CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 ottobre 2015
Cassazione n. 25245/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 27591/2016R.G. proposto da Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione –intimata - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale d ella Puglia - sezione staccata di Lecce n. 2220 / 24 / 20 1 5 , depositata il 21.10.2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del22 giugno 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - La C TR della Puglia – sezione staccata di Lecce rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate contro la sentenza della C TP di Brindisiche aveva accolto parzialmente il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso l a cartella di pagamento, notificata in data 6.04.2009, con la quale era stato recuperato a tassazione , a seguito del controllo formale del modello Unico 2005, ai sensi degli artt. 36- bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, l’importo relativo al credito d’imposta ex art. 8 della l. n. 388 del 2000, maturato nell’anno 2003 e indebitamente utilizzato in compensazione; - la CTR ha rilevato che il primo giudice aveva riconosciuto il credito d’imposta per la somma di € 135.695,00 e che tale decisione andava condivisa, in quanto l’Ufficio non aveva contestato la spettanza di detto credito, ma solo l’errore commesso dalla società nella compilazione del quadro RU del [OSCURATO:PERSONA] 2005, avendo utilizzato un codice sbagliato per effettuare le compensazioni, cui si poteva rimediare mediante una correzione della dichiarazione; -l ’Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unicomotivo; -la società contribuente rimaneva intimata . [OSCURATO:PERSONA] - C on l’unico motivo di ricorso, l'Agenzia ricorrente deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 2, 4, 6 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 62 della l. n. 289 del 2002, per avere la CTR ritenuto che l’errore nella compilazione del quadro RU della dichiarazione dei redditi e nel l’ indicazione di un codice tributo in luogo di un altro , non potesse comportare il disconoscimento del credito d’imposta maturato per gli investimenti realizzati, mentre tale erronea indicazione equivaleva all’omessa indicazione del credito d’imposta utilizzato in compensazione e comportava la decadenza dal diritto ad usufruire dello stesso, non avendo la contribuente presentato nemmeno una dichiarazione integrativa entro i termini di legge;-il motivo è fondato; - a seguito dell’erronea compilazione del quadro RU della dichiarazione dei redditi relativa all’anno esame (che equivale all’omessa indicazione del credito d’imposta nel predetto quadro), la contribuente non può invocare il principio di generale emendabilità della dichiarazione fiscale, secondo il quale il contribuente può opporsi in sede contenziosa alla pretesa tributaria allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione e incidenti sull’obbligazione tributaria, trattandosi di principio che opera in caso di mera esternazione di scienza (Cass. Sez. U. n. 13378 del 2016); - in tema di credito d’imposta, correlato a forme di incentivazione, infatti, la mancata compilazione del quadro RU non costituisce dichiarazione di scienza emendabile, ma un atto negoziale, diretto a manifestare la volontà di avvalersi del beneficio fiscale in ragione dell’affermazione della rispondenza dell’attività svolta alle finalità perseguite dalla legge (Cass. n. 711 del 2019); - poiché si tratta di manifestazione di volontà avente valore negoziale, la stessa èirretrattabile anche in caso di errore, salvo che ilcontribuente non ne dimostri, secondo la disciplina generale dei vizi della volontà di cui agli art. 1427 e ss. cod. c iv ., l'essenzialità ed obiettiva riconoscibilità da parte dell' A mministrazione finanziaria (Cass. n. 610 del 2018; n.21120 del 2018; n. 31052 del 2018); -la compilazione del quadro RU, prevista dall’art. 8, comma 5, della l. n. 388 del 2000, costituisce, quindi, una condizione necessaria per acquisire il diritto al credito d’imposta (Cass. n. 21588 del 2015 e n. 19627 del 2009); - l’ indicazione del credito d’imposta nel quadro RU con un codice diverso da quello previsto equivale ad una omessa indicazione d i detto credito, con esclusione della possibilità di emendare la dichiarazione, se non nei limiti sopra indicati;- in conclusione , il ricorso va accolto; la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del giudizio di