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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 ottobre 2022

Cassazione n. 44150/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con i quali si contesta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. e delle attenuanti generiche, non sono deducibili, in quanto meramente reiterativi di profili di censura già esaminati e disattesi dai giudici di merito con corretti argomenti giuridici (v. pag. 4 ove si valorizza la non occasionalità della condotta, confermata dalle dichiarazioni dell'acquirente; nonché la capacità a delinquere, desunta dal numero di dosi destinate alla vendita e dalle modalità di occultamento, valutati quali elementi ostativi al riconoscimento delle attenuanti generiche); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 21 ottobre 2022 Il consigliere e tensore I Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con i quali si contesta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. e delle attenuanti generiche, non sono deducibili, in quanto meramente reiterativi di profili di censura già esaminati e disattesi dai giudici di merito con corretti argomenti giuridici (v. pag. 4 ove si valorizza la non occasionalità della condotta, confermata dalle dichiarazioni dell'acquirente; nonché la capacità a delinquere, desunta dal numero di dosi destinate alla vendita e dalle modalità di occultamento, valutati quali elementi ostativi al riconoscimento delle attenuanti generiche); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21 ottobre 2022 Il consigliere e tensore I Presidente
Sentenza Cassazione n. 44150/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris