CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 marzo 2026
Cassazione n. 27474/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
25 del Tribunale di BariVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio alTribunale di Bari, per un nuovo giudizio di appello da parte della competenteSezione civile;Lette le note trasmesse in data 3/03/2026 e quelle trasmesse in data 5.3.2026con motivo aggiunto dal difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA];Letta la memoria di replica depositata, unitamente alla notula, in data 13/03/2026dal difensore della parte civile, avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Bari, in riforma dellasentenza del Giudice di pace di Gravina di Puglia che, all’esito di giudizio ordinario,aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di minaccia ai danni di [OSCURATO:PERSONA],procedendo su appello ai fini civili della menzionata persona offesa costituita partecivile, condannava l'imputato al risarcimento dei danni in favore dell’[OSCURATO:PERSONA], daliquidarsi in separato giudizio civile, nonché alla rifusione delle spese del primo edel secondo grado di giudizio.2. Ha proposto ricorso l’imputato articolando cinque motivi, uno dei quali aggiuntocon la memoria del 5/03/2026, di seguito richiamati nei limiti strettamentenecessari ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo lamenta letteralmente inosservanza di legge ai sensidell’art. 606 lett. b) e vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606 lett. e) cod. proc.pen. «di concerto con l’art. 350 comma 1 n. 5 c.p.c. ». Deduce che la sentenzaaveva adottato per la motivazione la medesima traccia grafica di altroprovvedimento traslata senza alcuna modifica, incorrendo così nel vizio dimotivazione apparente.2.2. Con il secondo motivo prospetta inosservanza di legge penale e mancataassunzione di prova decisiva. Si duole del fatto che il Tribunale, su appello dellaparte civile, aveva provveduto alla rinnovazione dell’istruttoria, assumendo la solapersona offesa e non ammettendo le prove che la difesa aveva richiesto in primogrado, pur fatte poi oggetto di rinuncia in quella sede.2.3. Con il terzo motivo si duole di inosservanza di legge ai sensi dell’art. 606 lett.b) cod. proc. pen. In concreto, peraltro, deduce il vizio di motivazione dellasentenza impugnata laddove questa si era basata sulle sole dichiarazioni dellapersona offesa nemmeno sottoposte ad un accurato vaglio e senza un confrontocon le altre fonti disponibili. Non era stato altresì considerato che il [OSCURATO:PERSONA] avevarivolto le proprie comunicazioni qui incriminate a profilo intestato a tale AndreaAnzelmi, nominativo in ordine al quale non constavano la corrispondenza oggettivacon la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] e la correlata consapevolezza del medesimoimputato. I files prodotti dalla parte civile su supporto CD dovevano essereconsiderati inutilizzabili e, comunque, inidonei a provare la loro provenienza inquanto privi di codice hash. Non era stata, infine, offerta dimostrazione dellatempestività della querela.2.4. Con il quarto motivo deduce violazione di legge in ordine all’art. 612 cod.pen. in quanto: a) la sentenza non aveva tenuto conto del fatto che le espressioniincriminate erano rivolte ad [OSCURATO:PERSONA] e non a [OSCURATO:PERSONA]; b) non erastato valutato di rimando l’effettivo contesto concreto in cui l’espressione era statarivolta all’[OSCURATO:PERSONA].2.5. Con il motivo aggiunto, presentato con memoria 5/03/2026, la difesadell’imputato ha addotto l’incompetenza funzionale del Tribunale ai sensi dell’art.573 comma 1-bis cod. proc. pen.3. Il Procuratore Generale, con le proprie conclusioni scritte, ha chiestol’annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Bari, per unnuovo giudizio di appello da parte della competente Sezione civile.4. La difesa del ricorrente ha depositato memoria in data 3/03/2026 con cui hainsistito nelle ragioni di accoglimento del ricorso.5. La parte civile, ha depositato una prima memoria in data 3/03/2026 con cui hachiesto il rigetto del ricorso e successiva memoria di replica in cui ha chiesto ilrigetto anche del motivo aggiunto.