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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 4 luglio 2023

Cassazione n. 18828/2023

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!Oscuramento d'[OSCURATO:PERSONA] registro generale 17989/2022Numero sezionale 3039/2023Numero di raccolta generale 18828/2023Data pubblicazione 04/07/2023REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati OggettoCLOTILDE [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereMARCO [OSCURATO:PERSONA] Consigliere – Rel.[OSCURATO:PERSONA] ConsigliereUd. [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA].R.G.N. 17989/2022ORDINANZAsul ricorso 17989/2022 proposto da:K.D. , domiciliato in Roma presso la cancelleria dellaCorte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Pagliacci- ricorrente -controM.L. , domiciliata in Roma presso la cancelleria dellaCorte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]- controricorrente -Oscuramento d'[OSCURATO:PERSONA] registro generale 17989/2022Numero sezionale 3039/2023Numero di raccolta generale 18828/2023Data pubblicazione 04/07/2023avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di ANCONA n. 398/2022depositata il 29/04/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del6/06/2023 dal Cons.

Dott. [OSCURATO:PERSONA].1.

K.D. , padre del minore D.E. , nato dallarelazione con M.L. , ricorre a questa Corte per lacassazione dell'epigrafato decreto con il quale la Corte d'Appello diAncona ne ha respinto il reclamo avverso l'analogo provvedimentoadottato dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che su istanza dellaM.L. , ai sensi dell'art. 337-ter cod. civ., aveva dispostol'affidamento in via esclusiva del minore alla madre ed avevaonerato il padre dell'obbligo di corrispondere in favore del minore lasomma di euro 500,00 mensili a titolo di assegno di mantenimento.In replica ai motivi di gravame, insistenti segnatamente sull'erratainterpretazione delle risultanze peritali a cui aveva proceduto il primogiudice, sulla ingiusta limitazione del proprio diritto di visita, sullaviolazione del principio di proporzionalità nella determinazionedell'obbligo di contribuzione e sulla mancata compensazione dellespese di primo grado, il giudice distrettuale ha fatto osservare chel'inidoneità genitoriale del reclamante constava dagli esiti della CTU,evidenzianti, tra l'altro, che il reclamante era un padre assente,disattento ai bisogni del figlio, incapace di costruire un rapporto conlo stesso e rigido negli atteggiamenti verso il bambino; che laregolazione del diritto di visita nei termini oggetto di contestazione siera imposta sempre in ragione degli esiti peritali in considerazionedella necessità di promuove il riavvicinamento tra padre e figlio conestrema calma e cautela; che la misura della contribuzione a caricodel reclamante era rispondente al principio di proporzionalitàconsiderata la condizione reddituale e patrimoniale delle parti e17989/22 V.Q.

Cons.

MarulliOscuramento d'[OSCURATO:PERSONA] registro generale 17989/2022Numero sezionale 3039/2023Numero di raccolta generale 18828/2023Data pubblicazione 04/07/2023l'indubbia situazione di privilegio del reclamante, avuto riguardo allepartecipazioni sociali detenute, anche in via indiretta, in varie societàe agli atti dispositivi di taluni beni posti in essere in favore di propricongiunti; che la regolazione delle spese di giudizio di primo gradoera avvenuta in conformità al principio della soccombenza, essendostate accolte, alla definizione dello stesso, le istanze della M.L. .Il mezzo ora proposto dall'impugnante si vale di quatto motivi diricorso ai quali resiste l'intimata con controricorso e memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE2.1.

Il primo motivo di ricorso, mediante il quale si censura ladecisione impugnata perché, violando gli artt. 337-ter e 337-quatercod. civ., questa avrebbe disatteso il principio dell'affidamentocondiviso, disponendo l'affido esclusivo in favore della madre,incorrendo nel medesimo vizio già denunciato del decreto di primogrado ovvero decidendo immotivatamente, tanto più a fronte dellaconsiderazione che dalla relazione peritale non emergeva alcunelemento giustificativo dell'evidenziato distacco tra padre e figlio, èinammissibile per evidente difetto di specificità, non confrontandosiesso con le ragioni della decisione.2.2.

