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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 ottobre 2022

Cassazione n. 40581/2022

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ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 2 maggio 2022 emessa dal Tribunale di Roma visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto per motivi non deducibili ex art. 448 comma 2 -bis cod. proc. pen., afferenti alla omessa motivazione in ordine alla congruità della pena applicata e ai presupposti per l'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 17 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] te

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 2 maggio 2022 emessa dal Tribunale di Roma visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto per motivi non deducibili ex art. 448 comma 2 -bis cod. proc. pen., afferenti alla omessa motivazione in ordine alla congruità della pena applicata e ai presupposti per l'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] te
Sentenza Cassazione n. 40581/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris