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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 settembre 2021

Cassazione n. 42261/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di NAPOLI, con sentenza in .data 02/02/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal GIP TRIBUNALE di NAPOLI, in data 17/05/2012, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] confermava la condanna in relazione al reato di cui all art. 416 bis CP (più grave) ed altro.

Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio, modificato in peius ; è stata illegittimamente rivalutata la questione delle attenuanti generiche, non devoluta, ed è stato rideterminato il reato continuato modificando il reato base (che da quello in tema di stupefacenti è divenuto il 416bis CP) applicando una pena base ampiamente superiore a quella precedentemnente applicata .

Il ricorso è inammissibile.

La vicenda processuale è passata attraverso due precedenti annullamenti in sede d legittimità.

Per quanto di rilievo in questa sede, con sentenza di questa S.C. del 12.2.2015 , la pronuncia di condanna è stata annullata "limitatamente al trattamento sanzionatorio"; invero, concorrendo la fattispecie dell'art. 416bis CP con quella ex art. 73 DPR 309\1990, la sentenza della Corte Costituzionale n. 32\2014 (che aveva mutato il quadro normativo relativo alla sanzione prevista per il reato in materia di stupefacenti) imponeva di rivedere il trattamento sanzionatorio impostato sul riconoscimento della continuazione tra le fattispecie ascritte e sulla individuazione del reato base in quello ex art. 73 legge 309\1990.

Di conseguenza, con la sentenza ora impugnata, la Corte territoriale ha provveduto all'integrale rivisitazione del trattamento sanzionatorio , individuando necessariamente (alla luce della rinnovata cornice edittale -cfr. pag. 5 della sentenza impugnata-) nella fattispecie associativa il reato più grave e applicando un contenuto aumento per la continuazione (solo 1 anno di reclusione) in relazione alla fattispecie in materia di stupefacenti.

Così facendo la Corte territoriale si è conformata agli insegnamenti di legittimità (Sez. 6, n. 49820 del 05/12/2013, Rv. 258139 - 01) secondo cui il divieto di "reformatio in peius" non opera allorché , nell'esercizio del potere-dovere di correggere gli errori di diritto contenuti nella sentenza impugnata, il giudice d'appello, applicando la disciplina della continuazione, abbia rideterminato la pena base con riferimento ad un reato diverso da quello erroneamente individuato dal primo giudice come reato più grave, pervenendo comunque - all'esito dei calcoli intermedi - ad una pena finale inferiore a quella applicata in primo grado.

Nella fattispecie, la pena base è rimasta ferma ad anni 9 di reclusione e quella finale è stata comunque ridotta.

Quanto al motivo sulle generiche, difetta l'interesse alla deduzione.

Il fatto che la Corte territoriale abbia esaminato la possibilità di concederle (giungendo poi ad escluderla) non integra certamente un pregiudizio per l'imputato, che peraltro neppure deduce alcunché a sostegno della concessione.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 28/09/2021 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di NAPOLI, con sentenza in .data 02/02/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal GIP TRIBUNALE di NAPOLI, in data 17/05/2012, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] confermava la condanna in relazione al reato di cui all art. 416 bis CP (più grave) ed altro. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio, modificato in peius ; è stata illegittimamente rivalutata la questione delle attenuanti generiche, non devoluta, ed è stato rideterminato il reato continuato modificando il reato base (che da quello in tema di stupefacenti è divenuto il 416bis CP) applicando una pena base ampiamente superiore a quella precedentemnente applicata . Il ricorso è inammissibile. La vicenda processuale è passata attraverso due precedenti annullamenti in sede d legittimità. Per quanto di rilievo in questa sede, con sentenza di questa S.C. del 12.2.2015 , la pronuncia di condanna è stata annullata "limitatamente al trattamento sanzionatorio"; invero, concorrendo la fattispecie dell'art. 416bis CP con quella ex art. 73 DPR 309\1990, la sentenza della Corte Costituzionale n. 32\2014 (che aveva mutato il quadro normativo relativo alla sanzione prevista per il reato in materia di stupefacenti) imponeva di rivedere il trattamento sanzionatorio impostato sul riconoscimento della continuazione tra le fattispecie ascritte e sulla individuazione del reato base in quello ex art. 73 legge 309\1990. Di conseguenza, con la sentenza ora impugnata, la Corte territoriale ha provveduto all'integrale rivisitazione del trattamento sanzionatorio , individuando necessariamente (alla luce della rinnovata cornice edittale -cfr. pag. 5 della sentenza impugnata-) nella fattispecie associativa il reato più grave e applicando un contenuto aumento per la continuazione (solo 1 anno di reclusione) in relazione alla fattispecie in materia di stupefacenti. Così facendo la Corte territoriale si è conformata agli insegnamenti di legittimità (Sez. 6, n. 49820 del 05/12/2013, Rv. 258139 - 01) secondo cui il divieto di "reformatio in peius" non opera allorché , nell'esercizio del potere-dovere di correggere gli errori di diritto contenuti nella sentenza impugnata, il giudice d'appello, applicando la disciplina della continuazione, abbia rideterminato la pena base con riferimento ad un reato diverso da quello erroneamente individuato dal primo giudice come reato più grave, pervenendo comunque - all'esito dei calcoli intermedi - ad una pena finale inferiore a quella applicata in primo grado. Nella fattispecie, la pena base è rimasta ferma ad anni 9 di reclusione e quella finale è stata comunque ridotta. Quanto al motivo sulle generiche, difetta l'interesse alla deduzione. Il fatto che la Corte territoriale abbia esaminato la possibilità di concederle (giungendo poi ad escluderla) non integra certamente un pregiudizio per l'imputato, che peraltro neppure deduce alcunché a sostegno della concessione. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 28/09/2021 [OSCURATO:PERSONA]
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