Contrariamente a quanto, infatti, qui dedotto, la Cortedistrettuale ha motivato il proprio deliberato sul punto appellandosialle risultanze della relazione peritale, dalla cui lettura, essa scrive,«emerge una coerente e attendibile ricostruzione della personalitàdei genitori e del rapporto fino ad oggi da coltivato con il bambino,legittimando la conclusione nel senso di una attuale inidoneitàgenitoriale del K.D. a fronte di una valutazione sostanzialmentepositiva nei confronti del l'odierna resistente».

In particolare,riferisce ancora il decidente, riproducendo in extenso i passaggiargomentativi in tal senso sviluppati dal CTU nell'esaminare la figuradel reclamante, «si legge nell'elaborato peritale che costui "si è17989/22 V.Q.

Cons.

MarulliOscuramento d'[OSCURATO:PERSONA] registro generale 17989/2022Numero sezionale 3039/2023Numero di raccolta generale 18828/2023Data pubblicazione 04/07/2023rivelato verso D.E. un padre assente, disattento e privo diaffettività" ...

"non ha costruito nessun tipo di rapporto con ilbambino e pertanto da tale punto di vista emerge nei confronti diD.E. una difficoltà di gestione sia sul versante emotivo ed effettivosia educativo" ...

"il signor K.D. appare rigido insofferente elimitato con l'approccio col bambino", sottolineando come questichiede "presenza attenta e coerente, mentre il padre sta agendo inmaniera poco curante quasi insensibile verso di lui"».

Tutto diverso èinvece il giudizio nei confronti dell'altra figura genitoriale «apparsacompetente sotto il profilo della consapevolezza e dellaresponsabilità che il proprio ruolo comporta», tanto che l'affidamentoesclusivo del minore alla madre, già decretato in prime cure, sisottrae perciò conclusivamente alle censure mosse, rispecchiandoesso il principio di privilegiare, nell'attribuzione della responsabilitàgenitoriale, «quel genitore che appaia il più idoneo ridurre almassimo ... i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiaree ad assicurare la migliore evoluzione possibile della personalità dellaprole, con riferimento a quel contesto di vita che risulti più adeguatoa soddisfare le sue esigenze materiali, morali e psicologiche».2.3.

Benché questa Corte sia pienamente consapevole del valore cheil legislatore ha inteso riconoscere nella prospettiva di assicurarel'equilibrato sviluppo psico-fisico del minore al principio dellabigenitorialità, va qui osservato che l'ampia motivazione che haindotto il decidente a disattendere la prima ragione di reclamo non èstata fatta oggetto di alcuna critica pertinente, poiché il motivo,insistendo solo nel palesare in definitiva l'insoddisfazione delreclamante per lo sfavorevole esito del giudizio nel suo complesso,non si correla al contenuto decisorio del provvedimento impugnato,risultando questo, come visto, debitamente e compiutamentemotivato laddove, confermando la statuizione di primo grado, ha17989/22 Z.R.Oscuramento d'[OSCURATO:PERSONA] registro generale 17989/2022Numero sezionale 3039/2023Numero di raccolta generale 18828/2023Data pubblicazione 04/07/2023ritenuto che l'affidamento esclusivo del minore alla madre fosse ilprovvedimento più idoneo a garantire il proficuo sviluppo della suapersonalità.3.1.

Il secondo motivo di ricorso, mediante il quale si censura ladecisione impugnata perché, violando l'art. 337-ter cod. civ., questa,nel regolare il diritto di visita del padre – sul filo delle valutazioniespresse dal CTU, che aveva rimarcato la necessità che ilriavvicinamento tra padre e figlio avvenisse con estrema calma ecautela – avrebbe immotivatamente derogato al principio secondocui il minore ha diritto a mantenere un rapporto equilibrato econtinuativo con ciascun genitore, si presta anch'esso ad unpreliminare preclusivo rilievo di inammissibilità.3.2.

