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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 luglio 2026

Cassazione n. 29721/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Corte di appello di CataniaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] BenedettiIN FATTO e DIRITTO1.

Con sentenza del 27 gennaio 2026 la Corte di appello di Catania, in riformadella sentenza del Tribunale di Catania del 18 giugno 2019 di condanna per il reatoex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],rideterminava, ex art. 599-bis cod. proc. pen, la pena allo stesso irrogata,concesse gli attenuti generiche equivalenti alla recidiva, in mesi 5 di reclusione edeuro 800 di multa2.

Il ricorrente, tramite l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre avverso la sentenzaimpugnata deducendo violazione ex art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., per nonavere il giudice sufficientemente e congruamente argomentato con la sentenza inoggetto la personalità dell'imputato in relazione al criterio di cui all'art 133 cod.pen,; la motivazione, inoltre, secondo il ricorrente, risulta mancante di logicitànella parte in cui il giudice non tiene conto delle finalità rieducative della pena exart. 27 comma 3, Cost.3.

Si tratta di ricorso inammissibile, suscettibile di trattazione senza formalità,ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, secondo periodo, cod. proc. pen.5.

La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente statuito che, a seguito dellareintroduzione del cd. patteggiamento in appello ad opera dell'art. 1, comma 56,della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiestaformulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sulmancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129cod. proc. pen., in quanto, a causa dell'effetto devolutivo propriodell'impugnazione, una volta che l'imputato - come nel caso in esame - abbiarinunciato ad alcuni motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivinon oggetto di rinuncia (sez. 5, n. 7333/19 del 13/11/2018, Alessandria, Rv.275234; sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha, Rv. 273755).6.

Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processualied a versare in favore della Cassa delle ammende una somma che si ritienecongruo determinare in tremila euro.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 14/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte di appello di CataniaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] BenedettiIN FATTO e DIRITTO1. Con sentenza del 27 gennaio 2026 la Corte di appello di Catania, in riformadella sentenza del Tribunale di Catania del 18 giugno 2019 di condanna per il reatoex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],rideterminava, ex art. 599-bis cod. proc. pen, la pena allo stesso irrogata,concesse gli attenuti generiche equivalenti alla recidiva, in mesi 5 di reclusione edeuro 800 di multa2. Il ricorrente, tramite l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre avverso la sentenzaimpugnata deducendo violazione ex art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., per nonavere il giudice sufficientemente e congruamente argomentato con la sentenza inoggetto la personalità dell'imputato in relazione al criterio di cui all'art 133 cod.pen,; la motivazione, inoltre, secondo il ricorrente, risulta mancante di logicitànella parte in cui il giudice non tiene conto delle finalità rieducative della pena exart. 27 comma 3, Cost.3. Si tratta di ricorso inammissibile, suscettibile di trattazione senza formalità,ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, secondo periodo, cod. proc. pen.5. La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente statuito che, a seguito dellareintroduzione del cd. patteggiamento in appello ad opera dell'art. 1, comma 56,della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiestaformulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sulmancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129cod. proc. pen., in quanto, a causa dell'effetto devolutivo propriodell'impugnazione, una volta che l'imputato - come nel caso in esame - abbiarinunciato ad alcuni motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivinon oggetto di rinuncia (sez. 5, n. 7333/19 del 13/11/2018, Alessandria, Rv.275234; sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha, Rv. 273755).6. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processualied a versare in favore della Cassa delle ammende una somma che si ritienecongruo determinare in tremila euro. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 14/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]
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