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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 03885/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in SENEGAL avverso la sentenza del 10/02/2021 della [OSCURATO:PERSONA] CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza d'appello e di primo grado, con trasmissione degli atti al Tribunale di Gela per la celebrazione del nuovo giudizio di primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; Letta la nota dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del comune difensore e con ricorsi congiunti, impugnano la sentenza in data 10/02/2021 con cui la Corte di appello di Caltanissetta ha riformato la sentenza in data 07/07/2020 del Tribunale di Gela, riconoscendo la circostanza attenuante di cui all'art. 648, comma secondo, cod.pen. e rideterminando la pena loro inflitta.

Deducono:

1.1. "Art. 606 lett.

C, c.p.p., in relazione all'art. 178, lett.

C, c.p.p.".

«La questione posta -scrive la difesa- riguarda la sussistenza di un onere in capo all'imputato che si trova in una condizione di legittimo impedimento, nel caso di specie in esecuzione di pena detentiva, di fare tempestiva richiesta al giudice competente, non essendo configurabile un obbligo all'autorità giudiziaria procedente di disporne la traduzione».

A tal proposito la difesa sostiene che non sussiste un tale obbligo a carico dell'imputato, perché invece grava sul giudice del processo disporne la traduzione per l'udienza.

Aggiunge che l'imputato non era in stato di custodia cautelare, ma in esecuzione di pena detentiva domiciliare e che aveva avvisato il giudice del proprio legittimo impedimento fin dall'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; ne deriva che il mancato rinvio dell'udienza anche per le condizioni di salute che non permettevano all'imputato di deambulare ha determinato una nullità insanabile che retroagirebbe al 28.5.2019.

Denuncia, quindi, la nullità della sentenza di primo grado perché il giudizio veniva celebrato con l'imputato in stato di detenzione, senza che ne fosse disposta la traduzione.

1.2. "Art. 606, C., codice di procedura penale in relazione all'art. 114 disp.att. c.p.p., 178 lett.

C, c.p.p. e 356 c.p.p., nonché in relazione dell'art. 191 c.p.p.".

In questo caso si deduce che «l'omessa informazione all'indagato dei propri diritti, e in particolare quello di farsi assistere da parte di un difensore, nel corso di una perquisizione, comporta la nullità della ricerca della prova e da questo l'inutilizzabilità della prova così come rinvenuta».

Il ricorrente dichiara di non condividere l'assunto della Corte di appello, secondo cui in questi casi si configura una nullità di ordine generale a regime intermedio, tanto più che la questione non riguarda solo la nullità, ma anche l'utilizzabilità, ai sensi dell'art. 191 cod.proc.pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Va preliminarmente rilevato come il primo motivo di ricorso riguardi la sola posizione di [OSCURATO:PERSONA].

Il motivo è fondato.

Dalla lettura degli atti -visionabili in ragione della natura processuale della questione- risulta che all'udienza innanzi al tribunale di Gela del 9.1.2018 il difensore aveva rappresentato che l'imputato era detenuto per altra causa presso i. il carcere di Palermo e che aveva espresso la volontà di partecipare all'udienza; il giudice aveva dunque rinviato l'udienza al 18 settembre 2018 disponendo la traduzione del detenuto; successivamente, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] sempre innanzi al giudice di primo grado, quest'ultimo ha dato atto che l'imputato era ristretto agli arresti domiciliari, affermando che era onere del difensore richiedere l'autorizzazione a partecipare all'udienza all'autorità procedente; ha conseguentemente disposto la prosecuzione del giudizio con l'escussione dei testi, rinviando successivamente all'udienza del 24 settembre 2019.

In tale udienza, la difesa faceva presente al giudice che l'imputato avrebbe voluto partecipare all'udienza, ma era impossibilitato perché ristretto agli arresti domiciliari; chiedeva dunque un rinvio.

Il giudice, nel respingere l'istanza di rinvio, rilevava che da provvedimento del Tribunale di sorveglianza del 20 febbraio 2019 e dalla nota della Polizia penitenziaria- [OSCURATO:PERSONA] di Agrigento del 23 maggio 2019 era emerso che l'imputato si trovava in stato di arresti domiciliari e non ristretto in carcere, sicché era onere del difensore chiedere l'autorizzazione a presenziare all'udienza alla autorità giudiziaria competente, ritenendo non legittimo l'impedimento dell'imputato.

