazioni espresse dal giudice di merito per addivenire al giudizio di assoluzione della prevenuta.

Le condotte specificamente perpetrate dalla [OSCURATO:PERSONA], cioè, per come accertate nel giudizio di merito, non sono state mai considerate ai fini della valutazione di un'ipotetica ricorrenza di una colpa grave ostativa al riconoscimento del beneficio.

La Corte di appello, quindi, ha mancato di porsi nella corretta ottica del procedimento di riparazione per ingiusta detenzione, che è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi e che possono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti ma sottoposto ad un vaglio caratterizzato dall'utilizzo di parametri di valutazione differenti (Sez. 4, n. 39500 del 18/06/2013, Trombetta, Rv. 256764-01).

3.1. Nel caso in esame, in particolare, risulta viziato il ragionamento seguito dalla Corte territoriale per non avere in alcun modo valutato, in un'ottica riparatoria, il comportamento tenuto dall'istante alla luce del completo materiale probatorio in atti, costituente il quadro indiziario valutato dal giudice della cautela con riferimento ai fatti storici accertati nella sentenza di assoluzione.

I giudici della riparazione, cioè, hanno omesso di considerare e di descrivere, ai fini di un'ipotetica configurazione di una fattispecie di colpa grave ex art. 314 cod. proc. pen., gli elementi riconducibili a comportamenti posti in essere dalla [OSCURATO:PERSONA] che avevano fondato l'applicazione nei suoi confronti della misura cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che avrebbero dovuto essere considerati dal giudice della riparazione al fine di valutare la eventuale configurabilità di una condotta ostativa, di effetto sinergico rispetto alla misura cautelare subita.

Non è dato comprendere, cioè, il perché taluni aspetti certamente riferibili alla [OSCURATO:PERSONA] - come, ad esempio: l'avere organizzato un colloquio tra suo marito e una donna per far ottenere un lavoro al figlio di quest'ultima; l'avere ricoperto, anche in modo indiretto, un ruolo nella gestione delle attività imprenditoriali controllate dalla cosca capeggiata dal consorte; l'avere ricevuto da quest'ultimo un rimprovero per non essere stata capace di gestire gli affari di famiglia; l'avere consegnato alla sorella del [OSCURATO:PERSONA] un trolley dal contenuto sospetto - abbiano potuto giustificare la mancata configurazione di una fattispecie di colpa grave, ostativa alla concessione della riparazione per ingiusta detenzione.

54. L'accoglimento, per i motivi indicati, dell'introduttiva censura rende, all'evidenza, superflua ogni considerazione in ordine alla doglianza dedotta con il secondo motivo di ricorso, da ritenersi assorbito.

5. Ne consegue, pertanto, in accoglimento del ricorso proposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze a mezzo dell'[OSCURATO:PERSONA] dello Stato di [OSCURATO:PERSONA], l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], cui viene demandata anche la regolamentazione delle spese di lite tra le parti per questo giudizio di legittimità.