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato, molti dei motivi risultando anzi inammissibili.2. Assume valenza preliminare il motivo aggiunto con cui è dedotta la competenzafunzionale del giudice civile ai sensi dell’art. 573 comma 1-bis c.p.p.Il motivo è, peraltro, manifestamente infondato.2.1. Ai sensi dell’art. 573 comma 1-bis cod. proc. pen., «Quando la sentenza èimpugnata per i soli interessi civili, il giudice d'appello e la Corte di cassazione, sel'impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente,al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civiliutilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisitenel giudizio civile”.Nel caso di specie, il criterio normativo richiamato, ove applicabile, risulterebbeimporre la trasmissione del processo al giudice civile competente per il secondogrado, a fronte del rilievo che l’appello proposto dalla parte civile aveva superatol’esame di ammissibilità, tanto da essere stato accolto.2.2. Il magistero nomofilattico ha, peraltro, chiarito che «(l)'art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, si applicaalle impugnazioni per i soli interessi civili proposte relativamente ai giudizi nei qualila costituzione di parte civile sia intervenuta in epoca successiva al 30 dicembre2022, quale data di entrata in vigore della citata disposizione » (Sez. U, Sentenza,25/05/2023, n. 38481, rv. 285036-01).Alla stregua del criterio così richiamato, nel caso di specie, la disposizione inoggetto non trova applicazione per ragioni cronologiche.2.2.1. Mentre il ricorrente nulla ha precisato al riguardo, il Procuratore Generaleha dedotto dal numero di Registro Generale riportato nella sentenza del Giudice diPace (letto come “34/24”) che la costituzione di parte civile era necessariamenteintervenuta dopo la data del 30/12/2022. Mette conto osservare che il riferimentocosì assunto è frutto di errore materiale in quanto la visione dell’atto indica chel’effettivo numero di registro è il “34/2020”.2.2.2. L’esame degli atti, comunque, consente di rilevare che la costituzione delleparti è qui avvenuta all’udienza [OSCURATO:DATA_NASCITA] dinanzi al Giudice di pace.Conseguentemente, la previsione di cui all’art. 573 comma 1-bis c.p.p. non trovaapplicazione per le enunciate ragioni cronologiche.3. Il primo motivo è inammissibile siccome aspecifico e manifestamente infondato.3.1. Il ricorrente si duole della motivazione apparente in quanto la sentenza haadottato una motivazione standard, ripresa da altro analogo provvedimento(specificamente la sentenza 37/2025 di quel Tribunale) reso nei riguardi di diversoimputato in un distinto processo.3.2. La lettura della sentenza impugnata e di quella che viene così portata araffronto, di contro, dà conto della evidente infondatezza della censura.Ed, invero, il provvedimento impugnato si è limitato a ripetere nelle parti censurateschemi e principi che si attagliano alla categoria delle questioni affrontate. Non ha,invece, mancato di riportare i principi così richiamati al caso concreto.3.3. Le motivazioni standardizzate in tanto sono apparenti in quanto, limitandosialla espressione di assunti astratti, non abbiano riguardo ai contenuti del casoconcreto specificamente esaminato.La relativa verifica deve essere operata, appunto, nel confronto tra la motivazioneresa complessivamente e i tratti concreti del caso esaminato, senza che assumanorilievo dirimente la coincidenza e la stessa sovrapponibilità di componenti dellamotivazione a preordinati modelli di motivazione che, anzi, a fronte dellaomogeneità di questioni seriali proposte, si mostrano persino funzionali amanifestare la uniformità dei criteri decisionali, in coerenza al principio diprevedibilità del diritto.3.4. Nel caso di specie, appunto, la sentenza impugnata, pur enunciando premessegenerali in modo standardizzato sui temi in diritto, serialmente ricorrenti, posti apremessa dei singoli temi decisionali, le ha richiamate in termini pertinenti e neha fatto applicazione congrua al caso concreto. Si tratta di modalità di redazionedel provvedimento che in nessun modo manifesta l’apparenza di motivazionequando, invece, corrisponde ad una tecnica di chiarezza compositiva dellaargomentazione.4. Il secondo motivo è inammissibile.4.1. Risulta dalla sentenza che il Tribunale ha disposto la rinnovazione dell'attivitàistruttoria e dato lettura dei documenti già acquisiti in primo grado. A seguito delrinvio disposto in data 29/05/2025, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dopo l'ascoltodella parte civile [OSCURATO:PERSONA], sull'accordo delle parti è stata dichiaratal'utilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'[OSCURATO:PERSONA] in primo grado e l'acquisizionedella querela ai fini probatori, nonché l'acquisizione delle dichiarazioni rese dalMarchetti innanzi al giudice di prime cure, in luogo dell'esame dell'imputato.Su tale base, senza ulteriori questioni, il Tribunale ha poi assunto la decisione.4.2. La difesa, come anticipato, si duole del fatto che, in sede di rinnovazionedell’istruttoria, il Tribunale abbia sentito la sola persona offesa, senza ammetterele prove che la difesa aveva richiesto e rinunciato in primo grado.4.3. Il motivo si mostra aspecifico e manifestamente infondato, secondo quantorisulta anche dall’esame degli atti processuali cui il Collegio ha accesso in ragionedella natura processuale del vizio dedotto.4.4. Già è, invero, dirimente osservare che: a) non consta alcuna richiesta diesame delle prove già richieste e rinunciate in primo grado che sia stata dedottadalla difesa dinanzi al Tribunale; b) le dichiarazioni già rese, anche in sedepredibattimentale, erano state acquisite sull’accordo delle parti.Né all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] in cui è stata emessa l’ordinanza di rinnovazioneistruttoria né a quella del 26/6/2025 in cui è stato rinnovato l’esame della p.o.[OSCURATO:PERSONA], la difesa ha fatto appunto alcuna richiesta di assunzione dell’esame deitesti già rinunciati, avendo invece concordato l’acquisizione di dichiarazionidibattimentali e predibattimentali nei termini di cui si è dato conto.La prospettata censura si mostra quindi manifestamente infondata già sotto taleprofilo.4.5. Il motivo è infondato anche in diritto.4.5.1. Già è dato accennare che la censura di mancata assunzione di prova decisivaai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. d) cod. proc. pen. non è contemplata tra i vizideducibili dall’art. 606 comma 2-bis c.p.p. secondo cui «Contro le sentenze diappello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, il ricorso puòessere proposto soltanto per i motivi di cui al comma 1, lettere a), b) e c)».4.5.2. Vero è, comunque, che il Tribunale, adito dalla parte civile ai fini civili, hacorrettamente applicato i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità.Al riguardo, il magistero nomofilattico ha chiarito che « Il giudice di appello cheriformi, ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di undiverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenutadecisiva, è tenuto, anche d'ufficio, a rinnovare l'istruzione dibattimentale anchesucessivamente all'introduzione del comma 3-bis dell'art. 603 cod. proc. pen., adopera dalla legge 23 giugno 2017, n. 103» (Sez. U, n. 22065 del 28/01/2021,Cremonini, Rv. 281228 - 02).In ordine ai contenuti della rinnovazione così imposta, la giurisprudenza dilegittimità ha anche precisato che il relativo ambito è circoscritto ai soli casi diprove dichiarative assunte in udienza nel corso del giudizio dibattimentale di primogrado (cfr. ex multis: Sez. 3 - , Sentenza n. 37338 del 08/10/2025, Rv. 288892 –01; Sez. 3 - , Sentenza n. 16131 del 20/12/2022 Ud. (dep. 17/04/2023 ) Rv.284493 - 02 ). Perimetrazione, questa, che discende naturalmente dal fondamentodella necessità di rinnovazione siccome volta a imporre al giudice di secondo gradoun contatto diretto con le (sole) fonti che hanno fondato la decisione del primogrado.Nel novero così specificamente in rilievo, pertanto, non sono comprese le proveche non sono state assunte nel dibattimento di primo grado, tanto più se le stesseerano state rinunciate (cfr. Sez. U, Sentenza, 28/01/2019, n. 14426, rv. 275112-02; Sez. 6, Sentenza, 20/02/2020, n. 12982, rv. 279259-01).4.6. Gli argomenti esposti convergono nel manifestare l’infondatezza del motivoin esame.5. Il terzo motivo è infondato e, in più punti, inammissibile.5.1. Il motivo deduce, per lo più, vizi di motivazione laddove prospetta la carenzadi vaglio in ordine all’attendibilità della persona offesa ed alla mancata valutazionedel fatto che obiettivo delle espressioni dell’imputato era [OSCURATO:PERSONA] e nonGiuseppe [OSCURATO:PERSONA].In parte qua, il motivo è inammissibile, in quanto precluso dal già richiamatocomma 2-bis dell’art. 606 cod. proc. pen. posto che il suo contenuto lo qualificaquale vizio di motivazione.L’argomento è, comunque, infondato, posto che la sentenza ha dedicato ai temievidenziati dal ricorrente considerazioni che, prive di vizi logici, dannocompiutamente conto della attendibilità della persona offesa nonché del contestoin cui era stato razionalmente ricostruito il fatto ed in cui era stata dissolta ogniambiguità in ordine alla circostanza che la minaccia era diretta alla personadell’[OSCURATO:PERSONA].5.2. Il motivo è infondato quanto alla deduzione di inutilizzabilità dei files prodottidalla parte civile.5.2.1. Al