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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 gennaio 2022

Cassazione n. 06161/2022

Testo disponibile della fonte

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seguente ORDINANZA sul ricorso 18581-2019 proposto da: [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro 2022 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente 26 domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 72, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 438/2019 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 26/04/2019 R.G.N. 1220/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. t RG 18581/2019 [OSCURATO:PERSONA]

1. con sentenza 26 aprile 2019, la Corte d'appello di Palermo dichiarava illegittimo il licenziamento intimato con decorrenza dal 28 novembre 2017 da [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in esito alla procedura di mobilità avviata ai sensi dell'art. 4

I. 223/1991 e la risoluzione del loro rapporto di lavoro, condannando la società datrice al pagamento, in favore di ciascuno, di un'indennità risarcitoria in misura di diciotto mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali e rivalutazione della data di licenziamento.

In accoglimento nei sensi suindicati del reclamo di [OSCURATO:SOCIETA]., essa riformava la sentenza del Tribunale, che ne aveva rigettato l'opposizione all'ordinanza dello stesso Tribunale, di annullamento dei licenziamenti e di condanna datoriale alla reintegrazione dei lavoratori, nonché al pagamento, in loro favore, di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal licenziamento alla reintegrazione, comunque nei limiti previsti dall'art. 18, quarto comma I. 300/1970, nel testo novellato applicabile ratione temporis;

2. a differenza del primo giudice, che l'aveva ritenuta questione assorbente l'esame di ogni altra, la Corte territoriale negava l'applicabilità (quale criterio legale per la selezione della platea dei lavoratori da licenziare, siccome contrario a quello stabilito dall'art. 5

I. 223/1991) dell'anzianità convenzionale loro riconosciuta nel verbale di conciliazione in data 6 agosto 2012, all'atto del passaggio del personale da [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:SOCIETA]., inopponibile agli altri lavoratori e alterante il riferimento all'anzianità di servizio da intendere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 citato, quale anzianità aziendale maturata all'interno dell'unico datore di lavoro [OSCURATO:SOCIETA].;

3. essa ravvisava invece l'illegittimità del licenziamento per la violazione delle prescrizioni comportamentali di tempestiva ed esauriente comunicazione di all'Ufficio del lavoro, alla Commissione regionale per l'impiego e alle associazioni di categoria dell'elenco dei lavoratori licenziati, con la nota del 7 agosto 2017, addirittura anteriore ai primi licenziamenti intimati (42 in data 8 agosto 2017, comunicati con la nota del 14 settembre 2017; gli altri 80, destinatari di analoga missiva tra il 31 agosto e il 26 novembre 2017), successivamente integrata e rettificata nella graduatoria con le note del 9 e 20 ottobre 2017 (senza però alcun chiarimento) e con trasmissione, infine, con RG 18581/2019 nota del 4 dicembre 2017, di un elenco di 80 dipendenti (in aggiunta ai 42 indicati nella nota del 14 settembre 2014) posti in mobilità.

Sicché, la comunicazione del 7 agosto 2017 risultava inidonea, sotto i profili di trasparenza informativa, completezza contenutistica e di rispetto della rigida scansione procedimentale, a consentire un adeguato controllo alle parti sociali e alle amministrazioni interessate: non costituendo essa reale provvedimento terminale della procedura collettiva;

4. la Corte palermitana applicava quindi alla ritenuta violazione procedurale la tutela indennitaria forte nella misura suindicata, a norma del novellato testo dell'art. 5, terzo comma I. 223/1991: senza alcuna detrazione, in difetto di prova, a carico della datrice eccipiente, di aliunde perceptum né percípiendum;

5. con atto notificato il 7 giugno 2019, la società ricorreva per cassazione con unico motivo, cui i due lavoratori resistevano con unico controricorso;

6. prima dell'odierna adunanza la ricorrente ha depositato atto di rinuncia datato 3 dicembre 2021 personalmente sottoscritto dalla medesima ed accettato dai due controricorrenti pure personalmente, con la compensazione integrale delle spese tra le parti. [OSCURATO:PERSONA]

1. sussistono i requisiti prescritti dall'art. 390 c.p.c. per la pronuncia di estinzione del processo, senza alcun provvedimento sulle spese, in applicazione dell'art. 391, ultimo comma c.p.c.;

2. non ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 comma lquater del d.p.r. n. 115 del 2002; P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] gli artt. 390 e 391 c.p.c. dichiara estinto il processo.

