CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 11077/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7162/2018, proposto da : [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] c.s.a.s., domici- liata in Roma , presso la c ancelleria della Corte di c assazione , rappre- sentata e difesadall'avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA [OSCURATO:PERSONA] 109, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avv . [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza d ella CORTE D I [OSCURATO:PERSONA] n. 1942/2017, depositata il12/09/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/12/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. 2di 7 – RG 7162 2018 – S2 – CC 13/12/2022 (n. 25) – [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Nel 2009 la Duediemme, proprietaria di un fabbricato commerciale adibitoa supermercato, conv eniva dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]- zia Farinelli, titolare di una limitrofa farmacia . L’attrice p remetteva che la convenuta si era vantata in via stragiudiziale dell’uso esclusivo per i suoi clienti di un’area adibita a parcheggioe domandava: (a) ac- certamento negativo che sull’area «non grava alcun vincolo, diritto e/o servitù di parcheggio»; (b) condanna alla cessazione delle turba- tivee a circa € 131.000 di risarcimento per mancato e/o inferiore in- casso di canoni di locazione. La convenuta eccepi va che la società dantecausa comune alle due parti aveva vincolato i parcheggi come standard per il cambio di destinazione (da artigianale a commerciale) di locali, alienati poi ad una società di leasing, la quale a sua volta li aveva concessi inlocazione a lei . La c onvenu t a proponeva inoltre do- manda riconvenzionale di risarcimento del danno per l’occupazione dei parcheggi, in quantoattinenti alla farmacia. In primo grado veniva rigettata la domanda dell’attrice , poiché «la legge non conosce alcuna servitù prediale di parcheggio» (di cui si possa chiedere in giudizio l’accertamento negativo), mentre la parzia- le destinazione del fondo della Duediemme a parcheggio dei clienti della farmacia Farinelli deriva da un «vincolo amministrativo imposto intal senso dal Comune, come accertato dal consulente tecnico d'uffi- cio. La tutela andava dunque cercata in altra sede giurisdizionale. Conseguenziale il rigetto della domanda di risarcimento del danno». Così il passo saliente della motivazione della sentenza di primo grado. In secondo grado la Corte di appello ha rit enuto che integri una domanda nuova, inammissibile ex art. 345, co. 1 c.p.c., il motivo con cui l’attrice appellante ha fatto valere l’inopponibilità del vincolo a parcheggio per mancata trascrizione.Di qui il rigetto dell’appello. 3di 7 – RG 7162 2018 – S2 – CC 13/12/2022 (n. 25) – [OSCURATO:PERSONA]. Ricorre in cassazione Duediemme con tre motivi, illustrati da me- moria. Resiste la Farinelli con controricorso e ricorso incidentale con un motivo, parimenti illustrati da memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. - Con il primo motivo del ricorso principale, proposto ai sensi dell'art. 360, n. 4 c.p.c., si deduce violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c., per avere la Corte di appello ritenuto che il motivo con cui Duediemme ha fatto valere l’inopponibilità del vincolo a parcheggio integri una inammissibile domanda nuova. Con il secondo motivo del ricorso principale, proposto ai sensi dell'art. 360, n. 4 c.p.c., si deduce violazione dell’art. 112 c.p.c. per omissione parziale di pronuncia sulla domanda della Duediemme , che nonriguarda solo la servitù di parcheggio, ma ha ad oggetto in gene- rale la dichiarazione di inesistenza di ogni vincolo e diritto vantato dalla Farinelli; mentre la sentenza di primo grado, confermata dalla Corte di appello, si è limitata a rigettare la domanda negando che l’ordinamento conosca un servitù di parcheggio come situazione giu- ridica soggettiva. 2. – I due motivi sono da esaminare congiuntamente , poiché cen- surano sotto diversi profili un unico punto fondamentale : l’individuazione dell’oggetto del processo ad opera de l giudice di pri- mo grado, focalizzata sull’inesistenza di una situazione giuridica tute- labile dall’ordinamento come servitù di parcheggio, la quale si possa quindi assumere ad oggetto di un’azione di accertamento negativo. Il punto è stato tratto ad oggetto d e l secondo motivo, ma è in diretta- mente il bersaglio anche del primo motivo . Infatti, la qualificazione come domanda nuova (e non come mero argomento di infondatezza del vanto stragiudiziale della convenut a ) d el profilo relativo all’inopponibilità del vincolo a parcheggio presuppone logicamente 4di 7 – RG 7162 2018 – S2 – CC 13/12/2022 (n. 25) – [OSCURATO:PERSONA]. che l’oggetto del processonon si estenda all’accertamento della inesi- stenza di ogni vincolo e dirittosul fondo dell’attrice . Tuttavia, il Collegio reputa che gli sia precluso l’esame nel merito della censura posta a base dei primi due motivi di ricorso. Infatti, la decisione della Corte di appello è sostenuta da due rationes deciden- di, ciascuna delle quali è idonea a sorreggerla in modo autonomo . Una sola ragione è stata però impugnata ed è appunto quella appena menzionata, oggetto dei primi dei motivi del ricorso principale. Una seconda ratio decidendi conduce al rigetto nel merito ed è enucleata con chiarezza, sebbene in modo stringato, a pagina 13 della sentenza in epigrafe: «Si osserva comunque come il vincolo a parcheggio a fa- vore dell’appellata anche se non trascritto risulta dai rogiti di acqui- sto». Tale fondamento della decisione - che estende la pronuncia di rigetto della domanda di accertamento negativo fino a sorreggere l’esistenza del «vincolo a parcheggio» sulla base delle risultanze dei «rogiti di acquisto» (al plurale, senza specifiche distinzioni) - n on è stata aggredita da alcun motivo di ricorso e rimane al riparo dal sin- dacato di questa Corte. Sul capo si è formato il giudicato che rende pertanto(e non tanto per difetto di interesse) inammissibile la censu- ra relativa all’altro fondamento della decisione, oggetto deiprimi due motivi di ricorso (cfr. Cass.13880/2020). Peraltro, è opportuno ricordare che la giurisprudenza di questa Cor- te riconosce ormai, in via di principio, la servitù di parcheggio (cfr. Cass. 7561/2019). 3. - Con il terzo motivo del ricorso principa le, proposto ai sensi dell'art. 360, n. 4 e 5 c.p.c., si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., per avere la Corte di appello manca- to di ammettere la prova testimoniale e l’interpello, con conseguente 5di 7 – RG 7162 2018 – S2 – CC 13/12/2022 (n. 25) – [OSCURATO:PERSONA]. omesso esame circa fatti decisivi per la domanda risarcitoria relativa al lucro cessante per mancata locazione. Del terzo motivo è da dichiarare l’inammissibilità sotto ciascuno dei due profili in cui esso si articola. In primo luogo, sul capo di sentenza bersagliato dal motivo si registra una doppia pronuncia conforme e il giudizio di appello è stato instaurato dopo il 12/09/2012, per cui il motivo ex art. 360, n. 5 c.p.c. è inammissibile ex art. 348-ter, co. 5 c.p.c. In secondo luogo, in relazione alla censura di violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c.è da osservare che, trattandosi appunto di una doppia pronuncia conforme, il capo della sentenza di secondo grado in cui si afferma che : « l'appellante non ha fornito la prova in ordine alla effettiva ragione che aveva portato nel 2007 i Supermer- cati Vicentini ad inviare la disdetta in riferimento al contratto di loca- zione in essere con Duediemme» è da leggere in continuità con il giu- dizio di superfluità ex art. 209 c.p.c. dell’assunzione di ulteriori mezzi di prova, compiuto dal giudice di primo grado il 23/01/2014 in esito all’acquisizione dei risultati della c.t.u., come riferito dalla stessa ri- corrente (ricorso, p. 21 s.). Ebbene, il giudice di merito che fondi il proprio apprezzamento su alcune prove giudicando superflua l’assunzione di ulteriori mezzi di prova, in forza dei risultati istruttori già raggiunti, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, sen- za essere tenuto a discutere esplicitamente ogni singola deduzione che aspiri ad una diversa ricostruzione della situazione di fatto rile- vante. L’apprezzamento del giudice di merito è censurabile in sede di legittimità solo nel caso in cui la motivazione sia talmente inadeguata da non consentire di ricostruire l'iter logico seguito dal giudice (cfr., tra le molte, Cass. 38034/2021). 6di 7 – RG 7162 2018 – S2 – CC 13/12/2022 (n. 25) – [OSCURATO:PERSONA]. In conclusione, è inammissibile anche tale secondo profilo e con ciò è inammissibile il terzo motivo nel suo complesso. 4. - Dall’inammissibilità di ogni m otivo su cui si fonda il ricorso principale discende l’inammissibilità di quest’ultimo nel suo comples- so. 5. - Con l’unico motivo del ricorso incidentale, proposto ai sensi dell'art. 360, n. 5 c.p.c., si deduce violazione e falsa applicazione de- gli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., con riferimento ai mezzi istruttori rela- tivi al danno ingiusto subito dalla Farinelli, per l’impossibilità di usu- fruire dei parcheggi antistanti la farmacia,nonché omesso esame cir- ca un fatto decisivo, cioè che l’area a parcheggio vincolata in favore della proprietà Duediemme era quella retrostante il supermercato. Il ricorso incidentale è inefficace ex art. 334, co. 2 c.p.c., essendo stato notificato dopo la scadenza del termine semestrale ex art. 327, co. 2 c.p.c. (data di pubblicazione della sentenza di appello: 12/09/2017; data di notificazione del ricorso incidentale: 30/03/2018). 6. –In conclusione, è inammissibile il ricorso principale, inefficace il ricorso incidentale. Le spese del giudizio di legittimità sono compen- sate integralmente.Ai sensi dell’art. 13, co. 1- quater d.p.r. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad ope- ra della parte ricorrente (non del ricorrente incidentale, cfr. Cass. n. 18348/17e Cass. n. 1343/19 ) , dell’ulteriore somma pari al contributo unificato per il ricorso a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso principale e inefficace il ri- corso incidentale; dispone la compensazione integrale delle spese del giudizio di legittimità. 7di 7 – RG 7162 2018 – S2 – CC 13/12/2022 (n. 25) – [OSCURATO:PERSONA]. Si dà atto che es