CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 aprile 2021
Cassazione n. 43684/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone, nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], d'ufficio avverso l'ordinanza n. 2750/2020 del 20/04/2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pordenone; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, limitatamente all'ordine di formulare l'imputazione a carico dell'imputato per il reato di cui all'art. 493-ter cod. pen. e trasmissione degli atti alla Procura di Pordenone per l'ulteriore corso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], emessa ex art. 409, comma 5, cod. proc. pen., nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], sottoposto a indagini per il reato di cui all'art. 640, secondo comma n. 2-bis, cod. pen., il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pordenone respingeva la richiesta di archiviazione presentata dal pubblico ministero e ordinava l'imputazione coatta alternativa per il delitto ex art. 640, secondo comma, cod. pen. ovvero per quello ex art. 493-ter cod. pen. 2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone, deducendo - quale motivo unico - l'abnormità del provvedimento che ha ordinato al pubblico ministero di formulare l'imputazione per un reato diverso da quello oggetto della richiesta. Il ricorrente sostiene che l'art. 493-ter cod. pen. sanziona solo i fatti di addebito e non quelli di accredito sulla carta di pagamento e, in ogni caso, il giudice per le indagini preliminari ha ordinato l'imputazione coatta per un fatto di reato del tutto diverso da quello per il quale era stata effettuata l'iscrizione. Il giudice si sarebbe dovuto pronunciare sulla richiesta di archiviazione, relativa al reato di truffa ex art. 640, comma 2, n. 2-bis cod. pen. e poi disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero per l'iscrizione dell'ulteriore delitto, che inoltre - questo un secondo profilo di abnormità - si sarebbe dovuto indicare, al pari della truffa, quale reato concorsuale commesso unitamente all'autore materiale della finta vendita online. In particolare, è stato evidenziato l'errore concettuale in cui è incorso il provvedimento impugnato, secondo cui se vi è il dolo di concorrere nel reato di cui all'art. 640, comma 2, n. 2-bis cod. pen., non vi può essere l'art. 493-ter cod. pen., poiché l'utilizzo della carta di credito anche da parte del terzo avviene come longa manus del titolare: in realtà, tale utilizzo è stato evocato dalla giurisprudenza solo in relazione ad un utilizzo lecito della carta postepay e non a quello illecito. Esclusa la possibilità dell'alternatività di imputazione, non può non evidenziarsi come ci si trovi di fronte ad un concorso formale di reati ex art. 81, comma 1, cod. pen.: più precisamente, il titolare della carta postepay, con una sola azione avrebbe violato una disposizione di legge (artt. 110, 493-ter cod. pen.) e, in caso di prova del dolo della truffa, anche di una seconda disposizione (artt. 110, 640, comma 2, n. 2-bis cod. pen.). Di conseguenza, il giudice per le indagini preliminari avrebbe dovuto pronunciarsi sulla richiesta di archiviazione in relazione all'art. 640, comma 2, n. 2-bis cod. pen. (accoglimento o rigetto con ordine di nuove indagini o rigetto con ordine di imputazione coatta) e poi disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero per l'iscrizione del nuovo fatto ex art. 493-ter cod. pen. 3. Con requisitoria del 20 settembre 2021, il Procuratore generale ha chiesto l'accoglimento del ricorso nella parte in cui il Giudice per le indagini À 2 preliminari ha disposto l'imputazione coatta, in via alternativa, anche in ordine al reato previsto dall'art. 493-ter del codice penale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo di ricorso è fondato nei termini che seguono. 2. Le Sezioni Unite di questa Suprema Corte hanno ribadito che l'area dell'abnormità, ricorribile per cassazione, nella sua duplice accezione (strutturale e funzionale), va rigorosamente delimitata, non potendosi considerare abnorme un atto quando «non sia totalmente avulso dal sistema processuale e non determini una stasi irrimediabile del procedimento. Resta dunque escluso che, come precisato anche dalla dottrina, possa invocarsi la categoria dell'abnormità per giustificare la ricorribilità immediata per cassazione di atti illegittimi, affetti soltanto da nullità o comunque sgraditi e non condivisi (Sez. U, n. 33 del 22/11/2000, Boniotti), perché tanto si tradurrebbe nella non consentita elusione del regime di tassatività dei casi di impugnazione e dei mezzi esperibili, stabilito dall'art. 568, comma 1, cod. proc. pen.» (così Sez. U, n. 20569 del 18/01/2018, Ksouri, Rv. 272715). Dal tenore, anche letterale, dell'ordinanza risulta evidente come il giudice per le indagini preliminari abbia ipotizzato alternativamente entrambi i reati nella forma concorsuale, pur non avendo indicato nel dispositivo l'art. 110 cod. pen., cosicché non sussiste il secondo profilo di abnormità denunciato dal ricorrente, peraltro inerente ad una questione di merito non sindacabile nella presente sede di legittimità. 