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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14725/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della pronunzia di primo grado del Tribunale di Lucca che aveva riqualificato l'originaria contestazione di cui all'art.648 cod. pen. in furto aggravato di un motoveicolo [OSCURATO:PERSONA] di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], ha rideterminato, riducendola, la pena inflitta al predetto; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è indeducibile perché fondato su doglianze in punto di fatto e meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; Considerato altresì che il motivo è manifestamente infondato in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza, correttamente applicato dalla Corte territoriale (si veda pag. 2 della sentenza impugnata), secondo cui: «l'aggravante dell'esposizione a pubblica fede è esclusa solo in presenza di condizioni, da valutarsi in concreto, di sorveglianza e controllo continuativi, costanti e specificamente efficaci ad impedire la sottrazione della "res", ostacolandone la facilità di raggiungimento.» (cfr. Sez. 5, n. 6351 del 08/01/2021, Esposito, Rv. 280493 — 01), ipotesi questa che - come precisato dalla corte territoriale - ove pure si volesse accedere alla prosrttazione difensiva della presenza di telecamere nel parcheggio pubblico - è stta giustamente esclusa nel caso di specie difettando il requisito richiesto; Chiarito che la sopravvenienza della procedibilità a querela, per effetto della legge n. 150 del 2022, non prevale sulla inammissibilità del ricorso, poiché, a differenza dell'ipotesi di abolitio criminis, non è idonea a incidere sul c.d.

"giudicato sostanziale" (cfr. Sez.

U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551); invero la sopravvenuta eventualità della improcedibilità, dovuta all'abbandono del regime di perseguimento di ufficio del reato, non opera come la richiamata ipotesi abrogativa la quale è destinata ad essere rilevata anche in sede esecutiva mediante la revoca della sentenza ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen. e per tale ragione - essenzialmente di economia processuale - è stata ritenuta dalla giurisprudenza apprezzabile anche in fase di cognizione ed in presenza di ricorso inammissibile.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della pronunzia di primo grado del Tribunale di Lucca che aveva riqualificato l'originaria contestazione di cui all'art.648 cod. pen. in furto aggravato di un motoveicolo [OSCURATO:PERSONA] di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], ha rideterminato, riducendola, la pena inflitta al predetto; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è indeducibile perché fondato su doglianze in punto di fatto e meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; Considerato altresì che il motivo è manifestamente infondato in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza, correttamente applicato dalla Corte territoriale (si veda pag. 2 della sentenza impugnata), secondo cui: «l'aggravante dell'esposizione a pubblica fede è esclusa solo in presenza di condizioni, da valutarsi in concreto, di sorveglianza e controllo continuativi, costanti e specificamente efficaci ad impedire la sottrazione della "res", ostacolandone la facilità di raggiungimento.» (cfr. Sez. 5, n. 6351 del 08/01/2021, Esposito, Rv. 280493 — 01), ipotesi questa che - come precisato dalla corte territoriale - ove pure si volesse accedere alla prosrttazione difensiva della presenza di telecamere nel parcheggio pubblico - è stta giustamente esclusa nel caso di specie difettando il requisito richiesto; Chiarito che la sopravvenienza della procedibilità a querela, per effetto della legge n. 150 del 2022, non prevale sulla inammissibilità del ricorso, poiché, a differenza dell'ipotesi di abolitio criminis, non è idonea a incidere sul c.d. "giudicato sostanziale" (cfr. Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551); invero la sopravvenuta eventualità della improcedibilità, dovuta all'abbandono del regime di perseguimento di ufficio del reato, non opera come la richiamata ipotesi abrogativa la quale è destinata ad essere rilevata anche in sede esecutiva mediante la revoca della sentenza ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen. e per tale ragione - essenzialmente di economia processuale - è stata ritenuta dalla giurisprudenza apprezzabile anche in fase di cognizione ed in presenza di ricorso inammissibile. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Sentenza Cassazione n. 14725/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris