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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 29370/2022

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seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2021 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; letta la memoria difensiva e le note di replica dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di difensore di fiducia degli imputati, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi;[OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Campobasso, in parziale ri- forma della sentenza del Tribunale di Campobasso del 19 giugno 2020, ha ridetermi- [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] e mesi sette di reclusione ed euro trecento di multa la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 56 e 610 cod. pen. (capo E, diversamente riqualificato rispetto all'originaria imputazione ex artt. 56 e 377 bis cod. pen.), 624 bis e 625 cod. pen. (capo B), 624 e 625 cod. pen. (capo C) ed in mesi due la pena inflitta ad [OSCURATO:PERSONA] in relazione al solo reato ex artt. 56 e 610 cod. pen., assolvendoli dal reato ex art. 629 cod. pen. (capo D).

2. [OSCURATO:PERSONA] e la Arnone, a mezzo del comune difensore, ricorrono per Cassa- zione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo due motivi di impugna- zione.

2.1. Violazione dell'art. 624 cod. pen. e vizio di motivazione per mancata riqua- lificazione dei reati di cui ai capi B) e C), contestati al Bellavia in furto d'uso.

Si deduce che l'omessa immediata restituzione dell'autovettura è stata dovuta non all'intento di privare la persona offesa del proprio bene, ma semplicemente alla mancanza di benzina nel serbatoio e di danaro per effettuare il rifornimento.

2.2. Violazione dell'art. 610 cod. pen..

Si osserva, in relazione al reato ex artt. 56 e 610 cod. pen. di cui al capo E), che non erano state poste in essere condotte di costrizione, in quanto la persona offesa aveva continuato liberamente ad informare la polizia di quanto stava accadendo.

2.3. Nella memoria di replica si evidenzia che la condanna del [OSCURATO:PERSONA] per il capo C) della rubrica non è rispettosa del principio di correlazione tra accusa e sentenza, in quanto: a) l'imputazione contiene un espresso riferimento allo "scopo di uso" dell'appropriazione dell'auto di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] ad opera degli impu- tati, effettuato "per recarsi in [OSCURATO:PERSONA] per rifornirsi di stupefacenti"; b) la conte- stazione non concerne la volontà di sottrazione definitiva del veicolo alla vittima, e quindi l'appropriazione dello stesso in proprio favore da parte degli imputati, bensì solo per il tempo necessario al raggiungimento dello scopo; c) solo per il reato di furto d'uso erano stati dimostrati, in capo agli imputati, la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi, come esplicitamente riconosciuto dalla Corte di merito, che ha dato atto che "la macchina è stata restituita".[OSCURATO:PERSONA]

1. In base alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, il furto d'uso presup- pone una restituzione spontanea della refurtiva dopo l'uso momentaneo, con la con- seguenza che tutte le cause, anche indipendenti dalla volontà del colpevole, che de- terminano una coazione o impediscono la restituzione, rendono applicabile il titolo comune di furto (Sez. 5, n. 6431 del 29/12/2014, dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA]. 262664; Sez. 4, n. 1045 del 15/12/2006, dep.2007, Terlimbacco, Rv. 236020; Sez. 2, n. 9090 del 07/03/1989, dep. 1990, Nicosia, Rv. 184695).

La pronuncia impugnata ha, dunque, correttamente e con motivazione esente da vizi, qualificato il fatto ai sensi dell'art. 624 cod. pen., secondo l'interpretazione for- nitane dall'organo di nomofilachia.

2. Con riferimento al secondo motivo di ricorso, va osservato che, ai fini della configurabilità del tentativo di violenza privata, non è necessario che la minaccia ab- bia effettivamente intimorito il soggetto passivo determinando una costrizione, an- corché improduttiva del risultato perseguito, ma è sufficiente che essa sia idonea ad incutere timore e sia diretta a costringere il destinatario a tenere, contro la propria volontà, la condotta pretesa dall'agente (Sez. 5, n. 34124 del 06/05/2019, C., Rv. 276903; Sez. 5, Sentenza n. 40782 del 11/07/2013, C., Rv. 257201).

Nella fattispecie, secondo quanto accertato dai giudici di merito, la condotta degli imputati, consistente nell'utilizzo di espressioni intimidatorie in messaggi whattsapp inviati alla persona offesa, era rivolta ad ottenere la rimessione della querela che era stata presentata nei loro confronti e che aveva originato il procedimento: le minacce, quindi, erano finalizzate a costringere la persona offesa ad un comportamento com- missivo; il mancato conseguimento del proposito ha, peraltro, fondato il riconosci- mento del tentativo di violenza privata.

3. Per le ragioni che precedono, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con con- seguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e - non ricor- rendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle am- mende.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2021 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; letta la memoria difensiva e le note di replica dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di difensore di fiducia degli imputati, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Campobasso, in parziale ri- forma della sentenza del Tribunale di Campobasso del 19 giugno 2020, ha ridetermi- [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] e mesi sette di reclusione ed euro trecento di multa la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 56 e 610 cod. pen. (capo E, diversamente riqualificato rispetto all'originaria imputazione ex artt. 56 e 377 bis cod. pen.), 624 bis e 625 cod. pen. (capo B), 624 e 625 cod. pen. (capo C) ed in mesi due la pena inflitta ad [OSCURATO:PERSONA] in relazione al solo reato ex artt. 56 e 610 cod. pen., assolvendoli dal reato ex art. 629 cod. pen. (capo D). 2. [OSCURATO:PERSONA] e la Arnone, a mezzo del comune difensore, ricorrono per Cassa- zione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo due motivi di impugna- zione. 2.1. Violazione dell'art. 624 cod. pen. e vizio di motivazione per mancata riqua- lificazione dei reati di cui ai capi B) e C), contestati al Bellavia in furto d'uso. Si deduce che l'omessa immediata restituzione dell'autovettura è stata dovuta non all'intento di privare la persona offesa del proprio bene, ma semplicemente alla mancanza di benzina nel serbatoio e di danaro per effettuare il rifornimento. 2.2. Violazione dell'art. 610 cod. pen.. Si osserva, in relazione al reato ex artt. 56 e 610 cod. pen. di cui al capo E), che non erano state poste in essere condotte di costrizione, in quanto la persona offesa aveva continuato liberamente ad informare la polizia di quanto stava accadendo. 2.3. Nella memoria di replica si evidenzia che la condanna del [OSCURATO:PERSONA] per il capo C) della rubrica non è rispettosa del principio di correlazione tra accusa e sentenza, in quanto: a) l'imputazione contiene un espresso riferimento allo "scopo di uso" dell'appropriazione dell'auto di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] ad opera degli impu- tati, effettuato "per recarsi in [OSCURATO:PERSONA] per rifornirsi di stupefacenti"; b) la conte- stazione non concerne la volontà di sottrazione definitiva del veicolo alla vittima, e quindi l'appropriazione dello stesso in proprio favore da parte degli imputati, bensì solo per il tempo necessario al raggiungimento dello scopo; c) solo per il reato di furto d'uso erano stati dimostrati, in capo agli imputati, la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi, come esplicitamente riconosciuto dalla Corte di merito, che ha dato atto che "la macchina è stata restituita".[OSCURATO:PERSONA] 1. In base alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, il furto d'uso presup- pone una restituzione spontanea della refurtiva dopo l'uso momentaneo, con la con- seguenza che tutte le cause, anche indipendenti dalla volontà del colpevole, che de- terminano una coazione o impediscono la restituzione, rendono applicabile il titolo comune di furto (Sez. 5, n. 6431 del 29/12/2014, dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA]. 262664; Sez. 4, n. 1045 del 15/12/2006, dep.2007, Terlimbacco, Rv. 236020; Sez. 2, n. 9090 del 07/03/1989, dep. 1990, Nicosia, Rv. 184695). La pronuncia impugnata ha, dunque, correttamente e con motivazione esente da vizi, qualificato il fatto ai sensi dell'art. 624 cod. pen., secondo l'interpretazione for- nitane dall'organo di nomofilachia. 2. Con riferimento al secondo motivo di ricorso, va osservato che, ai fini della configurabilità del tentativo di violenza privata, non è necessario che la minaccia ab- bia effettivamente intimorito il soggetto passivo determinando una costrizione, an- corché improduttiva del risultato perseguito, ma è sufficiente che essa sia idonea ad incutere timore e sia diretta a costringere il destinatario a tenere, contro la propria volontà, la condotta pretesa dall'agente (Sez. 5, n. 34124 del 06/05/2019, C., Rv. 276903; Sez. 5, Sentenza n. 40782 del 11/07/2013, C., Rv. 257201). Nella fattispecie, secondo quanto accertato dai giudici di merito, la condotta degli imputati, consistente nell'utilizzo di espressioni intimidatorie in messaggi whattsapp inviati alla persona offesa, era rivolta ad ottenere la rimessione della querela che era stata presentata nei loro confronti e che aveva originato il procedimento: le minacce, quindi, erano finalizzate a costringere la persona offesa ad un comportamento com- missivo; il mancato conseguimento del proposito ha, peraltro, fondato il riconosci- mento del tentativo di violenza privata. 3. Per le ragioni che precedono, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con con- seguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e - non ricor- rendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle am- mende. Co
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