3. L'ordinanza impugnata, invece, è abnorme avuto riguardo al primo aspetto. Come si è visto, il giudice per le indagini preliminari, nel formulare l'imputazione alternativa, ha chiaramente ipotizzato non una eventuale diversa qualificazione giuridica del medesimo fatto, ma due distinte condotte tenute dall'indagato, in un caso consapevole della operazione delittuosa posta in essere dal venditore (ritenuto una diversa persona), nell'altro ignaro della truffa e consenziente soltanto al versamento del prezzo sulla propria carta prepagata. Va allora ricordato che le Sezioni unite hanno statuito che «è inibito al giudice per le indagini preliminari ordinare al pubblico ministero la formulazione della imputazione nei confronti della persona indagata per ipotesi di reato diverse da quelle per le quali è stata richiesta l'archiviazione, dovendo in tal caso il giudice limitarsi a ordinare l'iscrizione nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen. degli ulteriori reati che abbia ravvisato nelle risultanze delle indagini portate a sua conoscenza» (Sez. U, n. 4319 del 28/11/2013, dep. 2014, L., Rv. 257786). Ha osservato la Suprema Corte che «le disposizioni dell'art. 409 cod. proc. pen., commi 4 e 5, concernenti i poteri di intervento del giudice delle indagini preliminari sull'esercizio dell'azione penale, devono formare oggetto di interpretazione estremamente rigorosa, al fine di evitare qualsiasi ingerenza dell'organo giudicante nella sfera di autonomia della pubblica accusa». Risulta così «abnorme il provvedimento del giudice per le indagini preliminari, nella parte in cui, oltre a ordinare al pubblico ministero l'iscrizione nel registro delle notizie di reato di una persona non sottoposta ad indagini, disponga nei confronti di quest'ultima la formulazione dell'imputazione coatta. È evidente, infatti, che siffatto provvedimento costituisce una indebita ingerenza del giudice nei poteri dell'organo inquirente, non solo di indagare, a tutto campo, nei confronti della persona non contemplata nella richiesta di archiviazione, ma soprattutto di adottare autonome determinazioni all'esito delle indagini espletate. L'ordine di imputazione coatta nei confronti di un soggetto non sottoposto ad indagini determina inoltre una lesione dei diritti di difesa dello stesso, non essendo la persona rimasta estranea alle indagini destinataria dell'avviso ex art. 409 cod. proc. pen., comma 1, e non avendo partecipato all'udienza camerale, con la conseguente discovery delle risultanze delle indagini». Questi principi sono stati successivamente ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., ad es., Sez. 6, n. 53181 del 29/11/2016, Faiola, Rv, 268490; Sez. 6, n. 37658 del 10/06/2014, Sirago, Rv. 261645) e, da ultimo, dalle stesse Sezioni unite, che hanno riconosciuto anche alla persona sottoposta ad indagini la possibilità di ricorrere per cassazione, stante l'abnormità dell'atto, avverso il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che, non accogliendo la richiesta di archiviazione, ordini, ai sensi dell'art. 409, comma 5, cod. proc. pen., che il pubblico ministero formuli l'imputazione per un reato diverso da quello oggetto della richiesta (Sez. U, n. 40984 del 22/03/2018, Gianforte, Rv. 273581). Il principio è applicabile anche nel caso di imputazione coatta formulata in modo alternativo, in quanto uno dei possibili dicta giudiziali ha comunque ad oggetto un'ipotesi delittuosa del tutto nuova e diversa da quella originaria (da ultimo, Sez 2, n. 16779 del 20/04/2021, Schisano, Rv. 281130; Sez. 2, n. 18651 del 20/04/2021, Morello, non mass.). 4. Pertanto, l'ordinanza con la quale è stata disposta l'imputazione coatta alternativa, con indicazione anche di un reato per il quale non vi era stata iscrizione nel registro degli indagati, deve essere annullata in parte qua, con trasmissione degli atti al pubblico ministero per l'ulteriore corso P.Q.M. i 4 Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, limitatamente all'imputazione coatta per il reato di cui all'art. 493-ter cod. pen., e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma il 27