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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33727/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2020 del TRIBUNALE di LATINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Latina dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole della contravvenzione di cui all'art. 109 TULPS e la condannava alla pena di 120,00 euro di ammenda.

2. Propone appello, poi convertito in ricorso per cassazione, l'imputata, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione. [OSCURATO:PERSONA]

3. L'impugnazione risulta manifestamente infondata.

4. Con il primo ed il secondo motivo, si contesta l'affermazione della responsabilità penale sul presupposto che l'istruttoria non ne avrebbe fornito prova; ebbene, un tale argomento - già di per sé inammissibile in sede di legittimità, perché fondato su elementi di puro merito - appare palesemente smentito dal tenore della sentenza, che ha richiamato le deposizioni dei testi Verrone, Pellecchia e Brunetti, dalle quali era emerso che la ricorrente, titolare di un B&B, aveva omesso di identificare e comunicare alla locale autorità di pubblica sicurezza i dati delle persone alloggiate, così integrando la violazione dell'art. 109 TULPS.

La sentenza, tra l'altro, ha sottolineato che la comunicazione dei dati alle questure competenti deve avvenire entro le 24 ore dall'arrivo, e che, nel caso di specie, gli avventori Pellecchia e Brunetti non erano stati ancora identificati dopo due giorni; un argomento solido ed oggettivo, dunque, che - come richiamato - non può esser di certo superato dalle considerazioni di fatto a sostegno del primo e del secondo motivo di ricorso.

5. Con la terza censura, poi, si contesta la misura della pena irrogata, ritenuta eccessiva; ebbene, anche questa doglianza appare del tutto infondata.

Riconosciute le circostanze attenuanti generiche, è stata infatti applicata una pena base di 180,00 euro di ammenda (su reato che ammette anche la pena detentiva), con riduzione massima ex art. 62-bis cod. pen.; il ricorso, peraltro, non indica quali fattori giustificherebbero una sanzione ancora ridotta, così da risultare sul punto palesemente generico. 6.

L'impugnazione, dunque, deve esser dichiarata inammissibile.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2020 del TRIBUNALE di LATINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Latina dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole della contravvenzione di cui all'art. 109 TULPS e la condannava alla pena di 120,00 euro di ammenda. 2. Propone appello, poi convertito in ricorso per cassazione, l'imputata, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione. [OSCURATO:PERSONA] 3. L'impugnazione risulta manifestamente infondata. 4. Con il primo ed il secondo motivo, si contesta l'affermazione della responsabilità penale sul presupposto che l'istruttoria non ne avrebbe fornito prova; ebbene, un tale argomento - già di per sé inammissibile in sede di legittimità, perché fondato su elementi di puro merito - appare palesemente smentito dal tenore della sentenza, che ha richiamato le deposizioni dei testi Verrone, Pellecchia e Brunetti, dalle quali era emerso che la ricorrente, titolare di un B&B, aveva omesso di identificare e comunicare alla locale autorità di pubblica sicurezza i dati delle persone alloggiate, così integrando la violazione dell'art. 109 TULPS. La sentenza, tra l'altro, ha sottolineato che la comunicazione dei dati alle questure competenti deve avvenire entro le 24 ore dall'arrivo, e che, nel caso di specie, gli avventori Pellecchia e Brunetti non erano stati ancora identificati dopo due giorni; un argomento solido ed oggettivo, dunque, che - come richiamato - non può esser di certo superato dalle considerazioni di fatto a sostegno del primo e del secondo motivo di ricorso. 5. Con la terza censura, poi, si contesta la misura della pena irrogata, ritenuta eccessiva; ebbene, anche questa doglianza appare del tutto infondata. Riconosciute le circostanze attenuanti generiche, è stata infatti applicata una pena base di 180,00 euro di ammenda (su reato che ammette anche la pena detentiva), con riduzione massima ex art. 62-bis cod. pen.; il ricorso, peraltro, non indica quali fattori giustificherebbero una sanzione ancora ridotta, così da risultare sul punto palesemente generico. 6. L'impugnazione, dunque, deve esser dichiarata inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in R
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