Così deciso nella Adunanza camerale del 12 gennaio 2022 Il Presidente (dott. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 18581-2019 proposto da: [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro 2022 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente 26 domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 72, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 438/2019 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 26/04/2019 R.G.N. 1220/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. t RG 18581/2019 [OSCURATO:PERSONA] 1. con sentenza 26 aprile 2019, la Corte d'appello di Palermo dichiarava illegittimo il licenziamento intimato con decorrenza dal 28 novembre 2017 da [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in esito alla procedura di mobilità avviata ai sensi dell'art. 4 I. 223/1991 e la risoluzione del loro rapporto di lavoro, condannando la società datrice al pagamento, in favore di ciascuno, di un'indennità risarcitoria in misura di diciotto mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali e rivalutazione della data di licenziamento. In accoglimento nei sensi suindicati del reclamo di [OSCURATO:SOCIETA]., essa riformava la sentenza del Tribunale, che ne aveva rigettato l'opposizione all'ordinanza dello stesso Tribunale, di annullamento dei licenziamenti e di condanna datoriale alla reintegrazione dei lavoratori, nonché al pagamento, in loro favore, di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal licenziamento alla reintegrazione, comunque nei limiti previsti dall'art. 18, quarto comma I. 300/1970, nel testo novellato applicabile ratione temporis; 2. a differenza del primo giudice, che l'aveva ritenuta questione assorbente l'esame di ogni altra, la Corte territoriale negava l'applicabilità (quale criterio legale per la selezione della platea dei lavoratori da licenziare, siccome contrario a quello stabilito dall'art. 5 I. 223/1991) dell'anzianità convenzionale loro riconosciuta nel verbale di conciliazione in data 6 agosto 2012, all'atto del passaggio del personale da [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:SOCIETA]., inopponibile agli altri lavoratori e alterante il riferimento all'anzianità di servizio da intendere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 citato, quale anzianità aziendale maturata all'interno dell'unico datore di lavoro [OSCURATO:SOCIETA].; 3. essa ravvisava invece l'illegittimità del licenziamento per la violazione delle prescrizioni comportamentali di tempestiva ed esauriente comunicazione di all'Ufficio del lavoro, alla Commissione regionale per l'impiego e alle associazioni di categoria dell'elenco dei lavoratori licenziati, con la nota del 7 agosto 2017, addirittura anteriore ai primi licenziamenti intimati (42 in data 8 agosto 2017, comunicati con la nota del 14 settembre 2017; gli altri 80, destinatari di analoga missiva tra il 31 agosto e il 26 novembre 2017), successivamente integrata e rettificata nella graduatoria con le note del 9 e 20 ottobre 2017 (senza però alcun chiarimento) e con trasmissione, infine, con RG 18581/2019 nota del 4 dicembre 2017, di un elenco di 80 dipendenti (in aggiunta ai 42 indicati nella nota del 14 settembre 2014) posti in mobilità. Sicché, la comunicazione del 7 agosto 2017 risultava inidonea, sotto i profili di trasparenza informativa, completezza contenutistica e di rispetto della rigida scansione procedimentale, a consentire un adeguato controllo alle parti sociali e alle amministrazioni interessate: non costituendo essa reale provvedimento terminale della procedura collettiva; 4. la Corte palermitana applicava quindi alla ritenuta violazione procedurale la tutela indennitaria forte nella misura suindicata, a norma del novellato testo dell'art. 5, terzo comma I. 223/1991: senza alcuna detrazione, in difetto di prova, a carico della datrice eccipiente, di aliunde perceptum né percípiendum; 5. con atto notificato il 7 giugno 2019, la società ricorreva per cassazione con unico motivo, cui i due lavoratori resistevano con unico controricorso; 6. prima dell'odierna adunanza la ricorrente ha depositato atto di rinuncia datato 3 dicembre 2021 personalmente sottoscritto dalla medesima ed accettato dai due controricorrenti pure personalmente, con la compensazione integrale delle spese tra le parti. [OSCURATO:PERSONA] 1. sussistono i requisiti prescritti dall'art. 390 c.p.c. per la pronuncia di estinzione del processo, senza alcun provvedimento sulle spese, in applicazione dell'art. 391, ultimo comma c.p.c.; 2. non ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 comma lquater del d.p.r. n. 115 del 2002; P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] gli artt. 390 e 391 c.p.c. dichiara estinto il processo. Così deciso nella Adunanza camerale del 12 gennaio 2022 Il Presidente (dott. [OSCURATO:PERSONA]
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