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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 16 luglio 1970

Cassazione n. 25649/2025

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 13/05/2024 del TRIB.

SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto in data 13/05/2024, il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Torino ha dichiarato inammissibile il reclamo presentato da [OSCURATO:PERSONA] essendo venuto meno l’interesse a seguito di avvenuto trasferimento da lungo tempo presso altra struttura.

2. Il difensore del condannato ha proposto ricorso lamentando violazione di legge ex art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 24 Cost. 666, comma 2, 667 cod. proc. pen. e 35-bis ord. pen.

Il provvedimento era stato emesso de plano e senza contraddittorio senza che ne sussistessero i presupposti e con una motivazione che non rendeva chiari i suoi contenuti.

Sarebbe irrilevante il trasferimento in altro istituto per il principio della perpetuatio jurisdictionis.

3. Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha depositato memoria scritta con la quale ha concluso, chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere accolto.

2. Secondo il persuasivo e costante orientamento di legittimità, «in tema di procedimento di sorveglianza, il reclamo al tribunale avverso le decisioni del magistrato di sorveglianza è riconducile al "genus" dell'impugnazione, sicché la dichiarazione di inammissibilità non può essere emessa sulla base del procedimento semplificato di cui all'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., ma, ricorrendo una delle tassative ragioni indicate nell'art. 591 cod. proc. pen., è di competenza del giudice dell'impugnazione e, quindi, dell'organo collegiale e non del presidente del tribunale di sorveglianza» (Sez. 1, n. 35319 del 12/03/2021, Esposito, Rv. 281896 - 01).

Peraltro, essendo stato investito il Tribunale di sorveglianza, opera la regola secondo la quale «l'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. attribuisce al presidente del collegio la competenza funzionale a dichiarare "de plano" con decreto, nei casi ivi previsti, l'inammissibilità della richiesta, potendo, invece, il collegio deliberarla solo con ordinanza, previa instaurazione del contraddittorio, sicché il provvedimento di inammissibilità emesso "de plano" dal collegio è affetto da nullità assoluta e insanabile» (Sez. 1, n. 45981 del 19/11/2024, O., Rv. 287402 – 01; analogamente Sez. 1, n. 3266 del 1992, Rv. 191595-01).

3. Il provvedimento impugnato deve essere pertanto annullato con rinvio per nuovo giudizio dinanzi al Tribunale di sorveglianza di Torino: P.Q.M Annulla il decreto impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Torino.

Così è deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 13/05/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto in data 13/05/2024, il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Torino ha dichiarato inammissibile il reclamo presentato da [OSCURATO:PERSONA] essendo venuto meno l’interesse a seguito di avvenuto trasferimento da lungo tempo presso altra struttura. 2. Il difensore del condannato ha proposto ricorso lamentando violazione di legge ex art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 24 Cost. 666, comma 2, 667 cod. proc. pen. e 35-bis ord. pen. Il provvedimento era stato emesso de plano e senza contraddittorio senza che ne sussistessero i presupposti e con una motivazione che non rendeva chiari i suoi contenuti. Sarebbe irrilevante il trasferimento in altro istituto per il principio della perpetuatio jurisdictionis. 3. Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha depositato memoria scritta con la quale ha concluso, chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere accolto. 2. Secondo il persuasivo e costante orientamento di legittimità, «in tema di procedimento di sorveglianza, il reclamo al tribunale avverso le decisioni del magistrato di sorveglianza è riconducile al "genus" dell'impugnazione, sicché la dichiarazione di inammissibilità non può essere emessa sulla base del procedimento semplificato di cui all'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., ma, ricorrendo una delle tassative ragioni indicate nell'art. 591 cod. proc. pen., è di competenza del giudice dell'impugnazione e, quindi, dell'organo collegiale e non del presidente del tribunale di sorveglianza» (Sez. 1, n. 35319 del 12/03/2021, Esposito, Rv. 281896 - 01). Peraltro, essendo stato investito il Tribunale di sorveglianza, opera la regola secondo la quale «l'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. attribuisce al presidente del collegio la competenza funzionale a dichiarare "de plano" con decreto, nei casi ivi previsti, l'inammissibilità della richiesta, potendo, invece, il collegio deliberarla solo con ordinanza, previa instaurazione del contraddittorio, sicché il provvedimento di inammissibilità emesso "de plano" dal collegio è affetto da nullità assoluta e insanabile» (Sez. 1, n. 45981 del 19/11/2024, O., Rv. 287402 – 01; analogamente Sez. 1, n. 3266 del 1992, Rv. 191595-01). 3. Il provvedimento impugnato deve essere pertanto annullato con rinvio per nuovo giudizio dinanzi al Tribunale di sorveglianza di Torino: P.Q.M Annulla il decreto impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Torino. Così è deci
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