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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32301/2025

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a seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso.

OSSERVA [OSCURATO:PERSONA] ha proposto istanza di rimessione del processo in altra sede giudiziaria, avendo fondati motivi di sospetto sull'imparzialità del giudice.

L'assunto da cui parte [OSCURATO:PERSONA] e che la Corte d'appello non avrebbe potuto pronunciarsi sulla richiesta di ricusazione dei giudici del Tribunale delle misure di prevenzione prima della pronuncia della Corte costituzionale adita in ordine alla possibilità di ricusare un magistrato del suddetto Tribunale.

Si osserva che la richiesta di rimessione prevista dall'art. 46 cod. proc. pen. deve individuare e descrivere con precisione quale sia in concreto la "grave situazione locale" delineata in astratto dall'art. 45 del codice di rito, rappresentando in termini chiari, comprensibili e controllabili e perciò non generici, allusivi o meramente evocativi i dati di fatto e le argomentazioni sui cui la richiesta stessa si fonda.

L'istanza (corredata dalla documentazione successivamente depositata) è affetta da palese inammissibilità, poiché priva di concreto spessore e deve essere dichiarata inammissibile per manifesta infondatezza con il rito camerale non partecipato previsto dall'art. 611 cod. proc. pen., non indicando, al di là di meri sospetti e illazioni e del riferimento all'adozione o mancata adozione di provvedimenti giurisdizionali diversi da quelli sollecitati o attesi, alcun fatto o evento idonei anche solo in astratto ad integrare contesti di legittimo sospetto avallanti un'eventuale translatio judicii (Sez.

U, 28/01/2003 n. 13687, Berlusconi, Rv. 223638).

La situazione di pregiudizio paventata a sostegno della rimessione non appare in tutta evidenza sufficiente a giustificare deroghe al principio del giudice naturale precostituito per legge, poiché non emergono ostacoli al corretto e sereno svolgimento del giudizio nella sua sede naturale.

I motivi di legittimo sospetto si possono configurare solo in presenza di una grave situazione locale e come conseguenza di essa in termini tali che la situazione deve investire l'ufficio giudiziario nel suo complesso, e non i singoli giudici o magistrati del pubblico ministero, giacché in quest'ultima eventualità l'osservanza della regola del giusto processo potrebbe essere assicurata mediante rimedi diversi, quali l'astensione e la ricusazione, senza necessità del trasferimento del processo ad altro ufficio giudiziario (Sez. 6, n. 13419 del 05/03/2019, Bonura, Rv. 275366).

La richiesta deve pertanto essere dichiarata inammissibile.

Non ravvisandosi ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il ricorrente non deve essere condannato al pagamento delle spese.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile la richiesta.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso. OSSERVA [OSCURATO:PERSONA] ha proposto istanza di rimessione del processo in altra sede giudiziaria, avendo fondati motivi di sospetto sull'imparzialità del giudice. L'assunto da cui parte [OSCURATO:PERSONA] e che la Corte d'appello non avrebbe potuto pronunciarsi sulla richiesta di ricusazione dei giudici del Tribunale delle misure di prevenzione prima della pronuncia della Corte costituzionale adita in ordine alla possibilità di ricusare un magistrato del suddetto Tribunale. Si osserva che la richiesta di rimessione prevista dall'art. 46 cod. proc. pen. deve individuare e descrivere con precisione quale sia in concreto la "grave situazione locale" delineata in astratto dall'art. 45 del codice di rito, rappresentando in termini chiari, comprensibili e controllabili e perciò non generici, allusivi o meramente evocativi i dati di fatto e le argomentazioni sui cui la richiesta stessa si fonda. L'istanza (corredata dalla documentazione successivamente depositata) è affetta da palese inammissibilità, poiché priva di concreto spessore e deve essere dichiarata inammissibile per manifesta infondatezza con il rito camerale non partecipato previsto dall'art. 611 cod. proc. pen., non indicando, al di là di meri sospetti e illazioni e del riferimento all'adozione o mancata adozione di provvedimenti giurisdizionali diversi da quelli sollecitati o attesi, alcun fatto o evento idonei anche solo in astratto ad integrare contesti di legittimo sospetto avallanti un'eventuale translatio judicii (Sez. U, 28/01/2003 n. 13687, Berlusconi, Rv. 223638). La situazione di pregiudizio paventata a sostegno della rimessione non appare in tutta evidenza sufficiente a giustificare deroghe al principio del giudice naturale precostituito per legge, poiché non emergono ostacoli al corretto e sereno svolgimento del giudizio nella sua sede naturale. I motivi di legittimo sospetto si possono configurare solo in presenza di una grave situazione locale e come conseguenza di essa in termini tali che la situazione deve investire l'ufficio giudiziario nel suo complesso, e non i singoli giudici o magistrati del pubblico ministero, giacché in quest'ultima eventualità l'osservanza della regola del giusto processo potrebbe essere assicurata mediante rimedi diversi, quali l'astensione e la ricusazione, senza necessità del trasferimento del processo ad altro ufficio giudiziario (Sez. 6, n. 13419 del 05/03/2019, Bonura, Rv. 275366). La richiesta deve pertanto essere dichiarata inammissibile. Non ravvisandosi ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il ricorrente non deve essere condannato al pagamento delle spese. P.Q.M. Dichiara inammissibile la richiesta.
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