Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/1991
ECLI:EU:C:1991:299
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61990CO0250_IT
[OSCURATO:PERSONA] della sentenza
Decisione relativa alle spese
[OSCURATO:PERSONA] causa C-250/90,
[OSCURATO:PERSONA] fuer Warenkontrolle mbH, società di diritto tedesco, con sede in Brema (Repubblica federale di Germania), con l' avv. F.-M. Hohrmann, del foro di Brema, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio legale Arendt e Harles, 4, avenue Marie-Thérèse,
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dal sig. U. Woelker, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. G. Berardis, membro del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],
convenuta,
avente ad oggetto il ricorso diretto, in via principale, a che la Corte ordini alla [OSCURATO:PERSONA] di affidare alla [OSCURATO:PERSONA] taluni compiti di coordinamento in materia di spedizioni nonché il controllo di qualità e di quantità dei prodotti alimentari nei porti d' imbarco della Comunità europea e, in subordine, a far condannare la [OSCURATO:PERSONA], previo annullamento della decisione 1 marzo 1990 con la quale la [OSCURATO:PERSONA] ha stabilito di non accogliere la candidatura della [OSCURATO:PERSONA] nell' ambito di un procedimento di gara d' appalto, ad emettere una nuova decisione nei suoi confronti,
LA CORTE,
composta dai signori O. Due, presidente, G.F. Mancini, T.F. [OSCURATO:PERSONA], J.C. Moitinho de Almeida, G.C. [OSCURATO:PERSONA], M. Díez de Velasco, presidenti di sezione, [OSCURATO:PERSONA], C.N. Kakouris, R. Joliet, F.A. Schockweiler, F. Grévisse, M. Zuleeg e P.J.G. Kapteyn, giudici,
avvocato generale: G. Tesauro
cancelliere: J.-G. Giraud
sentito l' avvocato generale,
ha pronunciato la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 6 agosto 1990, la società [OSCURATO:PERSONA] fuer Warenkontrolle mbH (in prosieguo: la "[OSCURATO:PERSONA]") ha proposto un ricorso diretto, in via principale, a che la Corte ordini alla [OSCURATO:PERSONA] di affidare alla medesima taluni compiti di coordinamento in materia di spedizioni nonché il controllo di qualità e di quantità dei prodotti alimentari nei porti d' imbarco della Comunità europea e, in subordine, a far condannare la [OSCURATO:PERSONA], previo annullamento della decisione 1 marzo 1990 con la quale la [OSCURATO:PERSONA] ha stabilito di non accogliere la candidatura della [OSCURATO:PERSONA] nell' ambito di un procedimento di gara d' appalto, ad emettere una nuova decisione nei suoi confronti.
2 Nel maggio 1987 la [OSCURATO:PERSONA] pubblicava un bando di gara per la "preselezione delle imprese ammesse a partecipare alla licitazione privata che verrà indetta successivamente per il coordinamento delle spedizioni, nonché per controlli qualitativi e quantitativi dei prodotti alimentari" (GU C 127, pag. 2). A termini di tale bando, le prestazioni delle imprese selezionate dovevano essere svolte nei porti d' imbarco situati negli Stati membri, nei vari porti di sbarco nonché in taluni punti di scarico situati nei paesi beneficiari. Tale invito a presentare offerte riguardava compiti da eseguire nell' ambito del regolamento (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] 8 luglio 1987, n. 2200, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione, nella Comunità, di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario (GU L 204, pag. 1).
3 La società [OSCURATO:PERSONA] è una delle imprese che si sono presentate ai fini della preselezione.
4 Il 22 dicembre 1987 la [OSCURATO:PERSONA] veniva informata dalla [OSCURATO:PERSONA] di essere stata preselezionata per l' effettuazione dei controlli delle forniture nei porti d' imbarco. Considerato che essa non disponeva di filiali nei paesi destinatari, la [OSCURATO:PERSONA] aveva, invece, ritenuto di non poter accogliere la sua candidatura per quanto riguarda i compiti di controllo da svolgere nei porti di sbarco e nei punti di scarico.
5 Il 20 giugno 1989 la [OSCURATO:PERSONA] comunicava alla [OSCURATO:PERSONA] l' elenco delle proprie sedi e filiali in determinati paesi destinatari, impegnandosi, ove fosse stata prescelta, ad istituire uffici in vari altri paesi.
6 Il 1 marzo 1990 la [OSCURATO:PERSONA] informava la [OSCURATO:PERSONA] che la selezione era stata operata in considerazione della rete di filiali di cui le imprese disponevano oltremare e che, pertanto, la candidatura della medesima era stata respinta con riguardo sia ai compiti di controllo nei porti d' imbarco sia a quelli da svolgere nei porti di sbarco e nei punti di scarico. [OSCURATO:PERSONA] precisava che con tale decisione si concludeva il procedimento di selezione.
7 Il 4 maggio 1990 la [OSCURATO:PERSONA] comunicava alla [OSCURATO:PERSONA] delle contestazioni relative ai motivi per i quali la sua offerta era stata respinta. Con lettera 2 luglio 1990 la [OSCURATO:PERSONA] ribadiva il proprio punto di vista.
8 A sostegno del proprio ricorso la [OSCURATO:PERSONA] deduce vari mezzi diretti a dimostrare l' irregolarità del procedimento di selezione. In primo luogo la [OSCURATO:PERSONA], selezionando un' impresa svizzera, avrebbe violato il bando relativo alla presentazione di offerte, atteso che era ivi precisato che potevano essere prescelte solamente persone fisiche o giuridiche degli Stati membri. In secondo luogo, designando, per lo svolgimento dei compiti di controllo, solamente imprese che dispongono di una vasta rete di agenzie oltremare, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe attuato un criterio non adeguato sia in linea di diritto che in punto di fatto. In linea di diritto, in quanto nei 'considerando' del menzionato regolamento della [OSCURATO:PERSONA] n. 2200/87 si precisa che le procedure di controllo dei prodotti nei porti d' imbarco devono essere tali da fornire sufficienti garanzie in ordine alla corretta esecuzione finale della fornitura. In punto di fatto, poiché il requisito del possesso di una vasta rete di agenzie oltremare non costituisce in alcun caso un valido criterio di valutazione dell' idoneità delle imprese offerenti al controllo delle merci.
9 Con domanda presentata ai sensi dell' art. 91, n. 1, del regolamento di procedura, la [OSCURATO:PERSONA] deduce l' irricevibilità del ricorso e chiede che la Corte si pronunci sull' eccezione senza impegnare la discussione nel merito. Il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] costituirebbe un ricorso di annullamento da ritenersi irricevibile in quanto tardivo.
10 Nelle osservazioni relative a tale eccezione la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il proprio ricorso deve essere considerato un ricorso per carenza diretto a far dichiarare che la [OSCURATO:PERSONA] ha omesso di pronunciarsi in forme giuridicamente corrette in ordine alle condizioni dell' invito a presentare offerte. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], non si tratterebbe di un ricorso di annullamento. Il diniego della [OSCURATO:PERSONA] non costituirebbe una decisione ai sensi dell' art. 173, secondo comma, del Trattato, in quanto sarebbe fondato su di un criterio erroneo sotto il profilo giuridico e privo di qualsiasi specifica motivazione.
11 Dai fatti suesposti emerge che la [OSCURATO:PERSONA] ha reso noto alla [OSCURATO:PERSONA], con lettera 1 marzo 1990, in termini non equivoci e definitivi, la propria decisione di non presceglierla.
12 Si deve sottolineare che, nell' ambito del sistema del ricorso di annullamento ex art. 173 del Trattato e nel rispetto dei termini ivi previsti, la [OSCURATO:PERSONA] poteva far valere i propri mezzi al fine di contestare la legittimità della decisione di cui trattasi, particolarmente quelli relativi all' illegittimità del criterio adottato dalla [OSCURATO:PERSONA].
13 E' peraltro pacifico che la [OSCURATO:PERSONA] ha avuto notizia, al più tardi, il 4 maggio 1990 della decisione de qua, in quanto in tale data essa ha formulato varie contestazioni relative allo svolgimento del procedimento di selezione.
14 Va rilevato, inoltre, che la lettera della [OSCURATO:PERSONA] 2 luglio 1990 non ha prodotto l' effetto di riaprire i termini per ricorrere, atteso che tale documento riveste un carattere puramente confermativo della decisione 1 marzo 1990.
15 Conseguentemente, il ricorso della [OSCURATO:PERSONA], se, come sostiene la [OSCURATO:PERSONA], va ritenuto un ricorso di annullamento, deve essere dichiarato irricevibile in quanto non proposto entro il termine di due mesi, stabilito dall' art. 173, terzo comma, del Trattato, cui vanno aggiunti i termini relativi alla distanza previsti dall' allegato II del regolamento di procedura della Corte.
16 Se, invece, come sostenuto dalla ricorrente, il ricorso è fondato sull' art. 175 del Trattato, è sufficiente rilevare che la [OSCURATO:PERSONA] ha emanato una decisione nei confronti della ricorrente, ragion per cui non sussistono i presupposti per l' applicazione di tale disposizione.
17 Pertanto, ai sensi dell' art. 92, n. 1, del regolamento di procedura, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
18 A norma dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. La ricorrente, essendo rimasta soccombente, è condannata alle spese.
[OSCURATO:PERSONA] questi motivi,
LA CORTE
ordina:
1) Il ricorso è irricevibile.
2) Le spese sono poste a carico della ricorrente.
Lussemburgo, 9 luglio 1991.