Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 febbraio 2022

Cassazione n. 42232/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Avellino il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli in data 08/11/2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma di quella pronunciata dal Tribunale di Avellino nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in data 31 maggio 2021, ha rideterminato la pena inflitta nella misura di anni 4 di reclusione ed euro 20.000,00 di multa, con conferma delle ulteriori statuizioni.

Ronga è stato ritenuto responsabile di avere codetenuto con il figlio convivente, [OSCURATO:PERSONA], sostanze stupefacenti di diversa tipologia (gr. 370 di marjuana e gr. 7,7 di cocaina).

2. Ricorre l'imputato, deducendo i motivi di seguito sintetizzati nei limiti strettamente necessari alla motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 2.1 Con il primo lamenta mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione in relazione all'art. 125 cod. proc. pen., per non avere la Corte di merito, nel riproporre le argomentazioni della sentenza di primo grado, dato risposta alle deduzioni difensive in ordine alla carenza di elementi dimostrativi della riferibilità al ricorrente della detenzione della droga.

La responsabilità dell'imputato è stata ritenuta sulla base della sola relazione di convivenza dello stesso - all'interno dell'appartamento ove la droga vene sequestrata - con il figlio Franco, pur se questi si è assunto la responsabilità in esclusiva del fatto in addebito e senza considerare che, come emerso nel corso della perquisizione, nella disponibilità del figlio era anche il telecomando che consentiva l'apertura del cassetto ad apertura elettrica ove la droga stessa era occultata.

L'ulteriore elemento valorizzato in sentenza, costituito dal colloquio telefonico in cui [OSCURATO:PERSONA], durante. la perquisizione, informava il legale dell'avvenuto ritrovamento della droga prima ancora che la stessa fosse materialmente reperita, è significativo della mera consapevolezza dell'altrui detenzione e, dunque, di connivenza non punibile. 2.2 Con il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt.73 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, e 110 cod. pen.

Non è ascrivibile all'imputato alcun concorso morale, in quanto lo stesso non ha arrecato alcun contributo attivo, causalmente rilevante, alla condotta delittuosa del figlio.

3. La difesa ha depositato motivi aggiunti, sostanzialmente ripropositivi di quelli posti a base del ricorso, che ha integrato con riferimenti giurisprudenziali, evidenziando ancora una volta come la circostanza che la droga fosse custodita in luoghi accessibili della casa familiare non sia rilevante, dal momento che la mera convivenza non può essere assunta quale prova del concorso morale (cfr. Cass., Sez. 3, n. 32406 del 18.11.2020).

4. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio, secondo la disciplina di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogata dall'art. 16 del d.

I. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

Il tema posto con entrambi i motivi - che, strettamente connessi, possono essere trattati congiuntamente - attiene al concorso nel reato di detenzione di sostanze stupefacenti.

2. La difesa assume in primis che la sentenza esibisca una motivazione gravemente carente, non avendo offerto puntuale riscontro ai motivi di appello.

Tale censura è priva di fondamento.

La sentenza impugnata espressamente aderisce al percorso motivazionale della sentenza di primo grado, che, per relationem, finisce con l'incorporare.

Ciò, in applicazione di un principio oramai consolidato di questa Corte (per tutte, cfr. Sez.

U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216664), impone di considerare le due decisioni - che, peraltro, sono dello stesso segno e costituiscono una c.d.

"doppia conforme" - come un corpo motivazionale unitario ed inscindibile.

In entrambe le decisioni si è .evidenziato come la .consapevolezza della presenza della droga da parte dell'odierno ricorrente fosse tutt'altro che la conoscenza di un extraneus, e che, in definitiva, fosse indicativa di cointeressenza; e ciò, principalmente per avere [OSCURATO:PERSONA] mostrato piena contezza anche della tipologia delle sostanze occultate all'interno del nascondiglio - cocaina e marjuana - avendolo comunicato al proprio legale, prima ancora che i carabinieri operanti rinvenissero materialmente lo stupefacente, mentre si accingevano a rompere il muro oltre il quale era occultato (vedi pag. 2 della sentenza di primo grado).

