CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 novembre 1986
Cassazione n. 32988/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità di entrambi i ricorsi. udito il difensore: E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA, quale sostituto processuale per delega orale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di NAPOLI in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di NAPOLI in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. E' presente ai fini della pratica forense la Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma, t.n. P77458. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 24 marzo 2022 la Corte di appello di Napoli, confermando la sentenza emessa in data 14 gennaio 2021 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rispettivamente alle pene di undici anni di reclusione il primo e dodici anni di reclusione e 6.000 euro di multa il secondo, per i delitti di cui agli artt. 110, 56-575, 577 c.1 n. 3 cod.pen., 2 e 4 legge n. 895/1967, aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod.pen. per essersi avvalsi del metodo mafioso, commessi il 06 gennaio 2020, compiendo atti idonei ad uccidere [OSCURATO:PERSONA], esplodendo contro di lui numerosi colpi con una pistola illegalmente detenuta e portata in luogo pubblico. La Corte di appello, respinta un'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni sollevata dal [OSCURATO:PERSONA], ha ribadito la sussistenza di indizi gravi, precisi e concordanti a carico dei due imputati, sufficienti per la condanna, rappresentati in particolare dai rilievi balistici all'interno del palazzo abitato dalla vittima, e dalle riprese delle telecamere poste all'esterno dei negozi prossimi a tale abitazione e di quella che ha ripreso l'incidente stradale in cui i due imputati sono rimasti coinvolti subito dopo l'azione criminosa, valutando come insussistenti o irrilevanti le discrasie temporali tra di loro. Ha ritenuto che i rilievi balistici dimostrino l'idoneità dell'azione a cagionare la morte della vittima e l'animus necandi degli autori della sparatoria, e che le videoriprese consentano di individuare nei due imputati gli autori dei delitti. La Corte di appello ha altresì respinto la richiesta di riqualificare il delitto di tentato omicidio in quello di minaccia aggravata e di riconoscere l'esimente della desistenza, ed ha confermato la sussistenza delle due aggravanti contestate, nonché l'entità delle pene irrogate. 2. Avverso l'ordinanza hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è articolato in cinque motivi. 3.1. Con il primo motivo si censura la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod.proc.pen. per l'assenza, la manifesta illogicità e la contraddittorietà della motivazione. La Corte di appello ha riproposto lo schema argomentativo della sentenza di primo grado, omettendo di rispondere ad alcuni dei rilievi difensivi. In particolare non ha valutato correttamente la prova costituita dalle videoregistrazioni che riprendono il motociclo usato dagli attentatori e quello utilizzato dai due imputati e coinvolto nell'incidente, in quanto gli orari di tali riprese rendono evidente che non si tratta del medesimo veicolo, essendo l'incidente avvenuto prima della sparatoria e non essendovi, in ogni caso, una ripresa continuativa che consenta di seguire il percorso del veicolo dall'abitazione della vittima al luogo del sinistro. Anche le asserite somiglianze tra gli attentatori e gli imputati sono in realtà generiche e' irrilevanti, nonché smentite dalla difformità del casco indossato dal Rispolli, che ha due righe nere e non solo una, come il casco indossato dall'autore della sparatoria. La motivazione, su questi punti, è illogica e contraddittoria, perché rileva l'incompatibilità tra gli orari delle varie registrazioni acquisite e la dichiara irrilevante, ammettendo però che i Carabinieri, nel momento dell'acquisizione, avevano corretto gli orari non reali, per cui essi avrebbero dovuto risultare compatibili tra loro e con quello dell'incidente; inoltre ricava dalla comparazione un dato opposto alla realtà, e pretende di trarre da questi dati, che dichiara inattendibili e inconciliabili, gli indizi gravi, precisi e concordanti necessari per la condanna. La motivazione circa la somiglianza tra gli occupanti dei due veicoli, poi, è apodittica, in quanto non tiene in alcun conto la diversità del numero delle strisce sul casco del passeggero, negando che vi sia differenza. La Corte ha valutato in modo erroneo anche le intercettazioni, il cui contenuto è ambiguo e non consente di trarre elementi indizianti circa la responsabilità per l'agguato, nonché valorizza l'atteggiamento dei due imputati, che definisce "sospetto", senza rispondere alle censure contenute negli atti di appello, che sottolineavano l'insussistenza di indizi nei colloqui intercettati. 3.2. Con il secondo motivo si censura la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen. in ordine alla mancata derubricazione del reato di tentato omicidio. La Corte ha risposto in modo generico e contrastante con gli atti alla richiesta di derubricarlo nel reato di minaccia aggravata o di tentate lesioni volontarie, limitandosi a dedurre la correttezza della qualificazione originaria dal mezzo offensivo usato, dalla pluralità e direzione dei colpi, dalla vicinanza tra l'aggressore e la vittima. Si tratta di mere petizioni di principio, perché la direzione e l'altezza dei colpi sono dedotte dalle tracce degli spari sui muri e sugli scalini, ma si ignorano le rispettive posizioni dello sparatore e della vittima, per cui la sola altezza della traccia è del tutto irrilevante. In merito all'affermazione della difesa di una possibile desistenza volontaria, la Corte ha risposto in modo carente, asserendo che mai lo sparatore e la vittima si sono trovati di fronte, mentre la tesi difensiva si basa sul fatto che lo sparatore si è allontanato quando la vittima era ancora sulle scale, e costituiva ancora un facile bersaglio. La motivazione non affronta quindi, in realtà, la tesi difensiva, incorrendo nel vizio di carenza e illogicità laddove ha escluso la desistenza senza una idonea e completa valutazione della condotta dell'aggressore. 3.3. Con il terzo motivo si censura la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen. in merito all'asserita sussistenza dell'aggravante della premeditazione. La Corte la desume dell'avvenuta copertura della targa del motorino e dalla disponibilità di una pistola, ma la prima azione è stata compiuta in prossimità dell'abitazione della vittima, risultando quindi frutto di una decisione improvvisa e contestuale all'azione criminosa, e la pistola poteva essere detenuta dagli aggressori indipendentemente dall'azione stessa. Inoltre la Corte non ha valutato la distinzione tra la preordinazione di un delitto e la sua premeditazione. Del tutto illogica è l'affermazione che gli imputati abbiano dovuto recuperare il motociclo, atteso che esso è di proprietà del [OSCURATO:PERSONA] e in sua abituale disponibilità, ed è illogica l'affermazione del trascorrere di un lasso di tempo tra una precedente colluttazione subita dalla vittima e l'aggressione, perché si ignora quando tale colluttazione, riferita dal Capolupo, abbia avuto luogo e quindi se vi sia stato quell'apprezzabile" intervallo di tempo che la giurisprudenza chiede, tra l'ideazione e l'esecuzione del delitto, perché si possa ritenere sussistente l'aggravante in questione. 3.4. Con il quarto motivo si censura la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen. in merito all'asserita sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod.pen.. Anche in questo caso la Corte non affronta gli argomenti contenuti nell'atto di appello e ripete la scarna motivazione del giudice di primo grado, ricavando quindi l'asserita matrice camorristica dell'agguato da elementi irrilevanti o non correttamente valutati, quali le modalità dell'azione, invero non tipiche dell'agguato mafioso, e la presunta appartenenza degli imputati e della vittima ad una medesima consorteria criminale. Del tutto illegittimo e contraddittorio, infine, è il richiamo al clima di paura e di omertà che sarebbe stato rilevato durante le indagini, potendo non essere stati rintracciati testimoni solo perché non presenti, e la scarsa collaborazione della vittima essere dovuta proprio alla sua appartenenza ad un clan camorrista, nel quale è abituale il tacere informazioni alle Forze dell'Ordine. 3.5. Infine con il quinto motivo si censura la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen. in merito all'aumento per continuazione irrogato. Nell'atto di appello l'imputato aveva lamentato l'eccessività di tale aumento, e la Corte ha respinto la censura con mere argomentazioni di stile, richiamandosi alla recidiva contestata all'imputato, mentre essa non doveva essere riconosciuta a suo carico, non essendo stato mai dichiarato recidivo reiterato con precedenti condanne. 4. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è articolato in sette motivi. 4.1. Con il primo motivo egli eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1 lett. c) ed e), cod.proc.pen. in merito alla inutilizzabilità delle intercettazioni svolte nelle stanze ospedaliere dove i due imputati erano ricoverati, perché disposte d'urgenza dal pubblico ministero, ma in assenza dei necessari presupposti, e convalidate dal GIP con decreto non adeguatamente motivato. La Corte ha respinto l'analoga censura, formulata nell'atto di appello, con una motivazione apparente, affermando che gli autori dell'agguato erano in corso di identificazione, mentre essi erano stati già compiutamente identificati. 4.2. Con il secondo motivo si censura la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod.proc.pen. per l'assenza di motivazione in merito alla responsabilità dell'imputato, in violazione della regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio". La Corte di appello ha riproposto lo schema argomentativo della sentenza di primo grado, omettendo di rispondere ad alcuni dei rilievi difensivi e basando la pronuncia di colpevolezza sulla presunta armonia delle risultanze probatorie, del tutto insussistente. Le videoregistrazioni delle varie telecamere poste nella zona dimostrano, caso mai, l'innocenza del [OSCURATO:PERSONA], coinvolto in un incidente stradale avvenuto prima dell'agguato, e l'estraneità al fatto di entrambi gli imputati, stante la diversità tra il casco indossato dal killer e quello indossato dal [OSCURATO:PERSONA]. La Corte ha, in modo illogico, valutato irrilevanti le varie discrasie, fondando così la prova, in realtà, sulle dichiarazioni della fonte confidenziale, mai rivelata, che fornì agli inquirenti le prime informazioni sulla vicenda. La motivazione è erronea anche neWasserire che l'azione criminosa si inserisce in un contesto di criminalità organizzata, perché di ciò non vi è traccia negli atti, non essendo stato mai accertato il movente della sparatoria e non essendo tale contesto deducibile dalla ritrosia della vittima a denunciare il fatto e dall'inserimento di tutti i soggetti in un clan camorristico, peraltro dedotto solo dalle loro frequentazioni, e nonostante che il [OSCURATO:PERSONA] non sia stato mai condannato per reati associativi, e sia stato coinvolto in episodi di spaccio solo nel 2011. La sentenza è errata anche laddove valorizza le intercettazioni, il cui contenuto è quanto meno ambiguo e probabilmente trascritto in modo non corretto. Secondo l'imputato, quindi, non sono stati raccolti indizi gravi, precisi e concordanti, idonei per la condanna. Tra i tanti errori e limiti investigativi, che vengono evidenziati, vi è anche la mancata ricerca dell'arma, che, se fosse vera la ricostruzione effettuata dalla sentenza, avrebbe dovuto essere ritrovata sul luogo dell'incidente. 4.3. Con il terzo motivo si censura la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod.proc.pen. in relazione all'art. 56, comma 3, cod. pen., per l'assenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in merito all'elemento soggettivo del delitto di tentato omicidio e all'ipotesi della desistenza. La sentenza deduce l'idoneità degli atti e l'animus necandi dal mezzo offensivo utilizzato, dalla pluralità dei colpi, dalla loro direzione e dalla vicinanza tra lo sparatore e la vittima, ma non spiega perché lo sparatore, pur continuando ad inseguire la vittima, non sia riuscito a colpirlo. E' invece logico ritenere che questi, dopo un breve inseguimento, abbia poi desistito dal compiere l'omicidio: la vittima stessa, infatti, ha detto di essere riuscita ad entrare in casa, scendendo le scale che aveva salito, grazie alla fuga del killer, il quale, quindi, aveva interrotto l'inseguimento, desistendo dal proposito omicidiario. Questo comportamento imponeva di escludere la sussistenza del dolo omicidiario, per cui il reato doveva essere riqualificato in quello di minaccia aggravata, anche perché il dolo di omicidio potrebbe al più essere ritenuto "eventuale", incompatibile quindi con il tentativo. 4.4. Con il quarto motivo si censura la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod.proc.pen. in relazione alla sussistenza dell'aggravante della premeditazione. La motivazione è carente e illogica perché non spiega in quale momento e in quale contesto sarebbe maturato il mandato omicidiario, e chi lo avrebbe conferito. Come già affermato nel secondo motivo di ricorso, non vi è prova che l'azione sia riconducibile a contesti di camorra o di traffico di droga. Inoltre, le sue modalità non sono compatibili solo con un piano accurato e perciò programmato, diversamente da quanto affermato dalla Corte di appello, perché l'azione è stata commessa presso la casa della vittima stessa e senza usare travisamenti, al punto che il conducente dello scooter non aveva neppure il casco. 4.5. Con il quinto motivo si censura la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod.proc.pen. in relazione alla sussistenza dell'aggravante del metodo Mafioso, per l'assenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione. La Corte ha aderito alla valutazione del giudice di primo grado, che l'ha ravvisata per le modalità dell'azione e il collegamento ad un contesto camorristico di tutti i soggetti coinvolti, collegamento che sarebbe evidenziato anche dall'omertà che ha avvolto l'intera vicenda, ma non ha esaminato le tesi difensive, che vengono riproposte per sottolineare l'inesistenza di ognuno dei predetti elementi. L'aggravante è stata quindi applicata in assenza dei requisiti richiesti dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, in merito all'avere approfittato della forza intimidatrice proveniente dal contesto mafioso, che in questo caso non risulta essere stato evocato dagli aggressori. 4.6. Con il sesto motivo si censura la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod.proc.pen. in relazione al riconoscimento dell'aggravante della recidiva, per l'apparenza e illogicità della motivazione. La Corte si è limitata a farla discendere dalla gravità del fatto e dalle condanne pregresse, senza verificare in concreto se la reiterazione del reato sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e della pericolosità del suo autore, come richiesto dalla Corte di cassazione. 4.7. Con il settimo motivo, infine, si censura la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen. in relazione al trattamento sanzionatorio e al diniego delle attenuanti generiche. La sentenza ha fornito una motivazione illogica in ordine alla mancata irrogazione del minimo edittale e al diniego del beneficio, senza applicare gli artt. 132 e 133 cod.pen. Le attenuanti generiche dovevano essere concesse per la corretta condotta processuale dell'imputato, e sono state negate solo con un generico riferimento alla gravità del fatto e alla mancanza di resipiscenza. Il superamento del minimo edittale è stato, ugualmente, motivato solo con un generico riferimento alla gravità del fatto e ai precedenti penali dell'imputato, senza tenere conto del ruolo marginale da lui rivestito. 5. Il Procuratore generale, nella requisitoria in udienza, ha chiesto il rigetto dei ricorsi. CONSIDERATO :IN DIRITTO 1. I ricorsi proposti sono solo parzialmente fondati. 2. Deve in primo luogo essere respinta, perché infondata, l'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni avanzata dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] con il suo primo motivo di ricorso. Il ricorrente ripropone l'analoga censura avanzata con l'atto di appello, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, che ha respinto la questione con motivazione adeguata e non apparente. La Corte di appello, infatti, ha valutato sussistenti i requisiti prescritti per l'adozione del decreto di intercettazione da parte del pubblico ministero, in via di urgenza, e ha ritenuto corretto il successivo decreto di convalida del giudice per le indagini preliminari, con una motivazione approfondita e conforme alla legge. In particolare la Corte ha sottolineato che vi erano sufficienti indizi di reatoeato ' ncAd eticarico dei due odierni ricorrenti, -FR,53---G144--ciasteFe erano ancora in via di identificazione, perché i loro nominativi erano emersi solo attraverso una fonte confidenziale, priva di valore probatorio, e l'attività captativa era in quel momento necessaria, non essendo stati ancora acquisiti o esaminati tutti i video estratti dalle telecamere poste nella zona del fatto e lungo il presumibile percorso degli aggressori, e non essendo state raccolte informazioni utili neppure dalla persona offesa, essendosi al contrario registrato un diffuso clima di omertà anche da parte di terzi estranei, possibili testimoni. La motivazione risponde quindi in modo dettagliato a tutte le censure poste dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA], e il relativo motivo di ricorso deve essere ritenuto infondato. 3. Sono infondati il primo motivo del ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] e il secondo motivo del ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], con cui essi censurano l'assenza, la manifesta illogicità e la contraddittorietà della mol:ivazione in merito alla sussistenza della prova della loro responsabilità, per l'errata valutazione delle prove costituite dalle riprese video e dalle intercettazioni. La sentenza impugnata ha valutato in modo approfondito gli esiti della verifica delle riprese video estrapolate dalle telecamere poste davanti alla casa della vittima, nelle strade vicine ad essa e sul luogo dell'incidente subito dai due imputati, e la sua motivazione in ordine alla compatibilità tra alcune di esse e l'orario dell'incidente è logica e non contraddittoria. Altrettanto corretta è la motivazione in ordine alla corrispondenza fisica, per abbigliamento, caratteristiche fisiche e del casco, tra i due soggetti ripresi a bordo del veicolo degli aggressori e i due imputati vittima dell'incidente stradale. 3.1. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] lamenta, sul punto, che la motivazione della sentenza di appello è solo apparente, in quanto richiama la sentenza di primo grado senza spiegare perché ritenga corrette le sue valutazioni e senza confutare le doglianze degli appellanti, ma tale censura è infondata. La legittimità della motivazione "per relationem" costituisce un principio ormai consolidato di questa Corte. La sentenza impugnata, peraltro, non si è limitata a rinviare alla decisione di primo grado, conformandosi ad essa, ma ha dettagliatamente risposto a tutti i motivi di appello, fornendo una motivazione autonoma e una nuova valutazione degli elementi di prova e dei numerosi indizi che già il primo giudice aveva ritenuto convergenti e tali da fornire un quadro probatorio «granitico», anche se indiziario. Si è quindi di fronte ad.una 'doppia conforme', per cui «la struttura giustificativa della sentenza di appello ... si salda con quella di primo grado, per formare un unico c:omplessivo corpo argomentativo, allorquando il giudice del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico-giuridici della prima sentenza, concordi nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione» (Sez. 2, n. 25016 del 30/06/2022, non massimata). 3.2. L'adeguatezza e logicità della motivazione emergono, in particolare, nella valutazione della rilevanza delle riprese video quale elemento fortemente indiziante a carico dei due imputati. La sentenza sottolinea, infatti, che nonostante la verifica della non veridicità degli orari che esse riportano, e la loro correzione da parte dei Carabinieri, gli orari delle registrazioni dei video posti lungo le strade percorse dagli attentatori restano non compatibili sia con l'orario dell'incidente, sia con quello dell'aggressione, mentre l'orario della registrazione della telecamera posta davanti all'abitazione della vittima è perfettamente compatibile con esso. Infatti l'incidente è sicuramente avvenuto pochi istanti prima delle ore 20.52, orario in cui è stata registrata la chiamata del [OSCURATO:PERSONA] al 118 (la telecamera posta in quella zona registra l'impatto del motociclo con l'auto alle ore 20.50.29, ma la corrispondenza di questo orario a quello reale non è stata verificata, perché il video non è stato acquisito nell'ambito di questa indagine, né dagli inquirenti che la stavano compiendo), mentre l'aggressione risulta essere avvenuta tra le ore 20.49.27 e le ore 20.50.36 (orari reali). La Corte di appello ha quindi correttamente rilevato che uno scooter identico a quello del [OSCURATO:PERSONA], con a bordo il guidatore, che ha occultato la targa, e un passeggero con fattezze analoghe a quelle del [OSCURATO:PERSONA], in particolare con una folta barba scura come la sua, alle ore 20.49.27 si è fermato davanti all'abitazione della vittima e ne è sceso il passeggero, che si è recato a commettere il delitto; quel veicolo è ripartito alle ore 20.50.36, e pochi istanti dopo, poco prima delle ore 20.52, lo scooter del [OSCURATO:PERSONA], con a bordo questi e il [OSCURATO:PERSONA], ha subito un incidente in una strada sita a 1,5 km. di distanza. Le altre riprese video, invece, registrano il passaggio del motociclo degli aggressori verso la casa della vittima addirittura in orario succ:essivo a quello in cui si è verificato l'agguato, per cui è palese la loro inattendibilità. La decisione di non tenere conto di tali riprese non deriva, quindi, da una volontà di escludere dalla valutazione degli elementi favorevoli agli imputati, ma solo dalla presa d'atto della loro incompatibilità con qualunque ricostruzione della vicenda. 3.3. La sentenza sottolinea, inoltre, che i soggetti a bordo dei due veicoli hanno un abbigliamento identico, il passeggero indossa un casco identico, per quanto rilevabile dalle riprese, ed ha le predette caratteristiche fisiche corrispondenti a quelle del [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre da altre riprese è risultato che lo scooter del [OSCURATO:PERSONA] già alle ore 20.43 transitava nei pressi dell'abitazione della vittima, e un motociclo identico al suo, e con a bordo i due soggetti identici, è transitato sulle strade che conducevano ad essa nel medesimo arco temporale, sia pure non perfettamente coincidente per differenze di pochi minuti. La Corte di appello ha ritenuto che questa sequenza evidenzi «una coincidenza spazio-temporale senz'altro significativa», a cui si aggiunge, quale elemento dotato di indubbio rilievo probatorio, «la corrispondenza tra l'abbigliamento indossato dai due attentatori e quello indossato dai soggetti coinvolti nel sinistro, in particolare del casco indossato dal passeggero del veicolo». La sentenza sottolinea, infatti, che nelle riprese video, sia quelle di fronte all'abitazione della vittima, sia quelle del luogo dell'incidente, il casco del passeggero appare essere bianco con una striscia nera o con due strisce nere ravvicinate, per cui è evidente la somiglianza con il casco indossato dal [OSCURATO:PERSONA], che questi asserisce essere bianco con due strisce nere, potendo tale lieve differenza essere dovuta solo alla scarsa precisione delle registrazioni video. 3.4. La valutazione che queste forti coincidenze abbiano una rilevante e autonoma forza probante, consentendo di ritenere accertata l'identità tra gli aggressori e gli odierni imputati, rimasti vittima dell'incidente, risulta quindi logica e fondata sugli indizi raccolti ed autonomamente valutati, e non è perciò censurabile. Questa Corte ha infatti più volte ribadito che «In tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno; ed invero, avendo il legislatore attribuito rilievo esclusivamente al testo del provvedimento impugnato, che si presenta quale elaborato dell'intelletto costituente un sistema logico in sé compiuto ed autonomo, il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della coerenza strutturale della sentenza in sé e per sé considerata, necessariamente condotta alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa è "geneticamente" informata, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri.» (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260). Anche con riferimento al controllo che questa Corte deve effettuare su una condanna indiziaria, quale quella presente, il giudice di legittimità deve verificare la corretta applicazione dei criteri legali stabiliti dall'art. 192, secondo comma, cod.proc.pen., e delle regole della logica nell'interpretazione dei risultati probatori. La valutazione dei giudici di merito, circa la natura di indizi gravi, precisi e concordanti degli elementi sopra descritti e circa la loro univoca interpretabilità come dimostrativi della identità tra gli autori dell'aggressione e i soggetti rimasti coinvolti nell'incidente stradale, risponde ai criteri della logica e del principio derid quod plerumque accidie, stante l'assoluta non prevedibilità, secondo le più banali norme di esperienza, del contemporaneo passaggio di due diversi veicoli identici nel loro aspetto e con a bordo due soggetti estremamente somiglianti sin nei minimi particolari dell'aspetto fisico e dell'abbigliamento. 3.5. In ordine al contenuto delle intercettazioni ambientali, deve essere effettuata una identica valutazione: la sentenza impugnata esclude la rilevanza della conversazione n. 171, accogliendo il rilievo formulato negli atti di appello, ma l'interpretazione delle altre conversazioni risulta conforme al loro contenuto, non specificamente contestato, così come risulta corretto il richiamo alle cautele messe in atto dagli imputati, che evidenziano la loro preoccupazione di essere intercettati ovvero di essere sospettati di un grave delitto. La sentenza interpreta correttamente questi elementi come indizi che confermano la partecipazione del [OSCURATO:PERSONA], poco prima dell'incidente, ad una sparatoria, e il coinvolgimento di entrambi gli imputati in un evento, diverso dall'incidente stesso, che crea in essi preoccupazione per le possibili indagini. I ricorrenti suggeriscono una diversa interpretazione di queste intercettazioni, ma «esula dai poteri della Cassazione, nell'ambito del controllo della motivazione del provvedimento impugnato, la formulazione Oli una nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, giacché tale attività è riservata esclusivamente al giudice di merito» (Sez. 6, n. 1354 del 14/04/1998, Rv.210658). Né la motivazione della sentenza di secondo grado può essere ritenuta carente perché non ha esaminato e respinto, nel dettaglio, la diversa interpretazione suggerita per ognuna delle intercettazioni, essendo sufficiente la loro valutazione complessiva, se logica, completa e coerente con il contenuto oggettivo delle stesse, come nel presente caso. Deve quindi ribadirsi che la complessiva valutazione del compendio indiziario, effettuata dalla sentenza impugnata nel senso della sua sufficienza per la condanna, è conforme alla regola di giudizio compendiata nella formula dell'oltre ogni ragionevole dubbio'. Essa, come stabilito da questa Corte, «impone di pronunciare condanna, quando il dato probatorio acquisito lascia fuori soltanto eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili "in rerum natura", ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana». (Sez. 1, n. 23813 del 08/05/2009, Rv. 243801 e le molte antecedenti e successive).4. Il secondo motivo del ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] e il terzo motivo dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], che censurano la qualificazione giuridica del fatto e l'omessa applicazione dell'istituto della desistenza, sono infondati. 4.1. La sentenza impugnata ha ricostruito con precisione l'esito del sopralluogo effettuato dalla polizia giudiziaria nell'androne e sulle scale del palazzo abitato dalla vittima, ha attribuito, in modo logico, all'evento del 06 gennaio 2020 tutto il materiale balistico rinvenuto, anche perché non vi è notizia di un evento analogo avvenuto tra quella data e quella del sopralluogo, e in modo altrettanto logico ha tratto da questo indizi sufficienti per ritenere che l'aggressore abbia sparato con l'univoco intento di uccidere la vittima. Infatti il foro sulla parete di fondo dell'androne è all'altezza di circa , un metro da terra e quindi, essendo la traccia di un colpo presumibilmente sparato quando la vittima era ancora nell'androne o sui primi gradini della scala, dimostra che quello sparo è stato esploso ad altezza d'uomo, ed era diretto a colpire zone vitali del corpo. Similmente, le tracce successive sui gradini delle varie rampe di scale, fino al quinto piano, dimostrano che l'autore degli spari stava indirizzando i colpi verso un soggetto che si trovava più in alto, cercando di colpirlo. Se l'azione avesse avuto solo uno scopo dimostrativo o di minaccia, come ipotizzato dai due ricorrenti, le tracce avrebbero dovuto trovarsi lungo il muro o sul soffitto, perché gli spari sarebbero stati indirizzati al di fuori dello spazio occupato dalla vittima, che stava salendo le scale per sfuggire ai colpi. La ricostruzione operata dalla sentenza impugnata è quindi logica e basata sugli elementi di fatto correttamente interpretati, mentre le ipotesi alternative suggerite dai ricorrenti risultano slegate dalle risultanze del sopralluogo e contrastanti con esse. Anche in questo caso è corretta, perché rispondente ai criteri della logica e dell—id quod plerumque accidit", la valutazione della sussistenza di una condotta diretta univocamente a cagionare la morte della vittima: l'uso di un'arma potenzialmente letale, lo sparo di almeno cinque colpi in un brevissimo lasso di tempo e inseguendo la vittima per le scale del palazzo, la direzione di quattro di tali colpi verso parti vitali del corpo di questa, sono indizi gravi, precisi e concordanti di una condotta di omicidio, tenuta con il necessario animus necandi, che non ha conseguito l'evento voluto solo per cause indipendenti dalla volontà dello sparatore, cioè la fuga della vittima, che ha usato anche la propria abilità per disturbare l'aggressore, e l'inceppamento dell'arma, che ha costretto quest'ultimo a interrompere l'azione. 4.2. Anche l'ipotesi della interruzione dell'azione omicidiaria per desistenza, avanzata dai ricorrenti, è infatti sfornita di qualunque elemento di sostegno e contrasta con i rilievi balistici. Il ritrovamento, sulla scale tra il quarto e il quinto piano, di un proiettile inesploso, con segno di battitura del percussore sulla capsula del fondello, rende evidente che l'arma si è inceppata, ed è corretta, ancora una volta perché logica e conforme alla massime di esperienza, l'attribuzione della interruzione dell'azione criminosa a tale evento non voluto. L'ipotesi dei ricorrenti, che l'aggressore e la vittima si siano trovati di fronte, senza che il primo completasse l'azione omicidiaria, non è stata confermata dalla vittima, che non ha mai detto di essersi incrociata con lo sparatore, è in contrasto con la breve durata dell'azione stessa, che dal video sopra citato risulta essersi protratta per un solo minuto, ed è incompatibile con il rilievo evidenziato dalle sentenze, che dimostra la sopravvenuta impossibilità, per lo sparatore, di proseguire nel suo intento. E' quindi correttamente motivata, in modo adeguato, logico e non apparente, la reiezione delle richieste di derubricare il delitto iri quello di minacce o di tentate lesioni personali, oppure di ritenerlo insussistente per desistenza. 5. Il terzo motivo del ricorso del [OSCURATO:PERSONA], e il quarto motivo del ricorso del [OSCURATO:PERSONA], relativi alla insussistenza dell'aggravante della premeditazione, sono invece fondati e devono essere accolti. La sentenza impugnata deduce l'esistenza di un apprezzabile intervallo temporale tra l'ideazione, la preventiva programmazione del delitto e la sua attuazione da una serie di elementi, che non sono però suscettibili di un'unica interpretazione, e non sono neppure dimostrati con la necessaria certezza. Il fatto di coprire la targa del motociclo una volta giunti davanti all'abitazione della vittima non denota in modo univoco la preventiva organizzazione dell'azione criminosa, potendo al contrario dimostrare che gli aggressori non hanno avuto il tempo di procurarsi un veicolo che non consenta di risalire a loro, ad esempio un veicolo rubato, ma stanno utilizzando un veicolo che può farli identificare. La disponibilità della pistola non dimostra necessariamente una previa programmazione del delitto perché, non essendo stata questa rinvenuta, se ne ignora la provenienza, e non può escludersi che essa fosse già nella disponibilità degli aggressori, soprattutto considerando che, secondo i giudici di merito, entrambi gravitano in circuiti criminali camorristici. La condotta della vittima, che si trattiene per vari secondi sul marciapiede fuori dal palazzo ed è palesemente reduce da una precedente colluttazione, non fornisce indicazioni certe circa la premeditazione o meno dell'azione dei due imputati: si ignora se tale colluttazione abbia coinvolto gli imputati, o almeno uno di loro, e peraltro se l'agguato fosse una ritorsione per tale scontro fisico, avvenuto pochi minuti prima, si potrebbe sostenere che il proposito omicidiario è sorto in un brevissimo lasso di tempo, incompatibile con l'aggravante in questione.La sentenza respinge la relativa censura, mossa dagli imputati negli atti di appello, affermando che «le circostanze e modalità dei fatti certamente escludono l'estemporaneità dell'agguato, rivelando piuttosto la sua preordinazione», mostrando così di non distinguere tra la premeditazione del delitto e la sua mera preordinazione. Secondo il consolidato principio di questa Corte, invece, «In tema di omicidio, la mera preordinazione del delitto, intesa come apprestamento dei mezzi minimi necessari all'esecuzione, nella fase a quest'ultima immediatamente precedente, non è sufficiente a integrare l'aggravante della premeditazione, che postula invece il radicamento e la persistenza costante, per un apprezzabile lasso di tempo, nella psiche del reo del proposito omicida, del quale sono sintomi il previo studio delle occasioni e dell'opportunità per l'attuazione, un'adeguata organizzazione di mezzi e la predisposizione delle modalità esecutive» (Sez. 1, n. 37825 del 29/04/2022, Rv. 283512). La decisione deve pertanto essere annullata su questo punto. Peraltro, il compendio probatorio esplicitato nelle sentenze di merito rende evidente l'impossibilità di accertare la sussistenza della predetta aggravante, distinta dalla mera preordinazione del delitto. Sussiste perciò l'opportunità di decidere direttamente l'esclusione della stessa, non essendo necessari, né possibili, ulteriori accertamenti di fatto. Si dispone quindi l'annullamento senza rinvio della sentenza, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen., limitatamente all'applicazione dell'aggravante indicata, che viene esclusa. Tale annullamento impone peraltro il rinvio degli atti alla Corte di appello perché rivaluti, con piena libertà decisoria, il trattamento sanzionatorio da riservare agli imputati per il delitto contestato, non aggravato dalla premeditazione. 6. Il quarto motivo del ricorso del [OSCURATO:PERSONA], e il quinto motivo del ricorso del [OSCURATO:PERSONA], relativi alla insussistenza dell'aggravante dell'essersi avvalsi delle condizioni di cui all'art. 416-bis cod.pen., è invece infondato. La Corte di appello ha valutato in modo adeguato e logico le modalità del fatto, richiamando integralmente le conclusioni del primo giudice, ma ribadendone la fondatezza, alla luce del compendio probatorio. Le modalità dell'agguato, compiuto all'interno di un condominio, a volto scoperto, sparando più colpi di arma da fuoco, dimostrano la volontà e la consapevolezza di potersi avvalere di un preesistente clima di assoggettamento e di omertà della vittima e di tutti i potenziali testimoni, come palesemente dimostrato dalla reticenza della prima, che non aveva neppure denunciato l'accaduto, e dal silenzio dei secondi, la cui esistenza è dimostrata quanto meno dalla fonte confidenziale indicata quale fornitrice della prima notizia circa l'agguato. E' altrettanto rilevante, quale conferma della corretta valutazione di tali modalità, la frequentazione di un clan camorristico da parte della vittima, e il collegamento con il medesimo clan sia del [OSCURATO:PERSONA] sia, in termini più defilati, del [OSCURATO:PERSONA]. Questa Corte ha affermato, in più occasioni, che «E' configurabile la circostanza aggravante dell'utilizzo del "metodo mafioso", di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., nel caso in cui le modalità esecutive della condotta siano idonee, in concreto, a evocare, nei confronti dei consociati, la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso, quand'anche quest'ultima non sia direttamente indirizzata sui soggetti passivi, ma risulti comunque funzionale a una più agevole e sicura consumazione del reato» (Sez. 1, n..38770 del 22/06/2022, Rv, 283637). Il mancato accertamento dell'appartenenza dei due imputati ad un'associazione camorristica non è di ostacolo al riconoscimento dell'aggravante, dal momento che «La circostanza aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso, prevista dall'art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, non presuppone necessariamente l'esistenza di un'associazione ex art.416-bis, cod.pen., essendo sufficiente, ai fini della sua configurazione, il ricorso a modalità della condotta che evochino la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso; essa è pertanto configurabile con riferimento ai reati-fine commessi nell'ambito di un'associazione criminale comune, nonché nel caso di reati posti in essere da soggetti estranei al reato associativo» (Sez. 6, n. 41772 del 13/06/2017, Rv. 271103) La sentenza impugnata ha applicato correttamente questi principi, basandosi sulle particolari modalità dell'azione, evocative di un agguato di stampo mafioso. I motivi di ricorso devono pertanto essere, sui punto, rigettati. 7. Il quinto motivo del ricorso del [OSCURATO:PERSONA], relativo all'eccessività dell'aumento a titolo di continuazione, deve ritenersi assorbito a seguito dell'annullamento della sentenza quanto alla sussistenza dell'aggravante della premeditazione. La Corte di appello ha giudicato congruo l'aumento stabilito dal giudice di primo grado alla luce della gravità dei fatti, oltre che delle personalità dei colpevoli, ma l'eliminazione dell'aggravante indicata può incidere sulla valutazione della gravità del delitto di cui agli artt. 56, 575 cod.pen., che deve essere effettuata dal giudice di merito, e sulla conseguente individuazione della pena congrua per esso e per il reato satellite. E' necessario, pertanto, il rinvio degli atti alla Corte di appello perché rivaluti, con piena libertà decisionale, l'intero trattamento sanzionatorio applicato al [OSCURATO:PERSONA].Deve peraltro evidenziarsi che la parte di questo motivo di ricorso in cui l'imputato contesta l'eccessività dell'aumento per continuazione facendo riferimento alla recidiva e alla norma di cui all'art. 81, quarto comma, cod.pen., è inammissibile per carenza di interesse, dal momento che la recidiva reiterata, pur sussistente alla luce del recentissimo pronunciamento delle Sezioni Unite (pubblica udienza del 30 marzo 2023, motivazione non ancora pubblicata), non è stata applicata ai fini della disciplina di cui all'art. 81, quarto comma, cod.proc.pen., né è stata calcolata quale aggravante. 8. Infine, il sesto e settimo motivo del ricorso del [OSCURATO:PERSONA], relativi anch'essi al trattamento sanzionatorio, sono manifestamente infondati con riferimento al riconoscimento della recidiva e alla richiesta di concessione delle attenuanti generiche. La sentenza impugnata ha motivato in modo completo e logico le ragioni del riconoscimento della sussistenza della recidiva e della omessa concessione delle attenuanti generiche, giustificando tali decisioni, non in modo apodittico e generico, bensì alla luce della condotta anche pregressa dell'imputato, con la sua personalità fortemente negativa, dimostrata dalle condanne già riportate, dalle modalità dell'azione e dall'assenza di sentimenti di pentimento o resipiscenza. Per tale motivo lo ha ritenuto non meritevole delle attenuanti generiche e neppure dell'esclusione della recidiva. E' manifestamente infondata l'affermazione del ricorrente, di essere meritevole di un trattamento meno severo stante il ruolo marginale sostenuto nell'evento, apparendo la sua condotta, consistita nell'accompagnare sul luogo dell'agguato il suo autore materiale, nell'attenderlo e nel consentirgli una rapida fuga, altrettanto grave rispetto a quella del complice. Il trattamento sanzionatorio a suo carico, peraltro, deve essere annullato, sia con riferimento all'entità della pena per il reato base, sia con riferimento all'entità dell'aumento della pena per il reato satellite in quanto calcolata sulla prima, ai sensi dell'art. 81, quarto comma, cod.proc.pen., in conseguenza dell'annullamento della sentenza in relazione all'aggravante della premeditazione. L'esclusione di tale aggravante impone, infatti, una nuova valutazione, da parte del giudice di merito, della gravità del reato di cui agli artt. 56, 575 cod.pen. e della congruità della pena per esso. Deve pertanto disporsi il rinvio degli atti alla Corte di appello per la rivalutazione anche del trattamento sanzionatorio applicato al [OSCURATO:PERSONA]. 9. I ricorsi devono essere pertanto accolti, per le ragioni indicate, limitatamente alla sussistenza dell'aggravante della premeditazione, che viene esclusa con annullamento senza rinvio, su tale punto, della sentenza impugnata. Deve