P. Q. M. Annulla l P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE c/o [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; lette le conclusioni del PG.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 10 luglio 2025 la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha accolto l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione presentata da [OSCURATO:PERSONA], liquidando in suo favore la somma di euro 186.486,45, in relazione alla custodia cautelare in carcere sofferta dal 26 gennaio 2017 al 16 novembre 2018, per complessivi 659 giorni, in applicazione di una misura cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 15 febbraio 2017. La misura custodiale era stata applicata nella ritenuta ricorrenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine alla perpetrazione del delitto di partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso (capo A), per avere l'indagata preso parte all'associazione criminale denominata "ndrangheta", radicata nella provincia di [OSCURATO:PERSONA], oltre che /01-; altre parti del territorio nazionale ed estero, e in particolare per essere stata partecipe della c.d. cosca "[OSCURATO:PERSONA]", operante sul territorio del comune di [OSCURATO:PERSONA] e zone limitrofe, come componente effettiva dell'organizzazione mafiosa, e non già solo di coniuge di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] era stata, quindi, assolta dalla superiore imputazione perché il fatto non sussiste con sentenza emessa dal G.U.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 16 novembre 2018, poi confermata dalla locale Corte di appello con pronuncia dell'Il novembre 2020, divenuta irrevocabile il 7 settembre 2021. 1.1. La Corte territoriale ha accolto la successiva domanda di riparazione per ingiusta detenzione nella ritenuta sussistenza di un'ipotesi di ingiustizia formale in ordine alla restrizione cautelare sofferta, di rilievo ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., in particolar modo ritenendo che gli elementi posti a fondamento dell'ordinanza cautelare non fossero stati tali da indurre l'Autorità giudiziaria in errore quanto all'implicazione della [OSCURATO:PERSONA] nel contesto mafioso, non avendo assunto alcun ruolo centrale all'interno della cosca nella fase conseguente all'intervenuto arresto del marito. Per i giudici della riparazione, quindi, l'istante non aveva dato o concorso a dare causa all'applicazione della misura custodiale, non avendo agito in modo tale da creare la fallace apparenza di condizioni nelle quali potesse o dovesse essere adottata tale misura nei suoi confronti. 2. Avverso l'ordinanza del giudice della riparazione ha proposto ricorso per cassazione il Ministero dell'Economia e delle Finanze, a mezzo dell'[OSCURATO:PERSONA] dello Stato di [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi di censura. 2Con il primo ha eccepito carenza e contraddittorietà della motivazione e violazione dell'art. 314 cod. proc. pen. in relazione alla ritenuta insussistenza del presupposto di non avere concorso l'istante, con dolo o colpa grave, all'intervenuta applicazione della custodia cautelare nei suoi confronti. Lamenta, in particolare, il ricorrente che la motivazione con cui il giudice della riparazione ha escluso che la [OSCURATO:PERSONA] avesse concorso a dare causa all'applicazione della misura custodiale abbia natura solo apparente, in quanto meramente riproduttiva dello schema argomentativo utilizzato dal giudice di merito nella sentenza assolutoria, senza l'espletamento di alcun autonomo accertamento volto a verificare la ricorrenza di un'eventuale condotta di rilievo sinergico ex art. 314 cod. proc. pen. L'ordinanza impugnata si sarebbe limitata ad affermare, in maniera apodittica, che gli elementi posti a fondamento dell'ordinanza cautelare non fossero idonei a indurre in errore l'Autorità giudiziaria in ordine al coinvolgimento dell'indagata nel contesto mafioso, senza conferire rilievo alcuno a taluni fatti, non esclusi nella loro storicità dai giudici di merito, aventi, invece, un sicuro rilievo ai fini della configurazione di una colpa ostativa, come: il colloquio organizzato dalla [OSCURATO:PERSONA] tra il marito, potente capo cosca della 'ndrangheta, e una donna a lui rivoltasi per far ottenere un lavoro al proprio figlio; il ruolo, anche indiretto, ricoperto dall'istante nella gestione delle attività imprenditoriali controllate dalla cosca capeggiata dal marito; il rimprovero operato dal [OSCURATO:PERSONA] alla consorte di non essere stata capace di gestire gli affari di famiglia; l'avvenuta consegna da parte della [OSCURATO:PERSONA] alla sorella del [OSCURATO:PERSONA] di un trolley avente contenuto sospetto; i contenuti delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA]. Con la seconda doglianza il Ministero ricorrente ha lamentato, in via subordinata, mancanza e contraddittorietà della motivazione e violazione dell'art. 315 cod. proc. pen. con riguardo alla quantificazione dell'indennizzo corrisposto, in quanto ritenuto di entità eccessiva e senza l'indicazione delle ragioni per cui è stato previsto un ulteriore aumento dopo il calcolo effettuato mediante l'applicazione del criterio aritmetico. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio del proposto ricorso. 4. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria scritta e note difensive, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile, ovvero che lo stesso venga rigettato. 3CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze è fondato con riguardo alla prima doglianza eccepita, di natura assorbente rispetto all'ulteriore censura dedotta, conseguentemente imponendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Risulta, in particolare, fondato quanto esposto dall'[OSCURATO:PERSONA] ricorrente in ordine alla mancata valutazione da parte della Corte di merito del comportamento dell'istante agli autonomi fini del giudizio di riparazione. Ed infatti, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (così, ex plurimis: Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268952-01; Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 259082-01). La colpa grave di rilievo ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., quale elemento negativo della fattispecie integrante il diritto all'equa riparazione, non necessita, quindi, di estrinsecarsi in condotte costituenti, di per sé, reato, ove tali ultime, in forza di una valutazione ex ante, siano comunque tali da causare o da concorrere a dare causa all'ordinanza cautelare. 3. Orbene, il Collegio rileva come, nel caso di specie, non sia stata data corretta applicazione all'indicato principio, risultando carente la specificazione delle ragioni per le quali non è stata ravvisata la ricorrenza di una colpa grave, imputabile alla [OSCURATO:PERSONA], ostativa alla concessione del beneficio riconosciutole. E' stato dato atto, infatti, unicamente della sussistenza di un quadro probatorio insufficiente, tale, per il giudice di merito, da non poter comprovare la ricorrenza della condotta delittuosa ascritta alla [OSCURATO:PERSONA] - non essendovi stata prova che costei fosse stata partecipe della c.d. cosca "[OSCURATO:PERSONA]" - per cui non vi sarebbe stata possibilità alcuna di rinvenire nei suoi comportamenti, anche solo per colpa grave, la ricorrenza di una contribuzione causale o concausale ai fini dell'emissione del provvedimento restrittivo della sua libertà personale. 4Il giudice della riparazione, pur affermando di essere tenuto a valutare i fatti, per come accertati in sede di merito, al diverso fine di verificare l'eventuale sussistenza di una condotta ostativa al riconoscimento del beneficio ex art. 314 cod. proc. pen., ha, tuttavia, omesso di effettuare tale specifico esame, limitandosi a richiamare le considerazioni espresse dal giudice di merito per addivenire al giudizio di assoluzione della prevenuta. Le condotte specificamente perpetrate dalla [OSCURATO:PERSONA], cioè, per come accertate nel giudizio di merito, non sono state mai considerate ai fini della valutazione di un'ipotetica ricorrenza di una colpa grave ostativa al riconoscimento del beneficio. La Corte di appello, quindi, ha mancato di porsi nella corretta ottica del procedimento di riparazione per ingiusta detenzione, che è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi e che possono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti ma sottoposto ad un vaglio caratterizzato dall'utilizzo di parametri di valutazione differenti (Sez. 4, n. 39500 del 18/06/2013, Trombetta, Rv. 256764-01). 3.1. Nel caso in esame, in particolare, risulta viziato il ragionamento seguito dalla Corte territoriale per non avere in alcun modo valutato, in un'ottica riparatoria, il comportamento tenuto dall'istante alla luce del completo materiale probatorio in atti, costituente il quadro indiziario valutato dal giudice della cautela con riferimento ai fatti storici accertati nella sentenza di assoluzione. I giudici della riparazione, cioè, hanno omesso di considerare e di descrivere, ai fini di un'ipotetica configurazione di una fattispecie di colpa grave ex art. 314 cod. proc. pen., gli elementi riconducibili a comportamenti posti in essere dalla [OSCURATO:PERSONA] che avevano fondato l'applicazione nei suoi confronti della misura cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che avrebbero dovuto essere considerati dal giudice della riparazione al fine di valutare la eventuale configurabilità di una condotta ostativa, di effetto sinergico rispetto alla misura cautelare subita. Non è dato comprendere, cioè, il perché taluni aspetti certamente riferibili alla [OSCURATO:PERSONA] - come, ad esempio: l'avere organizzato un colloquio tra suo marito e una donna per far ottenere un lavoro al figlio di quest'ultima; l'avere ricoperto, anche in modo indiretto, un ruolo nella gestione delle attività imprenditoriali controllate dalla cosca capeggiata dal consorte; l'avere ricevuto da quest'ultimo un rimprovero per non essere stata capace di gestire gli affari di famiglia; l'avere consegnato alla sorella del [OSCURATO:PERSONA] un trolley dal contenuto sospetto - abbiano potuto giustificare la mancata configurazione di una fattispecie di colpa grave, ostativa alla concessione della riparazione per ingiusta detenzione. 54. L'accoglimento, per i motivi indicati, dell'introduttiva censura rende, all'evidenza, superflua ogni considerazione in ordine alla doglianza dedotta con il secondo motivo di ricorso, da ritenersi assorbito. 5. Ne consegue, pertanto, in accoglimento del ricorso proposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze a mezzo dell'[OSCURATO:PERSONA] dello Stato di [OSCURATO:PERSONA], l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], cui viene demandata anche la regolamentazione delle spese di lite tra le parti per questo giudizio di legittimità. P. Q. M. Annulla l P.Q.M
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