Dato, questo, che risulta dotato di pregnante valenza, avuto riguardo alla peculiarità del nascondiglio, costituito da un cassetto ricavato nel muro della cucina, dietro il rivestimento in mattonelle, azionabile con telecomando ad infrarossi, ed avuto riguardo al fatto che [OSCURATO:PERSONA] ha disconosciuto quanto in esso era contenuto, assumendo di non avere "mai aperto" quel cassetto (cfr. sentenza di primo grado, fl. 3).

5. Al proposito, non è ammissibile, in quanto versata in fatto, la doglianza per cui tal colloquio è implausibile - peraltro già compiutamente disarticolata dalla Corte di appello, che ha motivato a proposito della attendibilità di quanto riferito al riguardo dal teste di polizia giudiziaria - giacchè, ponendo in discussione le risultanze della prova, la censura aspira, all'evidenza, ad una diversa lettura delle risultanze processuali, non consentita in questa sede.

E' principio granitico che esula dai compiti di questa Corte di legittimità sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, attraverso una diversa lettura, benché anch'essa logica, dei dati processuali od una diversa ricostruzione storica dei fatti o, ancora, un diverso giudizio di rilevanza o di attendibilità delle fonti di prova, dovendosi in questo ambito piuttosto stabilire se quei giudici abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se ne abbiano fornito una corretta interpretazione, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944 nonché in precedenza Sez.

U, n. 930 del 13/12/1995, Clarke, Rv. 203428).

6. Peraltro, il Giudice di primo grado aveva già chiaramente evidenziato come la sola confessione del figlio di Ronga, con assunzione di responsabilità esclusiva, non potesse ritenersi dirimente al fine di escludere il concorso dell'odierno ricorrente, ed aveva valorizzato la affermazione di quest'ultimo di non potere farsi carico della sostanza perché appena uscito dal carcere; affermazione che, all'evidenza, non avrebbe alcun senso logico se lo stesso stato fosse del tutto estraneo alla detenzione.

Lo stesso Giudice aveva ridimensionato anche la circostanza della disponibilità del telecomando (a infrarossi) da parte del figlio, avendo puntualizzato che, se fu il ricorrente a consegnare tale dispositivo, fu il padre ad azionare la ciabatta di alimentazione elettrica relativa a quel cassetto.

Dunque, entrambe le decisioni hanno nel complesso vagliato tutti i profili fattuali rilevanti, compiutamente disattendendo - come vedremo - la versione difensiva di una mera tolleranza dell'utilizzo del nascondiglio da parte del figlio.

7. Quanto innanzi costituisce la base fattuale indiziaria su cui, senza illogicità, i Giudici di merito hanno disatteso la censura sulla non configurabilità degli estremi del concorso dei Ronga - padre e figlio - nella detenzione.

Al riguardo, la difesa invoca il noto principio di diritto per cui, in tema di detenzione di sostanze stupefacenti, integra una situazione di mera connivenza, come tale non punibile, una condotta che sia meramente passiva, consistente nell'assistenza inerte, inidonea ad apportare un contributo causale alla realizzazione dell'illecito, di cui pur si conosca la sussistenza; lì dove ricorre il concorso nel reato nel caso in cui sia offerto un consapevole apporto - sia esso di natura morale o materiale - all'altrui condotta criminosa, anche in forme che agevolino o rafforzino il proposito del concorrente (Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, Abbate, Rv. 280244; Sez. 3, n. 41055 del 22/09/2015, Rapushi, Rv. 265167; Sez. 3, n. 34985 del 16/7/2015, Caradonna ed altro, Rv. 264454; Sez. 4, n. 21441 del 10/04/2006, Rv. 234569; Sez. 6, n. 14606 del 18/02/2010, Rv. 247127).

Si tratta di un principio ribadito - v. tra le altre, la sentenza Rapushi, cit.- in relazione a fattispecie in cui il concorso era stato ipotizzato in ragione del rapporto di coabitazione dell'imputato con il detentore nell'immobile in cui la droga era custodita.

Coabitazione, che al contrario, tale linea esegetica ritiene non esaustiva ai fini dell'affermazione di responsabilità, in quanto non è ravvisabile a carico del convivente alcun obbligo giuridico di impedire l'evento, ai sensi dell'art.40 cod. pen., ed il solo comportamento omissivo di mancata opposizione alla detenzione in casa di droga da parte di altri non costituisce segno univoco di partecipazione morale.

Di contro, perché possa configurarsi il concorso, occorre che la partecipazione all'altrui attività criminosa avvenga con volontà di adesione, che può manifestarsi anche in forme agevolative della detenzione, consistente nella consapevolezza di apportare un contributo causale alla condotta altrui già in atto, assicurando all'agente una certa sicurezza ovvero garantendo,. anche implicitamente, una collaborazione in caso di bisogno, in modo da consolidare la consapevolezza nell'altro di poter contare su una propria attiva collaborazione (cfr., con riferimento al concorso del coniuge, Sez. 6, n. 9986 del 20/05/1998, Costantino, Rv. 211587).

8. Di tali principi, correttamente intesi, i Giudici di merito hanno fatto coerente applicazione, avendo valorizzato, alla luce della operata ricostruzione fattuale, plurimi e convergenti elementi indizianti la cointeressenza di [OSCURATO:PERSONA] nella detenzione di quella specifica partita di droga di cui conosceva persino la natura; partita rispetto alla quale egli ha fornito un apporto agevolativo di primario rilievo, permettendone l'occultamento in un nascondiglio che, posto nella cucina, cuore della sua abitazione, era anche piuttosto sofisticato e veniva utilizzato, al pari di una cassaforte, "per custodirvi cose preziose" ( in tal senso vedi quanto riferito da [OSCURATO:PERSONA], nella ricostruzione del Giudice di primo grado).

4. Al rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Avellino il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli in data 08/11/2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma di quella pronunciata dal Tribunale di Avellino nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in data 31 maggio 2021, ha rideterminato la pena inflitta nella misura di anni 4 di reclusione ed euro 20.000,00 di multa, con conferma delle ulteriori statuizioni. Ronga è stato ritenuto responsabile di avere codetenuto con il figlio convivente, [OSCURATO:PERSONA], sostanze stupefacenti di diversa tipologia (gr. 370 di marjuana e gr. 7,7 di cocaina). 2. Ricorre l'imputato, deducendo i motivi di seguito sintetizzati nei limiti strettamente necessari alla motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 2.1 Con il primo lamenta mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione in relazione all'art. 125 cod. proc. pen., per non avere la Corte di merito, nel riproporre le argomentazioni della sentenza di primo grado, dato risposta alle deduzioni difensive in ordine alla carenza di elementi dimostrativi della riferibilità al ricorrente della detenzione della droga. La responsabilità dell'imputato è stata ritenuta sulla base della sola relazione di convivenza dello stesso - all'interno dell'appartamento ove la droga vene sequestrata - con il figlio Franco, pur se questi si è assunto la responsabilità in esclusiva del fatto in addebito e senza considerare che, come emerso nel corso della perquisizione, nella disponibilità del figlio era anche il telecomando che consentiva l'apertura del cassetto ad apertura elettrica ove la droga stessa era occultata. L'ulteriore elemento valorizzato in sentenza, costituito dal colloquio telefonico in cui [OSCURATO:PERSONA], durante. la perquisizione, informava il legale dell'avvenuto ritrovamento della droga prima ancora che la stessa fosse materialmente reperita, è significativo della mera consapevolezza dell'altrui detenzione e, dunque, di connivenza non punibile. 2.2 Con il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt.73 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, e 110 cod. pen. Non è ascrivibile all'imputato alcun concorso morale, in quanto lo stesso non ha arrecato alcun contributo attivo, causalmente rilevante, alla condotta delittuosa del figlio. 3. La difesa ha depositato motivi aggiunti, sostanzialmente ripropositivi di quelli posti a base del ricorso, che ha integrato con riferimenti giurisprudenziali, evidenziando ancora una volta come la circostanza che la droga fosse custodita in luoghi accessibili della casa familiare non sia rilevante, dal momento che la mera convivenza non può essere assunta quale prova del concorso morale (cfr. Cass., Sez. 3, n. 32406 del 18.11.2020). 4. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio, secondo la disciplina di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogata dall'art. 16 del d. I. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. Il tema posto con entrambi i motivi - che, strettamente connessi, possono essere trattati congiuntamente - attiene al concorso nel reato di detenzione di sostanze stupefacenti. 2. La difesa assume in primis che la sentenza esibisca una motivazione gravemente carente, non avendo offerto puntuale riscontro ai motivi di appello. Tale censura è priva di fondamento. La sentenza impugnata espressamente aderisce al percorso motivazionale della sentenza di primo grado, che, per relationem, finisce con l'incorporare. Ciò, in applicazione di un principio oramai consolidato di questa Corte (per tutte, cfr. Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216664), impone di considerare le due decisioni - che, peraltro, sono dello stesso segno e costituiscono una c.d. "doppia conforme" - come un corpo motivazionale unitario ed inscindibile. In entrambe le decisioni si è .evidenziato come la .consapevolezza della presenza della droga da parte dell'odierno ricorrente fosse tutt'altro che la conoscenza di un extraneus, e che, in definitiva, fosse indicativa di cointeressenza; e ciò, principalmente per avere [OSCURATO:PERSONA] mostrato piena contezza anche della tipologia delle sostanze occultate all'interno del nascondiglio - cocaina e marjuana - avendolo comunicato al proprio legale, prima ancora che i carabinieri operanti rinvenissero materialmente lo stupefacente, mentre si accingevano a rompere il muro oltre il quale era occultato (vedi pag. 2 della sentenza di primo grado). Dato, questo, che risulta dotato di pregnante valenza, avuto riguardo alla peculiarità del nascondiglio, costituito da un cassetto ricavato nel muro della cucina, dietro il rivestimento in mattonelle, azionabile con telecomando ad infrarossi, ed avuto riguardo al fatto che [OSCURATO:PERSONA] ha disconosciuto quanto in esso era contenuto, assumendo di non avere "mai aperto" quel cassetto (cfr. sentenza di primo grado, fl. 3). 