Tanto verificato in fatto, va osservato in diritto che le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che "la restrizione dell'imputato agli arresti domiciliari per altra causa, documentata o, comunque, comunicata al giudice procedente, in qualunque tempo, integra un impedimento legittimo a comparire che impone il rinvio del procedimento ad una nuova udienza e la traduzione dell'imputato stesso" (Sez.

U - , Sentenza n. 7635 del 30/09/2021 Ud. (dep. 03/03/2022) Rv. 282806 — 01).

L'applicazione del principio al caso in esame importa la fondatezza della doglianza difensiva, atteso che il processo è stato celebrato nell'assenza dell'imputato, nonostante la sua richiesta di presenziarvi e in spregio alla sussistenza del delineato legittimo impedimento.

Si impone, di conseguenza, l'annullamento senza rinvio della sentenza d'appello e di quella che ha definito il primo giudizio, nel corso del quale l'impedimento era a conoscenza del giudice procedente, con trasmissione degli atti al Tribunale per la celebrazione del nuovo giudizio di primo grado.

1.2. Il secondo motivo di ricorso -la cui valutazione è limitata alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], rimanendo assorbito per [OSCURATO:PERSONA]- è inammissibile perché manifestamente infondato.

Infatti, è ormai risalente l'insegnamento delle Sezioni Unite che hanno chiarito che la nullità conseguente al mancato avvertimento della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, in violazione dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen., può essere tempestivamente dedotta, a norma del combinato disposto degli artt. 180 e 182, comma secondo, secondo periodo, cod. proc. pen., fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado, (Sez.

U, Sentenza n. 5396 del 29/01/2015, Bianchi).

In questo caso, la nullità è stata tardivamente dedotta con l'atto di appello, con la sua conseguente inammissibilità.

Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] disponendosi la trasmissione degli atti al Tribunale di Gela, per l'ulteriore corso.

Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in SENEGAL avverso la sentenza del 10/02/2021 della [OSCURATO:PERSONA] CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza d'appello e di primo grado, con trasmissione degli atti al Tribunale di Gela per la celebrazione del nuovo giudizio di primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; Letta la nota dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del comune difensore e con ricorsi congiunti, impugnano la sentenza in data 10/02/2021 con cui la Corte di appello di Caltanissetta ha riformato la sentenza in data 07/07/2020 del Tribunale di Gela, riconoscendo la circostanza attenuante di cui all'art. 648, comma secondo, cod.pen. e rideterminando la pena loro inflitta. Deducono: 1.1. "Art. 606 lett. C, c.p.p., in relazione all'art. 178, lett. C, c.p.p.". «La questione posta -scrive la difesa- riguarda la sussistenza di un onere in capo all'imputato che si trova in una condizione di legittimo impedimento, nel caso di specie in esecuzione di pena detentiva, di fare tempestiva richiesta al giudice competente, non essendo configurabile un obbligo all'autorità giudiziaria procedente di disporne la traduzione». A tal proposito la difesa sostiene che non sussiste un tale obbligo a carico dell'imputato, perché invece grava sul giudice del processo disporne la traduzione per l'udienza. Aggiunge che l'imputato non era in stato di custodia cautelare, ma in esecuzione di pena detentiva domiciliare e che aveva avvisato il giudice del proprio legittimo impedimento fin dall'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; ne deriva che il mancato rinvio dell'udienza anche per le condizioni di salute che non permettevano all'imputato di deambulare ha determinato una nullità insanabile che retroagirebbe al 28.5.2019. Denuncia, quindi, la nullità della sentenza di primo grado perché il giudizio veniva celebrato con l'imputato in stato di detenzione, senza che ne fosse disposta la traduzione. 1.2. "Art. 606, C., codice di procedura penale in relazione all'art. 114 disp.att. c.p.p., 178 lett. C, c.p.p. e 356 c.p.p., nonché in relazione dell'art. 191 c.p.p.". In questo caso si deduce che «l'omessa informazione all'indagato dei propri diritti, e in particolare quello di farsi assistere da parte di un difensore, nel corso di una perquisizione, comporta la nullità della ricerca della prova e da questo l'inutilizzabilità della prova così come rinvenuta». Il ricorrente dichiara di non condividere l'assunto della Corte di appello, secondo cui in questi casi si configura una nullità di ordine generale a regime intermedio, tanto più che la questione non riguarda solo la nullità, ma anche l'utilizzabilità, ai sensi dell'art. 191 cod.proc.pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va preliminarmente rilevato come il primo motivo di ricorso riguardi la sola posizione di [OSCURATO:PERSONA]. Il motivo è fondato. Dalla lettura degli atti -visionabili in ragione della natura processuale della questione- risulta che all'udienza innanzi al tribunale di Gela del 9.1.2018 il difensore aveva rappresentato che l'imputato era detenuto per altra causa presso i. il carcere di Palermo e che aveva espresso la volontà di partecipare all'udienza; il giudice aveva dunque rinviato l'udienza al 18 settembre 2018 disponendo la traduzione del detenuto; successivamente, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] sempre innanzi al giudice di primo grado, quest'ultimo ha dato atto che l'imputato era ristretto agli arresti domiciliari, affermando che era onere del difensore richiedere l'autorizzazione a partecipare all'udienza all'autorità procedente; ha conseguentemente disposto la prosecuzione del giudizio con l'escussione dei testi, rinviando successivamente all'udienza del 24 settembre 2019. In tale udienza, la difesa faceva presente al giudice che l'imputato avrebbe voluto partecipare all'udienza, ma era impossibilitato perché ristretto agli arresti domiciliari; chiedeva dunque un rinvio. Il giudice, nel respingere l'istanza di rinvio, rilevava che da provvedimento del Tribunale di sorveglianza del 20 febbraio 2019 e dalla nota della Polizia penitenziaria- [OSCURATO:PERSONA] di Agrigento del 23 maggio 2019 era emerso che l'imputato si trovava in stato di arresti domiciliari e non ristretto in carcere, sicché era onere del difensore chiedere l'autorizzazione a presenziare all'udienza alla autorità giudiziaria competente, ritenendo non legittimo l'impedimento dell'imputato. Tanto verificato in fatto, va osservato in diritto che le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che "la restrizione dell'imputato agli arresti domiciliari per altra causa, documentata o, comunque, comunicata al giudice procedente, in qualunque tempo, integra un impedimento legittimo a comparire che impone il rinvio del procedimento ad una nuova udienza e la traduzione dell'imputato stesso" (Sez. U - , Sentenza n. 7635 del 30/09/2021 Ud. (dep. 03/03/2022) Rv. 282806 — 01). L'applicazione del principio al caso in esame importa la fondatezza della doglianza difensiva, atteso che il processo è stato celebrato nell'assenza dell'imputato, nonostante la sua richiesta di presenziarvi e in spregio alla sussistenza del delineato legittimo impedimento. Si impone, di conseguenza, l'annullamento senza rinvio della sentenza d'appello e di quella che ha definito il primo giudizio, nel corso del quale l'impedimento era a conoscenza del giudice procedente, con trasmissione degli atti al Tribunale per la celebrazione del nuovo giudizio di primo grado. 1.2. Il secondo motivo di ricorso -la cui valutazione è limitata alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], rimanendo assorbito per [OSCURATO:PERSONA]- è inammissibile perché manifestamente infondato. Infatti, è ormai risalente l'insegnamento delle Sezioni Unite che hanno chiarito che la nullità conseguente al mancato avvertimento della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, in violazione dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen., può essere tempestivamente dedotta, a norma del combinato disposto degli artt. 180 e 182, comma secondo, secondo periodo, cod. proc. pen., fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado, (Sez. U, Sentenza n. 5396 del 29/01/2015, Bianchi). In questo caso, la nullità è stata tardivamente dedotta con l'atto di appello, con la sua conseguente inammissibilità. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] disponendosi la trasmissione degli atti al Tribunale di Gela, per l'ulteriore corso. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spe
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