riguardo è dato rammentare che «(i)n tema di giudizio di legittimità, ilpotere della Corte di cassazione di controllo degli atti per la verifica dellafondatezza dei motivi inerenti ad asseriti "errores in procedendo" non esonera ilricorrente dalla specifica indicazione, secondo quanto previsto dall'art. 187,comma 2, cod. proc. pen., degli elementi dai quali dedurre le caratteristichedell'atto, anche quando venga allegato un vizio che si risolve nell'inutilizzabilitàdell'atto stesso” (Sez. 6 - , Sentenza n. 36612 del 19/11/2020 Cc. (dep.18/12/2020 ) Rv. 280121 – 01. Cfr. anche Sez. 5 - , Sentenza n. 23015 del19/04/2023 Ud. (dep. 25/05/2023 ) Rv. 284519 – 01, secondo cui « In tema diricorso per cassazione, grava sulla parte che deduce l'inutilizzabilità di un attol'onere di indicare specificamente i documenti sui quali l'eccezione si fonda e altresìdi allegarli, qualora essi non facciano parte del fascicolo trasmesso al giudice dilegittimità »).5.2.2. Nel caso di specie, il ricorrente si è, in sostanza, limitato ad indicare che ifiles dei messaggi vocali riversati su supporto CD prodotto dalla parte civileall’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], erano inutilizzabili in quanto privi della registrazionedel meta-dato costituito dal codice hash, con conseguente incertezza sullaprovenienza.La carenza del menzionato codice, peraltro, non determina alcuna inutilizzabilità,soltanto potendo incidere sul grado di attendibilità, in ordine al quale, peraltro, lasentenza ha offerto idonea motivazione, inserendo sostanzialmente la valenzadella documentazione digitale così acquisita sul piano del riscontro della fontecostituita dalla persona offesa, valutata comunque intrinsecamente credibile.Si tratta di profilo con cui il ricorso non si confronta.5.3. Quanto alla tempestività della querela, il motivo è inammissibile siccomemanifestamente infondato.La querela risulta presentata il 17 aprile 2020 (verbale di accettazione dellaQuestura di Bari) e si riferisce ad un fatto commesso il precedente 21 febbraioche, secondo normali regole di interpretazione letterale del testo e, comunque,secondo regole di necessità logica, deve essere individuato nel 21 febbraio 2020.Posto che la querela indica che l’antefatto della vicenda incriminata si è consumatodopo che era stata pubblicata l'opera intitolata "Apriamo un filatoio di comunitàcon la fiaba del Serpente a [OSCURATO:PERSONA]'', edita nel 2020, il 21 febbraio successivoa tale data ed anteriore a quella di presentazione della querela non può che esserequello del 2020.Risultato che è stato ripreso nella imputazione e mai contestato.6. Il quarto motivo è inammissibile in quanto aspecifico.La sentenza dà conto degli argomenti logici in forza dei quali è dato inferire chel’imputato sapeva di avere indirizzato le minacce all’[OSCURATO:PERSONA] e per cui, comunque,l’espressione, anche in caso di aberratio ictus, doveva intendersi quale minaccia.Con siffatti argomenti il ricorso nemmeno si confronta, con conseguenteinammissibilità.7. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato, con condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali.8. Il ricorrente deve essere altresì condannato al pagamento delle spese sostenutedalla parte civile, liquidate come da dispositivo.L’attività della parte civile si è articolata in un contributo apprezzabile, da ultimoespresso nella memoria di replica trasmessa in data 13/03/2026, soddisfacendopertanto i criteri enunciati dalla giurisprudenza in materia secondo cui, nel giudiziocamerale non partecipato, la parte civile, pur in difetto di richiesta di trattazioneorale, ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali purché abbiaeffettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un'attività direttaa contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civilerisarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione (cfr. Sez. U, Sentenza n.877 del 14/07/2022, dep. 12/01/2023, Rv. 283886 – 01, in motivazione; Sez.2, n. 24619 del 02/07/2020, Rv. 279551-01).La liquidazione, determinata come da dispositivo in ragione della naturadell’attività svolta, deve essere disposta con distrazione in favore del difensoreantistatario, tale dichiaratosi P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesasostenute nel presente giudizio dalla parte civile,che liquida in complessivi euro3.000,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensoreantistatario, tale dichiaratosi.Così è deciso, 31/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente