CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 marzo 2023
Cassazione n. 15949/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; P Ritenuto in fatto e considerato in diritto Ritenuto che [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, che ha confermato la pronuncia di primo grado con cui è stata condannata per il delitto di tentato furto aggravato ex artt. 56, 624, 625, primo comma, n. 2 cod. pen.; considerato che ha carattere assorbente il secondo motivo, con cui si contesta violazione di legge in ordine alla mancata dichiarazione dell'intervenuta prescrizione del reato in data 25/11/2021, ossia in epoca anteriore alla sentenza di secondo grado del 21/12/2021, dal nnoment che esso è fondato; rilevato che è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen. (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819-01); ritenuto che, pertanto, va disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così decis il 08/03/2023 Il consiglie nsore Il presidente [OSCURATO:PERSONA] .o [OSCURATO:PERSONA] D E po t T A "I" A [OSCURATO:PERSONA] 1 4 A