Per vero, debitamente sfrondato da ogni suggestionemotivazionale, poiché anche il rigetto del reclamo sul punto trovagiustificazione nelle pregresse considerazioni con cui il decidente hadato atto dell'inidoneità del reclamante ad assolvere i compitigenitoriali – e benché anche qui non si possa non ribadirel'avvertenza di cui si è fatto richiamo esaminando il precedentemotivo di ricorso – quello in disamina affonda le proprie radici in unacritica di puro fatto, sicché la pretesa violazione del principiorichiamato, lungi dall'essere rappresentata in modo coerente rispettoai canoni della censurabilità per cassazione dell'errore di diritto(Cass., Sez.

I, 29/11/2016, n. 24298), si compendia, a tuttoconcedere, in una indiretta istanza intesa a promuovere larivalutazione del quadro istruttorio, peraltro in una direzione deltutto distonica rispetto al criterio di massima dell'esclusivoriferimento all'interesse morale e materiale della prole.4.

Anche il terzo motivo di ricorso, mediante il quale si censura ladecisione impugnata perché, violando gli art. 315-bis e 337 cod. civ.,questa, nel disporre a carico del reclamante l'obbligo di concorrere al17989/22 V.Q.

Cons.

MarulliOscuramento d'[OSCURATO:PERSONA] registro generale 17989/2022Numero sezionale 3039/2023Numero di raccolta generale 18828/2023Data pubblicazione 04/07/2023mantenimento del minore, avrebbe violato il principio diproporzionalità in quanto la misura della contribuzione dovutadall'onerato era stata determinata senza considerarne l'effettivacondizione patrimoniale e sulla base di presunzioni, riferite alpossesso di partecipazioni sociali e al compimento di atti dispositivi,non fondate su elementi obiettivi, condivide il medesimo rilievopreclusivo, essendo anch'esso inteso a rivendicare in capo a questaCorte un compito non suo, di farsi, cioè, giudice del fatto sostanziale.5.1.

Il quarto motivo di ricorso, mediante il quale si censura ladecisione impugnata perché, violando l'art. 91 cod. proc. civ., questanon avrebbe riformato il deliberato di prima istanza nella parte in cuiil reclamante era stato condannato alle spese del giudizio,quantunque non fosse soccombente, è inammissibile.5.2.

E' certo vero che l'applicazione del principio di soccombenzapostula l'apprezzamento di una situazione giuridica, sicché la suaviolazione o cattiva applicazione integra un errore di giudizio,impugnabile con gli ordinari mezzi di gravame (Cass., Sez.

III,30/03/2023, n. 8981), ma non si dubita, del pari, che la facoltà didisporre la compensazione tra le parti delle spese del giudizio rientrinel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto adare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di talesua facoltà, si ché, di conseguenza, la pronuncia di condanna allespese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità diuna compensazione, non si presta ad essere censurata in cassazioneper il mancato esercizio di tale facoltà, neppure sotto il profilo dellamancanza di motivazione (Cass., Sez.

U, 15/07/2005, n. 14989).E dunque il motivo sollecita il sindacato cassatorio su un profilo delladecisione impugnata non censurabile.17989/22 Z.R.

MarulliOscuramento d'[OSCURATO:PERSONA] registro generale 17989/2022Numero sezionale 3039/2023Numero di raccolta generale 18828/2023Data pubblicazione 04/07/20236.

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.7.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come dadispositivo.Trattandosi di procedimento esente non si applica l'art. 13, comma1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.Dispone omettersi in caso di pubblicazione della presente sentenzaogni riferimento ai nominativi e agli altri elementi identificativi delleparti.

P.Q.MDichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente alpagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore diparte resistente in euro 6200,00, di cui euro 200,00 per esborsi,oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.Dispone omettersi in caso di pubblicazione della presente ordinanzaogni riferimento ai nominativi e agli altri elementi identificativi delleparti.Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile ilgiorno 6.6.2023.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA] Genovese17989/22 V.Q.

