CassazionedecretoSezione 2Decisione del 15 gennaio 2026
Cassazione n. 17604/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di TERAMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. 1RITENUTO [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Teramo ha rigettato la richiesta di restituzione nel termine avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] per proporre domanda di ammissione al giudizio abbreviato nel procedimento nel quale lo stesso Giudice per l'udienza preliminare ha emesso decreto di che dispone il giudizio all'esito di udienza preliminare del 17/09/2025, alla quale il difensore del [OSCURATO:PERSONA] assumeva di non aver potuto partecipare, unitamente al suo assistito, perché entrambi bloccati in autovettura sull'autostrada A14, a causa di un incidente che assumeva documentato anche dalla stampa, oltre che da fotografie ed altre produzioni difensive. 2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, deducendo l'illogicità della motivazione perché fondata sulla prevedibilità del traffico in un'autostrada nella quale erano frequenti i lavori di manutenzione, mentre era stato dedotto e documentato che il ritardo era dovuto non già a lavori stradali, bensì ad un incidente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Il ricorrente, con istanza del 25/09/2025, chiedeva al Tribunale di Teramo di essere restituito nel termine per avanzare richiesta di definizione del procedimento n. 2393/2024 RGNR mediante rito abbreviato, non avendo potuto formulare tale richiesta all'udienza preliminare fissata per le ore 11,00 del 17/09/2025 dinanzi al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Teramo per caso fortuito e forza maggiore. Tale richiesta è stata disattesa dall'ordinanza impugnata con motivazione illogica, che non si è in alcun modo confrontata con le documentate ragioni addotte dal ricorrente a sostegno dell'istanza. Questa, infatti, evidenziava che il difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], impegnato in diversi procedimenti presso il Tribunale di Chieti, aveva tempestivamente designato quale sostituto processuale il collega di studio avv. [OSCURATO:PERSONA], che sarebbe dovuto comparire in udienza unitamente all'imputato, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] ricorrente, pertanto, a bordo dell'autovettura dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], aveva fatto tempestivamente ingresso nell'arteria autostradale A/14 dal casello di [OSCURATO:PERSONA]Angelo, percorso più rapido per raggiungere il Tribunale di Teramo ed unico percorribile, risultando il [OSCURATO:PERSONA] gravato da foglio di via emesso dal Questore di Teramo, con divieto di ingresso nel comune di Roseto degli Abruzzi, attraversato da altro più lungo percorso stradale.. La richiesta di restituzione nel termine avanzata ex art. 175 cod. proc. pen. dalla difesa documentava ampiamente, a mezzo di numerosi allegati, oltre al provvedimento di foglio di via 2 P.Q.MAnnulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e gli atti ad essa conseguenti e, previa restituzione nel termine per la proposizione da parte del ricorrente di richiesta di giudizio abbreviato, dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Teramo per l'ulteriore corso. Così deciso in data 15 gennaio 2026 [OSCURATO:PERSONA] n'e-Fi periali [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA],I,LARIA SECONDA SEZIONE PENALE 1 5 MAG. 2026 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 4