CassazionedecretoSezione 2Decisione del 2 giugno 2026
Cassazione n. 17480/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte-contro[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso le sentenze del Tribunale di Macerata n. 94/2020, depositata il3/02/2020, e n. 515/2019, depositata il 27/04/2019.Numero registro generale 28927/2020Numero sezionale 1330/2026Numero di raccolta generale 17480/2026Data pubblicazione 02/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].PREMESSO CHE1. La società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. ha chiesto e ottenutodal Giudice di pace di Macerata un decreto, che ha ingiunto ad AlessandraAmici il pagamento di euro 1.584, quale compenso per la trebbiatura dicereali sui suoi terreni. Amici ha proposto opposizione avverso il decretoingiuntivo, anzitutto eccependo l’incompetenza per territorio del Giudice dipace di Macerata, essendo competente il Giudice di pace di Roma ovveroquello di Camerino. L’opponente ha poi contestato la fondatezza delladomanda monitoria: i lavori erano stati eseguiti in forza di un diversocontratto verbale con un altro soggetto (Mancinelli), avente ad oggettonon la sola trebbiatura, ma tutto il ciclo produttivo dei terreni, e per unprezzo inferiore a quello richiesto per il decreto ingiuntivo; inoltre per talilavori aveva già corrisposto l’importo di euro 7.812; il contratto verbaleera inoltre stato male adempiuto, poiché, in particolare, la semina erastata svolta senza il rispetto delle regole dell’arte e, a causa degli erroricommessi, vi era stata l’improduttività dei terreni, cosicché l’opponentechiedeva la condanna di controparte al pagamento dei danni pari a euro18.000. Si è costituita l’opposta, deducendo, in relazione alla eccezione diincompetenza, la competenza per territorio del Giudice di pace diMacerata, avendo eletto domicilio presso il difensore con studio inTolentino e avendo la società trasferito la sede nel circondario del Giudicedi pace di Macerata; eccepiva a sua volta l’incompetenza per valore delGiudice di pace relativamente alla domanda riconvenzionale; infine,sosteneva l’infondatezza nel merito della domanda riconvenzionale, inquanto l’opposta era estranea al contratto stipulato da Mancinelli e avevaeseguito il solo lavoro di trebbiatura.[OSCURATO:PERSONA] di pace di Macerata, con ordinanza, ha rigettato l’eccezione diincompetenza per territorio e ha dichiarato l’inammissibilità della domandaNumero registro generale 28927/2020Numero sezionale 1330/2026Numero di raccolta generale 17480/2026Data pubblicazione 02/06/2026riconvenzionale; con la sentenza n. 453/2018 ha poi rigettatol’opposizione, confermando il decreto ingiuntivo.2. La sentenza è stata impugnata da Amici in relazione al rigettodell’eccezione di incompetenza per territorio e alla declaratoria diinammissibilità della domanda riconvenzionale, sottratta alla suacompetenza per valore. Con sentenza non definitiva n. 515/2019 ilTribunale di Macerata ha dichiarato inammissibile l’eccezione diincompetenza per territorio, in quanto, sebbene dedotta in sede diopposizione, non è stata oggetto di specifiche conclusioni, essendo inoltrestata omessa l’indicazione del giudice ritenuto competente. Con la stessapronuncia il Tribunale - richiamato un precedente delle sezioni unite diquesta Corte, secondo il quale il giudice di pace al quale sia propostadall’opponente domanda riconvenzionale eccedente i limiti di valore dellacompetenza del predetto giudice è tenuto a separare le due cause,trattenendo quella relativa all’opposizione e rimettendo l’altra al giudicesuperiore - ha separato le due cause e ha fissato alle parti termine per lariassunzione davanti al Tribunale di Macerata della causa avente adoggetto la domanda riconvenzionale; ha poi disposto la sospensionenecessaria del processo ai sensi dell’art. 295 c.p.c., dovendosi primarisolvere la questione in ordine al contenuto del contratto verbale conclusodalle parti ed alla sua esecuzione, avente efficacia risolutiva anche suldiritto fatto valere in sede monitoria.Con sentenza definitiva n. 94/2020 il Tribunale, preso atto della mancatariassunzione del giudizio sulla domanda riconvenzionale, ha ritenuto che laquestione del credito fatto valere dalla ricorrente in via monitoria andasserisolta secondo i normali criteri dell’onere della prova; ha, quindi,osservato che risulta in atti la dichiarazione di parte opponente che hariconosciuto che “[OSCURATO:PERSONA] ha effettivamente eseguito il lavoro per cui ècausa”, cosicché deve ritenersi raggiunta la prova dell’accordo eNumero registro generale 28927/2020Numero sezionale 1330/2026Numero di raccolta generale 17480/2026Data pubblicazione 02/06/2026dell’esecuzione dei lavori. Il Tribunale ha quindi condannato la Amici alpagamento in favore della controparte di euro 1.584.3. Avverso entrambe le sentenze del Tribunale ricorre per cassazioneAlessandra Amici.Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]Memoria è stata depositata sia dalla ricorrente che dalla controricorrente.CONSIDERATO CHE1. Il ricorso è articolato in tre motivi.1) I primi due motivi sono tra loro strettamente connessi e, in relazionealla sola sentenza non definitiva n. 515/2019, lamentano:a) il primo reitera l’eccezione di incompetenza per territorio del Giudice dipace di Macerata e la conseguente nullità del decreto ingiuntivo sotto taleaspetto; violazione dell’art. 112 c.p.c. in combinato disposto con l’art. 342c.p.c., ai sensi del n. 4 dell’art. 360 c.p.c.; l’opponente aveva eccepitol’incompetenza per territorio del Giudice di pace di Macerata e per unamera svista non ha riproposto l’eccezione nelle conclusioni, avendoapprofondito la questione con la memoria conclusionale; d’altra parte ilGiudice di pace aveva affrontato la questione entrando direttamente nelmerito, dichiarandosi così competente per territorio;b) il secondo la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. incombinato disposto con l’art. 38 c.p.c., ai sensi del n. 4 dell’art. 360c.p.c.; l’eccezione di incompetenza per territorio era stata formulatacorrettamente nel corpo dell’atto di opposizione e negli atti difensivisuccessivi, cosicché la sentenza impugnata è illegittima, essendosi limitataa esaminare le conclusioni dell’atto introduttivo, quando avrebbe dovutocompiere una lettura complessiva dell’atto; il Giudice di pace di Macerataera effettivamente incompetente a decidere, non potendosi ritenereesistente una sede secondaria costituita con atto di comodato.I motivi sono inammissibili.Numero registro generale 28927/2020Numero sezionale 1330/2026Numero di raccolta generale 17480/2026Data pubblicazione 02/06/2026La sentenza non definitiva del Tribunale di Macerata ha avuto ad oggettounicamente questioni di competenza. Il Tribunale ha infatti dichiaratoinammissibile l’eccezione di incompetenza per territorio del Giudice di paceadito sollevata dalla ricorrente, ha accolto la censura fatta valere dallamedesima circa l’incompetenza per valore del Giudice di pace rispetto alladomanda riconvenzionale da lei proposta e ha infine disposto lasospensione necessaria del processo, sospensione che il legislatoreparifica sotto il profilo dell’impugnabilità del provvedimento alla decisionesulla competenza (v. art. 42 c.p.c.) e che ha comportato quale meraconseguenza (v. pag. 3 della sentenza) la revoca del decreto ingiuntivo.Avverso la sentenza non definitiva andava quindi necessariamenteproposto regolamento di competenza e senza che potesse farsi valerealcuna riserva di impugnazione.Secondo la giurisprudenza di questa Corte la sentenza del tribunale chedecida, in sede di appello, unicamente sulla competenza del giudice dipace è infatti impugnabile esclusivamente mediante regolamentonecessario di competenza, ai sensi dell'art. 42 c.p.c., senza che rilevil'improponibilità, ai sensi dell'art. 46 c.p.c., di