CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33236/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2026 della CORTE APPELLO di GENOVA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Genova del 12 gennaio 2026, che ha confermato la condanna già comminata in primo grado. Rilevato che i motivi sono meramente reiterativi di questioni già adeguatamente risolte e motivate dalla Corte di appello, la quale ha motivato aderendo a principi giurisprudenziali consolidati in sede di legittimità. In particolare, la Corte d'appello ha dato logica e motivata risposta in ordine alla questione sulla utilizzabilità del riconoscimento personale effettuato in udienza, ritenendola una valida «prova atipica»; ha altresì fornito adeguata riposta sul tema della validità e utilizzabilità delle contestazioni effettuate, nel corso del dibattimento, mediante lettura di precedenti verbali e confermate dal teste. Le soluzioni adottate sono in linea con i principi di diritto elaborati e ampiamente consolidati nella giurisprudenza di legittimità. Il ricorso per cassazione che deduca inosservanza od erronea applicazione di legge è inammissibile per manifesta infondatezza ove [...] si riproponga una questione già costantemente decisa dalla Corte di cassazione in senso opposto a quello sostenuto dal ricorrente, senza addurre motivi nuovi o diversi (Sez. 2, n. 17281 del 08/01/2019, Delle, Rv. 276916 - 01). Nel presente caso, il ricorso si limita a contestare la linea interpretativa seguita dal giudice, riproponendo questioni già costantemente decise dalla Corte di cassazione in senso opposto, senza confutarle. È stata depositata in cancelleria una memoria con la quale il ricorrente ripercorre, sostanzialmente, i medesimi motivi di ricorso. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. Dichiara ina P.Q.M