CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 ottobre 2024
Cassazione n. 34697/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7731/2025 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] N. 30 ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE -intimato- Avverso la sentenza n. 6252/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 2, depositata il 21.10.2024, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa 1. [OSCURATO:PERSONA] di via [OSCURATO:PERSONA] n. 30, in Roma, ha impugnato dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Roma la cartella di pagamento n. 09720190262770088000, notificata il 21.03.2022, relativa ad imposta di registro dell’atto giudiziario, emesso dal Tribunale di Roma anno 2013, con ruolo n. 2019/004255, reso esecutivo il 22.10.2019, per l’importo di € 326,72, comprensivo di sanzioni e interessi. 2. La Corte Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, sezione 22, con sentenza n. 8500, depositata il 22.06.2023, rigettata l’eccezione preliminare relativa al difetto di rappresentanza dell’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA], accoglieva il ricorso e disponeva la compensazione delle spese di lite, ravvisando l’esistenza dei giusti motivi nel rigetto delle eccezioni di rito e nel modesto valore della controversia. 3. Sull’appello del condominio, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio ha rigettato l’appello. 4. Il contribuente ha proposto ricorso in Cassazione, affidato ad un unico motivo. 5. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione è rimasta intimata. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo ed unico di ricorso, rubricato “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 15, 17 -bis e 46 d.lgs. n. 546/1992 e 90,91,92, 93 c.p.c., 111 cost. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c..”, il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere il giudice regionale disposto la compensazione integrale delle spese di lite, in difetto dei presupposti previsti dalle norme indicate. 1.1. Il motivo è fondato. Questa Corte ha affermato che anche nel processo tributario, le “gravi ed eccezionali ragioni”, che possono sorreggere il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese giudiziali, devono essere esplicitamente motivate e riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 27 gennaio 2023, n. 2572; Cass., Sez. 5^, 3 febbraio 2023, n. 3429; Cass., Sez. 6^-5, 3 febbraio 2023, n. 3337; Cass., Sez. 5^, 8 maggio 2023, n. 12212; Cass., Sez. 5^, 21 luglio 2023, n. 21956; Cass., Sez. Trib., 17 agosto n. 29226; Cass., Sez. Trib., 8 aprile 2024, n. 9312). Ad ogni modo, la compensazione delle spese processuali, prevista dall'art. 15, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nel testo modificato dall'art. 9, comma 1, lett. f), n. 2), del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156, è consentita, oltre che nell'ipotesi di soccombenza reciproca, solo in presenza di ragioni gravi ed eccezionali, da enunciare espressamente nella decisione, come la condotta processuale della parte soccombente nell'agire e resistere in giudizio, nonché l'incidenza di fattori esterni e non controllabili, tali da rendere, nel caso concreto, contraria al principio di proporzionalità l'applicazione del criterio generale della soccombenza (Cass., Sez. Trib., 3 settembre 2024, n. 23592). Comunque, tali ragioni non possono essere illogiche, né erronee, altrimenti configurandosi un vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (Cass., Sez. 6^-5, 9 marzo 2017, n. 6059; Cass., Sez. 5^, 25 gennaio 2019, n. 2206; Cass., Sez. Trib., 8 aprile 2024, n. 9312). 1.2. Il giudice regionale ha rigettato l’appello del condominio contribuente affermando che: “La sentenza di primo grado ha correttamente disposto la compensazione delle spese in considerazione del rigetto della eccezione di rito del ricorrente ed accolto la eccezione di decadenza del credito tributario, stante la mancata costituzione dell’agenzia finanziaria ed il modesto valore della controversia di euro 326,72”. La sentenza impugnata non si è attenuta ai suddetti principi laddove ha ravvisato i presupposti per disporre la compensazione delle spese di lite nel rigetto di un’eccezione relativa alla rappresentanza processuale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, spiegata in primo grado dal contribuente, e nel modesto valore della controversia. L’Amministrazione finanziaria, infatti, in primo grado è risultata del tutto soccombente. Del tutto irrilevante, infine, il fatto che l’Agenzia delle Entrate, soccombente, non si sia costituita nel secondo grado di giudizio. Nel caso di specie, quindi, è stata fornita una motivazione carente ed erronea relativa al perché siano state compensate le spese, non versandosi in una situazione di reciproca soccombenza e non sussistendo gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese. 2. In conclusione, valutandosi la fondatezza del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa