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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 novembre 2023

Cassazione n. 00927/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Marocco, avverso la sentenza del 08/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINO La trattazione del ricorso segue la procedura "de plano". udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso personale, [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 8 giungo 2023 la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza di condanna emessa dal G.I.P. di Torino con rito abbreviato, ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] AAMOUR nella misura di anni 3, mesi 6 e 20 giorni di reclusione e 1.100 euro di multa, confermando per il resto l'impugnata sentenza.

2. Avverso tale decisione propone personalmente ricorso per cassazione l'imputato [OSCURATO:PERSONA] AAMOUR, formulando due motivi con cui chiede l'annullamento della sentenza impugnata.2.1 Con il primo motivo eccepisce il vizio della motivazione in ordine all'entità della pena inflitta, non essendo, a suo avviso, sufficiente motivare con il mero richiamo al concetto di congruità della sanzione senza chiarire l'adeguatezza della stessa in raffronto all'effettiva gravità del reato. 2.2.Con il secondo motivo eccepisce l'incostituzionalità dell'art. 613, comma 1, c.p.p., per contrasto con l'art. 111, comma 7, Cost e l'art. 117, comma 1, Cost., rilevando che la previsione di consentire il ricorso per cassazione solo tramite un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, pregiudica il diritto di rilevanza costituzionale di effettività della difesa, in cui è previsto di poter sempre ricorrere davanti alla Corte di cassazione contro le sentenze per violazione di legge.

3. Il ricorso è inammissibile, perché presentato personalmente dall'imputato.

A seguito della modifica dell'art. 613 cod. proc. pen. per effetto della legge n.103/2017, l'atto di ricorso dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Cassazione, onere non adempiuto nel caso di specie.

4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 29/11/2023 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Marocco, avverso la sentenza del 08/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINO La trattazione del ricorso segue la procedura "de plano". udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso personale, [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 8 giungo 2023 la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza di condanna emessa dal G.I.P. di Torino con rito abbreviato, ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] AAMOUR nella misura di anni 3, mesi 6 e 20 giorni di reclusione e 1.100 euro di multa, confermando per il resto l'impugnata sentenza. 2. Avverso tale decisione propone personalmente ricorso per cassazione l'imputato [OSCURATO:PERSONA] AAMOUR, formulando due motivi con cui chiede l'annullamento della sentenza impugnata.2.1 Con il primo motivo eccepisce il vizio della motivazione in ordine all'entità della pena inflitta, non essendo, a suo avviso, sufficiente motivare con il mero richiamo al concetto di congruità della sanzione senza chiarire l'adeguatezza della stessa in raffronto all'effettiva gravità del reato. 2.2.Con il secondo motivo eccepisce l'incostituzionalità dell'art. 613, comma 1, c.p.p., per contrasto con l'art. 111, comma 7, Cost e l'art. 117, comma 1, Cost., rilevando che la previsione di consentire il ricorso per cassazione solo tramite un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, pregiudica il diritto di rilevanza costituzionale di effettività della difesa, in cui è previsto di poter sempre ricorrere davanti alla Corte di cassazione contro le sentenze per violazione di legge. 3. Il ricorso è inammissibile, perché presentato personalmente dall'imputato. A seguito della modifica dell'art. 613 cod. proc. pen. per effetto della legge n.103/2017, l'atto di ricorso dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Cassazione, onere non adempiuto nel caso di specie. 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 29/11/2023 Il
Sentenza Cassazione n. 00927/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris