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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 30042/2022

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nte: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22 aprile 2022 emessa dal Tribunale di Bergamo; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché la doglianza dedotta riguardante la mancanza della motivazione in ordine alla verifica delle cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. esula da quelle che possono essere proposte avverso la sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

Ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 6/7

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22 aprile 2022 emessa dal Tribunale di Bergamo; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché la doglianza dedotta riguardante la mancanza della motivazione in ordine alla verifica delle cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. esula da quelle che possono essere proposte avverso la sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. Ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6/7
Sentenza Cassazione n. 30042/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris