CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41725/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria difensiva fatta pervenire dal difensore, avv [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nel chiedere l'accoglimento del ricorso; ist [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe il Giudice di pace di Firenze ha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di lesione personale e l'aveva condannata, con le circostanze attenuanti generiche, alla pena ritenuta di giustizia; - che il motivo di ricorso dell'imputata è inammissibile, in quanto volto ad invocare una rivalutazione delle prove, soprattutto in relazione all'attendibilità dei testimoni, che è preclusa in questa sede di legittimità; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il