Cons.

Marulli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
!Oscuramento d'[OSCURATO:PERSONA] registro generale 17989/2022Numero sezionale 3039/2023Numero di raccolta generale 18828/2023Data pubblicazione 04/07/2023REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati OggettoCLOTILDE [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereMARCO [OSCURATO:PERSONA] Consigliere – Rel.[OSCURATO:PERSONA] ConsigliereUd. [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA].R.G.N. 17989/2022ORDINANZAsul ricorso 17989/2022 proposto da:K.D. , domiciliato in Roma presso la cancelleria dellaCorte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Pagliacci- ricorrente -controM.L. , domiciliata in Roma presso la cancelleria dellaCorte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]- controricorrente -Oscuramento d'[OSCURATO:PERSONA] registro generale 17989/2022Numero sezionale 3039/2023Numero di raccolta generale 18828/2023Data pubblicazione 04/07/2023avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di ANCONA n. 398/2022depositata il 29/04/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del6/06/2023 dal Cons. Dott. [OSCURATO:PERSONA].1. K.D. , padre del minore D.E. , nato dallarelazione con M.L. , ricorre a questa Corte per lacassazione dell'epigrafato decreto con il quale la Corte d'Appello diAncona ne ha respinto il reclamo avverso l'analogo provvedimentoadottato dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che su istanza dellaM.L. , ai sensi dell'art. 337-ter cod. civ., aveva dispostol'affidamento in via esclusiva del minore alla madre ed avevaonerato il padre dell'obbligo di corrispondere in favore del minore lasomma di euro 500,00 mensili a titolo di assegno di mantenimento.In replica ai motivi di gravame, insistenti segnatamente sull'erratainterpretazione delle risultanze peritali a cui aveva proceduto il primogiudice, sulla ingiusta limitazione del proprio diritto di visita, sullaviolazione del principio di proporzionalità nella determinazionedell'obbligo di contribuzione e sulla mancata compensazione dellespese di primo grado, il giudice distrettuale ha fatto osservare chel'inidoneità genitoriale del reclamante constava dagli esiti della CTU,evidenzianti, tra l'altro, che il reclamante era un padre assente,disattento ai bisogni del figlio, incapace di costruire un rapporto conlo stesso e rigido negli atteggiamenti verso il bambino; che laregolazione del diritto di visita nei termini oggetto di contestazione siera imposta sempre in ragione degli esiti peritali in considerazionedella necessità di promuove il riavvicinamento tra padre e figlio conestrema calma e cautela; che la misura della contribuzione a caricodel reclamante era rispondente al principio di proporzionalitàconsiderata la condizione reddituale e patrimoniale delle parti e17989/22 V.Q. Cons. MarulliOscuramento d'[OSCURATO:PERSONA] registro generale 17989/2022Numero sezionale 3039/2023Numero di raccolta generale 18828/2023Data pubblicazione 04/07/2023l'indubbia situazione di privilegio del reclamante, avuto riguardo allepartecipazioni sociali detenute, anche in via indiretta, in varie societàe agli atti dispositivi di taluni beni posti in essere in favore di propricongiunti; che la regolazione delle spese di giudizio di primo gradoera avvenuta in conformità al principio della soccombenza, essendostate accolte, alla definizione dello stesso, le istanze della M.L. .Il mezzo ora proposto dall'impugnante si vale di quatto motivi diricorso ai quali resiste l'intimata con controricorso e memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE2.1. Il primo motivo di ricorso, mediante il quale si censura ladecisione impugnata perché, violando gli artt. 337-ter e 337-quatercod. civ., questa avrebbe disatteso il principio dell'affidamentocondiviso, disponendo l'affido esclusivo in favore della madre,incorrendo nel medesimo vizio già denunciato del decreto di primogrado ovvero decidendo immotivatamente, tanto più a fronte dellaconsiderazione che dalla relazione peritale non emergeva alcunelemento