CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 giugno 2022
Cassazione n. 40318/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Torino confermava la sentenza con cui il tribunale di Asti, in data 2.10.2015, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di cui agli artt. 110, 624, 625, co. 1, n. 2) e n. 5), c.p., in rubrica ascrittole, per essersi illecitamente impossessata, in concorso con altre persone, di una cintura di pelle di pitone, sottraendola a [OSCURATO:PERSONA], che la deteneva all'interno del negozio "[OSCURATO:PERSONA]". 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, lamentando: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza del concorso nella condotta dell'esecutore materiale del reato della Bianchi, non essendo stata fornita alcuna dimostrazione di un contributo, anche solo morale, fornito dalla ricorrente alla consumazione del delitto, costituendo, peraltro, un vero e proprio travisamento della prova affermare che la Bianchi abbia fatto da schermo alla presunta complice, mentre quest'ultima si impossessava della cintura, in quanto la persona offesa non ha mai riferito che la prevenuta, né altri, le abbia coperto la visuale, né ha mai descritto un movimento teso a nascondere l'autore materiale del reato; 2) violazione di legge in punto di mancato riconoscimento da parte del giudice di primo grado delle contestate circostanze aggravanti, come si evince dalla lettura del dispositivo, che rende, pertanto, il reato perseguibile a querela di parte, con la conseguenza che, in difetto di tale condizione di procedibilità, si impone una dichiarazione di non doversi procedere in favore della Bianchi, perché l'azione penale non avrebbe potuto essere esercitata; 3) violazione di legge con riferimento alla mancata conversione della pena detentiva inflitta nella libertà controllata, ai sensi dell'art. 53, I. n. 689 del 1981; 4) violazione di legge e vizio di motivazione in punto di affermazione della sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625, co. 1, n. 2), c.p., per essersi avvalsi, gli autori del reato, del mezzo fraudolento, "avendo finto interesse all'acquisto". 2.1. Con requisitoria scritta del 10.6.2022, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione chiede che il ricorso venga dichiarato in ammissibile. 2.2. Con memoria del 6.7.2022, pervenuta in Cancelleria a mezzo di posta elettronica certificata, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia della Bianchi, nel replicare al contenuto della requisitoria del Procuratore generale, reiterava le proprie doglianze, insistendo per l'accoglimento del ricorso. 3. Il ricorso va rigettato, essendo sorretto da motivi, in parte infondati, in parte inammissibili, 4. Inammissibile appare il primo motivo di ricorso. E, invero, trascura il ricorrente di considerare il consolidato orientamento t della giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. In questa sede di legittimità, infatti, è precluso il percorso argomentativo seguito dal ricorrente, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758).E che la Bianchi abbia inteso denunciare un vero e proprio travisamento del fatto, lo si evince non solo da come è stato articolato il primo motivo di ricorso, ma anche da quanto affermato dal difensore nel primo punto della memoria di replica del 6.7.2022, in cui si fa esplicito riferimento, più volte, alla volontà di denunciare proprio un "travisamento del fatto". 5. Infondato deve ritenersi il secondo motivo di impugnazione. Come si evince dalla lettura della motivazione della sentenza di primo grado, il tribunale di Asti ebbe a riconoscere la sussistenza di entrambe le circostanze aggravanti contestate alla Bianchi ex art. 625, co. 1, n. 2) e n. 5), c.p., oltre che della recidiva ex art. 99, co. 4, c.p., del pari oggetto di contestazione, sottoponendole a giudizio di bilanciamento, in termini di equivalenza, con le circostanze attenuanti generiche e la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p., concesse dal tribunale (cfr. p. 1 della sentenza di primo grado). Vero è che il dispositivo della sentenza di primo grado, in conseguenza di un evidente errore materiale, concludeva nel senso di ritenere "concedibili le attenuanti di cui all'art. 62 bis equivalenti alla contestata recidiva", non facendo, dunque menzione, né delle circostanze aggravanti ex art. 625, co. 1, n. 2) e n. 5), c.p., né della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p. Ma, come affermato da un condivisibile e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza, la regola della prevalenza del dispositivo, in quanto immediata espressione della volontà decisoria del giudice, non è assoluta, ma va contemperata, tenendo conto del caso specifico, con la valutazione degli elementi tratti dalla motivazione, che conserva la sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni della decisione e che, pertanto, ben può contenere elementi certi e logici che facciano ritenere errato il dispositivo o parte di esso. Ne consegue che, qualora la divergenza, come nel caso in esame, dipenda da un errore materiale obiettivamente riconoscibile, contenuto nel dispositivo, è legittimo il ricorso alla motivazione per individuare l'errore medesimo ed eliminarne i relativi effetti (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 3, n. 3969 del 25/09/2018, Rv. 275690; Cass., Sez. 6, n. 24157 del 01/03/2018, Rv. 273269). Da questo punto di vista non è condivisibile l'affermazione della corte territoriale, secondo cui per la prevalenza del dispositivo sulla motivazione, non si può ritenere riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4), c.p. (cfr. p. 6), ma si tratta di un errore irrilevante ai fini della decisione della proposta impugnazione, perché, come evidenziato dalla difesa della Bianchi nella memoria di replica del 6.7.2022, il ricorso non verte sulla questione del mancato riconoscimento della menzionata circostanza attenuante da parte del giudice di appello, ma sul tema, del tutto diverso, del preteso mancato riconoscimento da parte del giudice di primo grado delle menzionate circostanze aggravanti, rilievo risolto nei termini in precedenza indicati. 6. Inammissibile si appalesa il terzo motivo di ricorso. La sostituzione delle pene detentive brevi, infatti, è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito, che andrà svolta conformemente ai criteri indicati dall'art. 133, c.p., prendendo in esame le modalità del fatto, la personalità del condannato e le sue condizioni di vita individuale, familiare e sociale, al fine di valutare l'idoneità della sostituzione al reinserimento sociale dello stesso e di formulare una prognosi circa l'adempimento delle prescrizioni applicabili (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. U, n. 24476 del 22/04/2010, Rv. 247274; Cass., Sez. 4, n. 37533 del 09/06/2021, Rv. 281928; Cass., Sez. Sez. 2, n. 21459 del 07/03/2019, Rv. 276064). L'accertamento della sussistenza delle condizioni che consentono di applicare una delle sanzioni sostitutive della pena detentiva breve, previste dall'art. 53, legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce, pertanto, un accertamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità, se motivato in modo non manifestamente illogico (cfr. Cass., Sez. 1, n. 35849 del 17/05/2019, Rv. 276716). Orbene nel caso in esame la valutazione negativa operata al riguardo dalla corte territoriale non può ritenersi certo manifestamente illogica, ma, al contrario, appare saldamente ancorata ai criteri di cui all'art. 133, 4 c.p., essendo fondata sulla capacità a delinquere dell'imputata e sulla sua personalità, che, rileva il giudice di appello con logico argomentare, si è dimostrata impermeabile all'effetto deterrente delle cinque condanne a pena detentiva comminate a suo carico per reati di furto consumato e furto tentato commessi in anni passati (cfr. p. 7 della sentenza di appello). 