tale mezzo di impugnazioneavverso le decisioni del giudice di pace, sicché è inammissibile il ricorsoper cassazione eventualmente proposto (cfr. in tal senso Cass. n.18898/2023).Inoltre, trattandosi di sentenza non definitiva, non è possibile laconversione del ricorso in istanza di regolamento di competenza, dato che,quando la pronuncia è impugnabile unicamente con il regolamento dicompetenza, non è ammessa contro detta decisione riserva diimpugnazione differita, che è prevista soltanto per l’appello e per il ricorsoordinario in cassazione (cfr. al riguardo Cass. n. 24755/2014 e Cass. n.8354/2007).2. Il terzo motivo, in relazione alla sentenza definitiva n. 94/2020,lamenta la violazione dell’art. 2697 c.c. in combinato disposto con l’art.Numero registro generale 28927/2020Numero sezionale 1330/2026Numero di raccolta generale 17480/2026Data pubblicazione 02/06/2026115 c.p.c. nonché la falsa applicazione dell’art. 228 c.p.c., ai sensi dei nn.3 e 4 dell’art. 360 c.p.c.: la sentenza definitiva ha un profilo autonomo diillegittimità; estinta per mancata riassunzione la domanda riconvenzionaleoggetto di separazione, non doveva più essere accertata l’esistenza delcontratto del 2014 e la domanda di risarcimento del danno, il che nonpoteva però portare a confermare automaticamente come esistente ildiverso e separato contratto del 2015, che doveva invece essere provatoed accertato con onere a carico della parte opposta, in quanto attrice insenso sostanziale. Controparte avrebbe dovuto provare l’esistenza deldiritto vantato, non potendosi questo accertare in via diretta a seguitodell’estinzione del giudizio in cui l’opponente avrebbe dovuto provarel’esistenza di un diverso e separato contratto; la sentenza ha quindiinvertito l’onere della prova, dando per provato un fatto che l’oppostaavrebbe invece dovuto comunque provare.Il motivo è infondato.Al contrario di quanto sostiene la ricorrente, il Tribunale non ha affattoritenuto che, una volta estinta per mancata riassunzione la causa aventead oggetto la domanda riconvenzionale, fosse automaticamente provata lapretesa di controparte.Il Tribunale, al contrario, ha affermato che il credito oggetto delladomanda monitoria andava provato secondo i normali criteri di ripartodell’onere della prova, tanto sotto il profilo dell’esistenza del contrattoquanto dell’esecuzione delle opere oggetto del medesimo.Al riguardo il Tribunale ha valorizzato la deduzione dell’opponente, chenell’atto di citazione in opposizione ha riconosciuto che la società [OSCURATO:PERSONA] effettivamente eseguito i lavori per cui è causa. È vero chel’opponente – ha proseguito il Tribunale – ha fatto riferimento a uncontratto avente diverso oggetto e diversa collocazione cronologica, matali circostanze non sono state provate, non essendo stato riassunto ilgiudizio che avrebbe dovuto avere ad oggetto il diverso contratto.Numero registro generale 28927/2020Numero sezionale 1330/2026Numero di raccolta generale 17480/2026Data pubblicazione 02/06/2026L’opponente, infine, non ha contestato specificamente il quantumrichiesto.Il Tribunale, pertanto, non ha violato il principio dell’onere della prova, inquanto ha ritenuto dimostrati ovvero non bisognosi di prova perché noncontestati i fatti costitutivi della domanda della società [OSCURATO:PERSONA].3. Il ricorso va pertanto rigettato.Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.4. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, paria quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese del giudizio in favore della controricorrente, che liquida in euro1.400 di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15% suicompensi) e accessori di legge, se dovuti.Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, ipresupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto peril ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile,in data 19 maggio 2026.Il PresidenteMauro Criscuolo