giustificativo dell'evidenziato distacco tra padre e figlio, èinammissibile per evidente difetto di specificità, non confrontandosiesso con le ragioni della decisione.2.2. Contrariamente a quanto, infatti, qui dedotto, la Cortedistrettuale ha motivato il proprio deliberato sul punto appellandosialle risultanze della relazione peritale, dalla cui lettura, essa scrive,«emerge una coerente e attendibile ricostruzione della personalitàdei genitori e del rapporto fino ad oggi da coltivato con il bambino,legittimando la conclusione nel senso di una attuale inidoneitàgenitoriale del K.D. a fronte di una valutazione sostanzialmentepositiva nei confronti del l'odierna resistente». In particolare,riferisce ancora il decidente, riproducendo in extenso i passaggiargomentativi in tal senso sviluppati dal CTU nell'esaminare la figuradel reclamante, «si legge nell'elaborato peritale che costui "si è17989/22 V.Q. Cons. MarulliOscuramento d'[OSCURATO:PERSONA] registro generale 17989/2022Numero sezionale 3039/2023Numero di raccolta generale 18828/2023Data pubblicazione 04/07/2023rivelato verso D.E. un padre assente, disattento e privo diaffettività" ... "non ha costruito nessun tipo di rapporto con ilbambino e pertanto da tale punto di vista emerge nei confronti diD.E. una difficoltà di gestione sia sul versante emotivo ed effettivosia educativo" ... "il signor K.D. appare rigido insofferente elimitato con l'approccio col bambino", sottolineando come questichiede "presenza attenta e coerente, mentre il padre sta agendo inmaniera poco curante quasi insensibile verso di lui"». Tutto diverso èinvece il giudizio nei confronti dell'altra figura genitoriale «apparsacompetente sotto il profilo della consapevolezza e dellaresponsabilità che il proprio ruolo comporta», tanto che l'affidamentoesclusivo del minore alla madre, già decretato in prime cure, sisottrae perciò conclusivamente alle censure mosse, rispecchiandoesso il principio di privilegiare, nell'attribuzione della responsabilitàgenitoriale, «quel genitore che appaia il più idoneo ridurre almassimo ... i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiaree ad assicurare la migliore evoluzione possibile della personalità dellaprole, con riferimento a quel contesto di vita che risulti più adeguatoa soddisfare le sue esigenze materiali, morali e psicologiche».2.3. Benché questa Corte sia pienamente consapevole del valore cheil legislatore ha inteso riconoscere nella prospettiva di assicurarel'equilibrato sviluppo psico-fisico del minore al principio dellabigenitorialità, va qui osservato che l'ampia motivazione che haindotto il decidente a disattendere la prima ragione di reclamo non èstata fatta oggetto di alcuna critica pertinente, poiché il motivo,insistendo solo nel palesare in definitiva l'insoddisfazione delreclamante per lo sfavorevole esito del giudizio nel suo complesso,non si correla al contenuto decisorio del provvedimento impugnato,risultando questo, come visto, debitamente e compiutamentemotivato laddove, confermando la statuizione di primo grado, ha17989/22 Z.R.Oscuramento d'[OSCURATO:PERSONA] registro generale 17989/2022Numero sezionale 3039/2023Numero di raccolta generale 18828/2023Data pubblicazione 04/07/2023ritenuto che l'affidamento esclusivo del minore alla madre fosse ilprovvedimento più idoneo a garantire il proficuo sviluppo della suapersonalità.3.1. Il secondo motivo di ricorso, mediante il quale si censura ladecisione impugnata perché, violando l'art. 337-ter cod. civ., questa,nel regolare il diritto di visita del padre – sul filo delle valutazioniespresse dal CTU, che aveva rimarcato la necessità che ilriavvicinamento tra padre e figlio avvenisse con estrema calma ecautela – avrebbe immotivatamente derogato al principio secondocui il minore ha diritto a mantenere un rapporto equilibrato econtinuativo con ciascun genitore, si presta anch'esso ad unpreliminare preclusivo rilievo di inammissibilità.3.2. Per vero, debitamente sfrondato da ogni suggestionemotivazionale, poiché anche il rigetto del reclamo sul punto trovagiustificazione nelle