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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 09035/2023

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ciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 24942-2014R.G., proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis- Ricorrente e intimata incidentale [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA],in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliatain Roma, presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentatae difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - Controricorrentee ricorrente incidentale Avverso la sentenza n. 715/30/2014della Commissione tributaria regionale della Sicilia, depositata il 4 marzo 2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 10 febbraio 2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].

Premesso che: Il giudizio trae origine dagli avvisi d’accertamento per Iva, relativa agli anni d’imposta 2001-2002,e per sanzioni , riportate, all’esito dei vari gradi Accertamento– Ires, Irap, Iva- condono d.l. 193- 2016–art. 6 RGN 24942/2014 Consigliere rel .

Federici di giudizio, nella cartella n. 29120100001332535, che è oggetto della presente controversia.

La cartella erariale fu impugnata dalla società dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Agrigento, che con sentenza n. 493/05/2010 ne accolse le ragioni. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Sicilia ha respinto l’appello dell’ufficio con sentenza n. 715/30/2014, ora oggetto di impugnazione.

Il giudice d’appello ha riconosciuto come non dovute le sanzioni sino all’esito della controversia sul debito tributario contestato.

La pronuncia è statacensurata dall’Agenzia delle entrate con un unico motivo, cui ha resistito la contribuente con controricorso, nonché spiegando ricorso incidentale condizionato.

Nelle more del giudizio lasocietà ha depositato istanza con cui hachiesto l’estinzione del giudizio per aver aderito alla definizione agevolata disciplinata dall’art. 6 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni in l. 1°dicembre 2016, n. 225.

Nell’adunanza camerale del 10 febbraio 2023la causa è stata trattata e decisa.

Considerato che Lacontribuente ha inteso fruire della disciplina agevolata regolata dal d.l. n. 193 del 2016.

La documentazione depositata è riferita infatti alla definizione dei carichi fiscali riconducibili allacartella di pagamento oggetto del giudizio, come si evince dalla lettura della documentazione prodotta.

Risulta peraltro che la società ha provveduto a saldare integralmente il debito fiscale, così come determinato dall’agente della riscossione, e ciò è da intendersi con effetto irreversibile, in virtù dell’intervenuta adesione alla disciplina di cui al d.l. n. 193/2016.

Deve dunque accogliersi l’istanza di declaratoria di cessazione della materia del contendere, con conseguente estinzione del giudizio.

Le spese del giudizio estinto, ai sensi dell'art. 46, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, restano a carico della parte chele ha anticipate.

Non sussistono inoltre i presupposti per la condanna del contribuente al pagamento del "doppio" del contributounificato, di cui all'art. 13, comma 1- RGN 24942/2014 Consigliere rel .

Federici quater, del d.P.R. n. 115/2002, in quanto il presupposto della definizione del giudizio è sopravvenuto alla proposizione del ricorso (Cass.,7 giugno 2018, n. 14782; 12novembre 2015, n. 23175).

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio per cessa zione del la materia del contendere.

Spese a carico di chi le

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 24942-2014R.G., proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis- Ricorrente e intimata incidentale [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA],in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliatain Roma, presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentatae difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - Controricorrentee ricorrente incidentale Avverso la sentenza n. 715/30/2014della Commissione tributaria regionale della Sicilia, depositata il 4 marzo 2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 10 febbraio 2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. Premesso che: Il giudizio trae origine dagli avvisi d’accertamento per Iva, relativa agli anni d’imposta 2001-2002,e per sanzioni , riportate, all’esito dei vari gradi Accertamento– Ires, Irap, Iva- condono d.l. 193- 2016–art. 6 RGN 24942/2014 Consigliere rel . Federici di giudizio, nella cartella n. 29120100001332535, che è oggetto della presente controversia. La cartella erariale fu impugnata dalla società dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Agrigento, che con sentenza n. 493/05/2010 ne accolse le ragioni. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Sicilia ha respinto l’appello dell’ufficio con sentenza n. 715/30/2014, ora oggetto di impugnazione. Il giudice d’appello ha riconosciuto come non dovute le sanzioni sino all’esito della controversia sul debito tributario contestato. La pronuncia è statacensurata dall’Agenzia delle entrate con un unico motivo, cui ha resistito la contribuente con controricorso, nonché spiegando ricorso incidentale condizionato. Nelle more del giudizio lasocietà ha depositato istanza con cui hachiesto l’estinzione del giudizio per aver aderito alla definizione agevolata disciplinata dall’art. 6 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni in l. 1°dicembre 2016, n. 225. Nell’adunanza camerale del 10 febbraio 2023la causa è stata trattata e decisa. Considerato che Lacontribuente ha inteso fruire della disciplina agevolata regolata dal d.l. n. 193 del 2016. La documentazione depositata è riferita infatti alla definizione dei carichi fiscali riconducibili allacartella di pagamento oggetto del giudizio, come si evince dalla lettura della documentazione prodotta. Risulta peraltro che la società ha provveduto a saldare integralmente il debito fiscale, così come determinato dall’agente della riscossione, e ciò è da intendersi con effetto irreversibile, in virtù dell’intervenuta adesione alla disciplina di cui al d.l. n. 193/2016. Deve dunque accogliersi l’istanza di declaratoria di cessazione della materia del contendere, con conseguente estinzione del giudizio. Le spese del giudizio estinto, ai sensi dell'art. 46, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, restano a carico della parte chele ha anticipate. Non sussistono inoltre i presupposti per la condanna del contribuente al pagamento del "doppio" del contributounificato, di cui all'art. 13, comma 1- RGN 24942/2014 Consigliere rel . Federici quater, del d.P.R. n. 115/2002, in quanto il presupposto della definizione del giudizio è sopravvenuto alla proposizione del ricorso (Cass.,7 giugno 2018, n. 14782; 12novembre 2015, n. 23175). P.Q.M. Dichiara l’estinzione del giudizio per cessa zione del la materia del contendere. Spese a carico di chi le
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