7. Infondato deve ritenersi l'ultimo motivo di ricorso. La ricorrente contesta la violazione del disposto degli artt. 521 e 522, c.p.p., assumendo che la circostanza aggravante del mezzo fraudolento non sarebbe stata correttamente contestata, in quanto essa veniva individuata nell'avere, le persone accusate del furto, "finto di essere interessate all'acquisto" della cintura e non nell'avere distratto la persona offesa, come, invece, affermato dalla corte territoriale. Al riguardo appare sufficiente ribadire il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui ai fini della sussistenza della violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza non è sufficiente qualsiasi modificazione dell'accusa originaria ma è necessaria una modifica che pregiudichi la possibilità di difesa dell'imputato. Ne consegue che la violazione dell'art. 521, c.p.p., non sussiste quando nel capo di imputazione siano contestati gli elementi fondamentali idonei a porre l'imputato in condizioni di difendersi dal fatto successivamente ritenuto in sentenza, da intendersi come accadimento storico oggetto di qualificazione giuridica da parte della legge penale, che spetta al giudice individuare nei suoi esatti contorni (cfr. Cass., Sez. 5, n. 7984 del 24/09/2012, Rv. 254648). Deve, pertanto, ribadirsi il principio secondo cui non sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza di cui all'art. 521, c.p.p., qualora il nucleo essenziale del fatto contestato non abbia subito un significativo mutamento e non abbia determinato in concreto alcuna lesione dei diritti della difesa derivante dai profili di novità che possano derivare da un'eventuale modifica del fatto in contestazione (cfr. Cass., Sez. 3, n. 18146 del 10/03/2021, Rv. 281608).Orbene nessun significativo mutamento è dato ravvisare nella contestazione originaria della circostanza aggravante di cui si discute, in quanto il nucleo essenziale dell'azione predatoria era sin dall'inizio rappresentato proprio dalla finzione, posta in essere callidamente dagli autori del furto, di essere interessati all'acquisto del bene illecitamente sottratto e degli altri beni in vendita nel negozio in precedenza indicato, laddove l'avere distratto a tal fine la persona offesa, addetta alla vendita, è solo uno sviluppo esecutivo di una condotta delineata nei suoi tratti essenziali nell'imputazione. Né la ricorrente ha esplicitato quale lesione in concreto del diritto di difesa avrebbe subìto a causa della denunciata violazione. Infondato appare anche il rilievo sulla impossibilità di configurare la circostanza aggravante di cui si discute, dovendosi, invece, ad avviso della Bianchi, ritenere sussistente la diversa circostanza aggravante dell'aver commesso il fatto con destrezza, ai sensi dell'art. 625, co. 1, n. 4), c.p. Orbene, premesso che la ricorrente non indica quale interesse concreto sarebbe soddisfatto attraverso una diversa qualificazione giuridica della circostanza aggravante in contestazione, si osserva che lo stesso precedente giurisprudenziale invocato dall'imputata a sostegno della propria tesi appare, al contrario, smentirla. Si è, infatti, affermato che nel reato di furto, l'aggravante dell'uso del mezzo fraudolento delinea una condotta, posta in essere nel corso dell'azione delittuosa, dotata di marcata efficienza offensiva e caratterizzata da insidiosità, astuzia e scaltrezza; idonea, quindi, a sorprendere la contraria volontà del detentore e a vanificare le misure che questi abbia apprestato a difesa dei beni di cui ha la disponibilità (cfr. Cass., Sez. 4, n. 8128 del 31/01/2019, Rv. 275215). Ciò è quanto si è verificato nel caso in esame, posto che, come evidenziato dalla corte territoriale, il furto è stato commesso attraverso un'azione preordinata, con suddivisione dei compiti tra i diversi concorrenti nel furto, il cui scopo, pienamente conseguito, era quello di distrarre la persona offesa, simulando di essere interessati all'acquisto di prodotti di abbigliamento all'interno del negozio dove erano entrati in quattro, ponendo in essere un'azione perfettamente coordinata. Risulta, pertanto, irrilevante anche l'ultimo rilievo difensivo sul punto, con cui si contesta un'ulteriore violazione del combinato disposto degli artt. 521 e 522, c.p., ove si ritenesse che il giudice di appello abbia ritenuto configurabile la circostanza aggravante di cui all'art. 625, co. 2, n. 4), piuttosto che quella contestata di essersi avvalsi di un mezzo fraudolento, ex art. 625, co. 1, n. 2), c.p. Del resto, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, non può considerarsi viziata la sentenza con cui il giudice di appello operi una diversa qualificazione giuridica di una circostanza aggravante già ritenuta fattualmente sussistente dal giudice di primo grado (cfr. Cass., Sez. 5, n. 12612 del 9.12.2015, Rv. 266044). 8. Al rigetto segue la condanna della ricorrente, ai sensi dell'a