pregresse considerazioni con cui il decidente hadato atto dell'inidoneità del reclamante ad assolvere i compitigenitoriali – e benché anche qui non si possa non ribadirel'avvertenza di cui si è fatto richiamo esaminando il precedentemotivo di ricorso – quello in disamina affonda le proprie radici in unacritica di puro fatto, sicché la pretesa violazione del principiorichiamato, lungi dall'essere rappresentata in modo coerente rispettoai canoni della censurabilità per cassazione dell'errore di diritto(Cass., Sez. I, 29/11/2016, n. 24298), si compendia, a tuttoconcedere, in una indiretta istanza intesa a promuovere larivalutazione del quadro istruttorio, peraltro in una direzione deltutto distonica rispetto al criterio di massima dell'esclusivoriferimento all'interesse morale e materiale della prole.4. Anche il terzo motivo di ricorso, mediante il quale si censura ladecisione impugnata perché, violando gli art. 315-bis e 337 cod. civ.,questa, nel disporre a carico del reclamante l'obbligo di concorrere al17989/22 V.Q. Cons. MarulliOscuramento d'[OSCURATO:PERSONA] registro generale 17989/2022Numero sezionale 3039/2023Numero di raccolta generale 18828/2023Data pubblicazione 04/07/2023mantenimento del minore, avrebbe violato il principio diproporzionalità in quanto la misura della contribuzione dovutadall'onerato era stata determinata senza considerarne l'effettivacondizione patrimoniale e sulla base di presunzioni, riferite alpossesso di partecipazioni sociali e al compimento di atti dispositivi,non fondate su elementi obiettivi, condivide il medesimo rilievopreclusivo, essendo anch'esso inteso a rivendicare in capo a questaCorte un compito non suo, di farsi, cioè, giudice del fatto sostanziale.5.1. Il quarto motivo di ricorso, mediante il quale si censura ladecisione impugnata perché, violando l'art. 91 cod. proc. civ., questanon avrebbe riformato il deliberato di prima istanza nella parte in cuiil reclamante era stato condannato alle spese del giudizio,quantunque non fosse soccombente, è inammissibile.5.2. E' certo vero che l'applicazione del principio di soccombenzapostula l'apprezzamento di una situazione giuridica, sicché la suaviolazione o cattiva applicazione integra un errore di giudizio,impugnabile con gli ordinari mezzi di gravame (Cass., Sez. III,30/03/2023, n. 8981), ma non si dubita, del pari, che la facoltà didisporre la compensazione tra le parti delle spese del giudizio rientrinel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto adare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di talesua facoltà, si ché, di conseguenza, la pronuncia di condanna allespese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità diuna compensazione, non si presta ad essere censurata in cassazioneper il mancato esercizio di tale facoltà, neppure sotto il profilo dellamancanza di motivazione (Cass., Sez. U, 15/07/2005, n. 14989).E dunque il motivo sollecita il sindacato cassatorio su un profilo delladecisione impugnata non censurabile.17989/22 Z.R. MarulliOscuramento d'[OSCURATO:PERSONA] registro generale 17989/2022Numero sezionale 3039/2023Numero di raccolta generale 18828/2023Data pubblicazione 04/07/20236. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come dadispositivo.Trattandosi di procedimento esente non si applica l'art. 13, comma1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.Dispone omettersi in caso di pubblicazione della presente sentenzaogni riferimento ai nominativi e agli altri elementi identificativi delleparti. P.Q.MDichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente alpagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore diparte resistente in euro 6200,00, di cui euro 200,00 per esborsi,oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.Dispone omettersi in caso di pubblicazione della presente ordinanzaogni riferimento ai nominativi e agli altri elementi identificativi delleparti.Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile ilgiorno 6.6.2023.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA] Genovese17989/22 V.Q. Cons. Marulli