CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 13862/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to a MILANO il 17/10/2000 avverso la sentenza del 19/11/2025 del GIP TRIBUNALE di MONZA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Monza ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata tra le parti ex art. 444 cod.proc.pen4un anno, due mesi e 26 giorni di reclusione ed euro 2100 di multa, in relazione al reato contestato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e ad altri, oggetto di sentenza passata in giudicato, ritenutiila continuazione tra tutti i reati. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, eccependo, con un unico motivo, violazione di legge in ragione della nullità della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e della fissazione d'udienza preliminare con imputato detenuto. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo manifestamente infondato. [OSCURATO:PERSONA] osserva, infatti, che il vizio denunciato solo in questa sede, quand'anche esistente, deve ritenersi sanato per effetto della richiesta di applicazione della pena ex art. 444 cod.proc.pen., in conformità al principio espresso dalla Corte di cassazione con la sentenza Sez. 4, n. 42481 del 03/10/2024 (dep. 2024) Rv. 287211 - 01, secondo cui la nullità del decreto di citazione diretta a giudizio per omessa notifica all'indagato dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, determinando una lesione del diritto di difesa, ha natura di nullità generale a regime intermedio e, pertanto, può essere eccepita fino alla deliberazione della sentenza di primo grado. 3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. P.Q.M