5. Al proposito, non è ammissibile, in quanto versata in fatto, la doglianza per cui tal colloquio è implausibile - peraltro già compiutamente disarticolata dalla Corte di appello, che ha motivato a proposito della attendibilità di quanto riferito al riguardo dal teste di polizia giudiziaria - giacchè, ponendo in discussione le risultanze della prova, la censura aspira, all'evidenza, ad una diversa lettura delle risultanze processuali, non consentita in questa sede. E' principio granitico che esula dai compiti di questa Corte di legittimità sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, attraverso una diversa lettura, benché anch'essa logica, dei dati processuali od una diversa ricostruzione storica dei fatti o, ancora, un diverso giudizio di rilevanza o di attendibilità delle fonti di prova, dovendosi in questo ambito piuttosto stabilire se quei giudici abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se ne abbiano fornito una corretta interpretazione, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944 nonché in precedenza Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, Clarke, Rv. 203428). 6. Peraltro, il Giudice di primo grado aveva già chiaramente evidenziato come la sola confessione del figlio di Ronga, con assunzione di responsabilità esclusiva, non potesse ritenersi dirimente al fine di escludere il concorso dell'odierno ricorrente, ed aveva valorizzato la affermazione di quest'ultimo di non potere farsi carico della sostanza perché appena uscito dal carcere; affermazione che, all'evidenza, non avrebbe alcun senso logico se lo stesso stato fosse del tutto estraneo alla detenzione. Lo stesso Giudice aveva ridimensionato anche la circostanza della disponibilità del telecomando (a infrarossi) da parte del figlio, avendo puntualizzato che, se fu il ricorrente a consegnare tale dispositivo, fu il padre ad azionare la ciabatta di alimentazione elettrica relativa a quel cassetto. Dunque, entrambe le decisioni hanno nel complesso vagliato tutti i profili fattuali rilevanti, compiutamente disattendendo - come vedremo - la versione difensiva di una mera tolleranza dell'utilizzo del nascondiglio da parte del figlio. 7. Quanto innanzi costituisce la base fattuale indiziaria su cui, senza illogicità, i Giudici di merito hanno disatteso la censura sulla non configurabilità degli estremi del concorso dei Ronga - padre e figlio - nella detenzione. Al riguardo, la difesa invoca il noto principio di diritto per cui, in tema di detenzione di sostanze stupefacenti, integra una situazione di mera connivenza, come tale non punibile, una condotta che sia meramente passiva, consistente nell'assistenza inerte, inidonea ad apportare un contributo causale alla realizzazione dell'illecito, di cui pur si conosca la sussistenza; lì dove ricorre il concorso nel reato nel caso in cui sia offerto un consapevole apporto - sia esso di natura morale o materiale - all'altrui condotta criminosa, anche in forme che agevolino o rafforzino il proposito del concorrente (Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, Abbate, Rv. 280244; Sez. 3, n. 41055 del 22/09/2015, Rapushi, Rv. 265167; Sez. 3, n. 34985 del 16/7/2015, Caradonna ed altro, Rv. 264454; Sez. 4, n. 21441 del 10/04/2006, Rv. 234569; Sez. 6, n. 14606 del 18/02/2010, Rv. 247127). Si tratta di un principio ribadito - v. tra le altre, la sentenza Rapushi, cit.- in relazione a fattispecie in cui il concorso era stato ipotizzato in ragione del rapporto di coabitazione dell'imputato con il detentore nell'immobile in cui la droga era custodita. Coabitazione, che al contrario, tale linea esegetica ritiene non esaustiva ai fini dell'affermazione di responsabilità, in quanto non è ravvisabile a carico del convivente alcun obbligo giuridico di impedire l'evento, ai sensi dell'art.40 cod. pen., ed il solo comportamento omissivo di mancata opposizione alla detenzione in casa di droga da parte di altri non costituisce segno univoco di partecipazione morale. Di contro, perché possa configurarsi il concorso, occorre che la partecipazione all'altrui attività criminosa avvenga con volontà di adesione, che può manifestarsi anche in forme agevolative della detenzione, consistente nella consapevolezza di apportare un contributo causale alla condotta altrui già in atto, assicurando all'agente una certa sicurezza ovvero garantendo,. anche implicitamente, una collaborazione in caso di bisogno, in modo da consolidare la consapevolezza nell'altro di poter contare su una propria attiva collaborazione (cfr., con riferimento al concorso del coniuge, Sez. 6, n. 9986 del 20/05/1998, Costantino, Rv. 211587). 8. Di tali principi, correttamente intesi, i Giudici di merito hanno fatto coerente applicazione, avendo valorizzato, alla luce della operata ricostruzione fattuale, plurimi e convergenti elementi indizianti la cointeressenza di [OSCURATO:PERSONA] nella detenzione di quella specifica partita di droga di cui conosceva persino la natura; partita rispetto alla quale egli ha fornito un apporto agevolativo di primario rilievo, permettendone l'occultamento in un nascondiglio che, posto nella cucina, cuore della sua abitazione, era anche piuttosto sofisticato e veniva utilizzato, al pari di una cassaforte, "per custodirvi cose preziose" ( in tal senso vedi quanto riferito da [OSCURATO:PERSONA], nella ricostruzione del Giudice di primo grado). 4. Al rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spe
Sentenza Cassazione n. 42232/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris