CassazionedecretoSezione 6Decisione del 13 maggio 2023
Cassazione n. 11185/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 30/06/2023 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; uditi i difensori, avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso in data 13 maggio 2023 dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], terza interessata, avente ad oggetto l'impresa individuale "[OSCURATO:PERSONA]", un furgone e altre macchine agricole, immobili (fabbricati e terreni) e una autovettura. 2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore e procuratore speciale della terza interessata deducendo con unico motivo violazione di legge per mancanza della motivazione in relazione ai punti nadali delle doglianze difensive. Il Tribunale, sull'esclusivo rilievo della sola sperequazione economica in capo al nucleo del nucleo familiare di [OSCURATO:PERSONA], ha omesso qualsiasi analisi in ordine al collegamento eziologico tra i beni sottoposti a sequestro e il presunto profitto dei reati, necessitando la prova della concreta riferibilità dei beni intestati alla ricorrente, terza interessata, al marito indagato. A fronte della prova offerta dalla difesa di una disponibilità economica in capo alla Morfea decisamente maggiore rispetto a quella considerata dalla accusa ai fini della sperequazione economica, il Tribunale ha formulato un giudizio del tutto ipotetico sulla produzione di proventi illeciti dia parte di [OSCURATO:PERSONA], marito della ricorrente, e sul loro automatico impiego nell'azienda della moglie, al fine di acquistare i beni oggetto del provvedimento ablativo. Il Tribunale ha omesso di motivare in ordine al necessario e dovuto confronto con le allegazioni difensive tese a dimostrare la capacità economica della ricorrente e la esistenza di una discrasia tra la intestazione formale e la disponibilità effettiva del bene oggetto di ablazione. In particolare, il Tribunale ha omesso di spiegare se le somme elargite alla azienda agricola sotto forma di finanziamenti possano essere ritenuti dimostrativi della capacità economica della ricorrente idonea all'acquisto di determinati terreni, così come della stessa azienda agricola, di esclusiva proprietà ed esistente già dal 2016. Infine, è totalmente assente una seppur succinta motivazione in ordine al periculum in mora che giustifichi la necessità di una anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio.3. Il Procuratore generale ha depositato memoria scritta a sostegno del rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato per quanto di ragione e deve essere accolto. 2. Il sequestro preventivo è stato disposto a seguito del monitoraggio del nucleo familiare di [OSCURATO:PERSONA], soggetto di rilievo nell'ambito del narcotraffico internazionale, destinatario di misura cautelare in relazione a numerose vicende di un imponente traffico internazionale di stupefacenti (capi Al, A5, A6, A7, A8, Al2, A16, A18, B11 comprese tra dicembre 2019 e giugno 2021) essendo la ricorrente moglie del predetto, sulla base di una accertata sproporzione reddituale tra il 1997 e il 2021 pari a euro 662.816,65 e una costante sperequazione annuale. Il Tribunale, attraverso una analitica e diffusa motivazione (v. pg. 5 e ss. della ordinanza), ha ritenuto non incidenti sulla ritenuta sproporzione le allegazioni difensive, volte a provare, segnatamente la mancata considerazione degli introiti derivanti dall'attività dell'azienda agricola, comprensivi di contributi e entrate finanziarie, concludendo che sin dalla costituzione dell'azienda (aprile 2016) il nucleo familiare Morfea-Iannaci non disponeva di risorse lecite per l'avvio dell'attività economica e l'acquisto delle attrezzature e dei macchinari agricoli; come pure di fondi con fabbricati rurali destinati all'esercizio dell'attività agricola (v. pg. 9 ordinanza) e, ancora, per i successivi acquisti di terreni nel 2021 e di una autovettura nel 2022, laddove nelle annualità 2019/2021 lo Iannaci era protagonista di un intenso traffico illecito. Secondo il Tribunale, "l'apparente impiego per gli acquisti effettuati negli anni 2021/2022 di risorse tratte dal conto corrente intestato alla ricorrente, sul quale confluivano i proventi dell'attività imprenditoriale agricola..., non rende per sé leciti gli impieghi, attesa la accertata sperequazione annuale". .Cosicché, secondo la ordinanza, essendo "indimostrata la disponibilità di risorse lecite da destinare agli incrementi patrimoniali accertati, opera la presunzione di accumulazione di cui all'art. 240-bis cod. pen., essendo sostenibile che le risorse investite provengano dal traffico internazionale di stupefacenti di cui lo Iannaci risulta dedito con professionalità negli anni 2019-2021", risultando intraneo ai contesti criminali che controllano il fenomeno illecito come documentato dalla pregressa condanna definitiva per il delitto di cui all'art. 416- bis cod. pen.3. Quanto al tema della riconducibilità allo Iannaci e ai suoi traffici illeciti dei beni sequestrati, il ricorso è fondato nei termini che seguono. La ordinanza giustifica la ablazione in danno della ricorrente limitandosi a far leva sulla sola sproporzione reddituale per affermare senz'altro - e nonostante le somme per gli acquisti del 2021/2022 risultino provenienti dal conto corrente della terza interessata - l'impiego dei proventi del lucroso traffico di stupefacenti nell'acquisto dei beni medesimi (v. pg. 10 della ordinanza). 4. Quanto alla sproporzione reddittuale in sé considerata, tuttavia, generica è la censura mossa dalla ricorrente alla articolata e puntuale disamina da parte del Tribunale, anche considerando i limiti di ricorribilità in materia legati alla violazione di legge. 5. Purtuttavia, ai fini dell'operatività della confisca di cui all'art. 240-bis cod. pen. nei confronti del terzo estraneo alla commissione di uno dei reati menzionati da detta norma, grava sull'accusa l'onere di provare, in forza di elementi fattuali che si connotino di gravità, precisione e concordanza, l'esistenza della discordanza tra intestazione formale e disponibilità effettiva del bene, non essendo sufficiente la sola presunzione fondata sulla sproporzione tra valore dei beni intestati e reddito dichiarato dal terzo, atteso che tale presunzione è prevista dall'art. 240-bis cod. pen. solo nei confronti dell'imputato. (Sez. 2, n. 37880 del 15/06/2023, D'Angelo, Rv. 285028), principio generale che, in relazione a rapporti familiari intercorrenti tra il soggetto autore dei reati-spia e terzi intestatari, si declina condivisibilmente secondo la consolidata regola per la quale la predetta presunzione relativa circa l'illecita accumulazione patrimoniale, prevista nella speciale ipotesi di confisca di cui all'art. 240-bis cod. pen. opera, oltre che in relazione ai beni del condannato, anche in riferimento ai beni intestati al coniuge dello stesso, qualora la sproporzione tra il patrimonio nella titolarità del coniuge e l'attività lavorativa svolta dallo stesso, confrontata con le altre circostanze che caratterizzano il fatto concreto, appaia dimostrativa della natura simulata dell'intestazione (Sez. 6 , n. 38150 del 16/09/2021, Gjolaj, Rv. 282115; conf. Sez. 2, n. 23937 del 20/05/2022, Mancini, Rv. 283177). 5. Ebbene, rileva questo Collegio che manca la valutazione da parte del Tribunale in ordine alla riconducibilità dei beni sequestrati a [OSCURATO:PERSONA] e alla natura simulata della loro intestazione alla ricorrente, alcuni dei quali (azienda agricola e fondi con fabbricati rurali in Rizziconi, nel 2016), peraltro, acquisiti ben prima del periodo temporale interessato dalle vicende criminali di cui si è reso protagonista lo Iannaci. Tale necessaria valutazione non può ritenersi esaurita, sulla base della sproporzione reddituale, con la mera ipotesi - in qualche modo avanzata dal Tribunale (v. pg. 10 della ordinanza) - del convogliamento dei contanti provenienti dagli illeciti in operazioni finalizzate a sostenere le esigenze familiari o i costi aziendali, riservando a quelle lecite gli acquisiti tracciabili. In relazione poi alla correlazione temporale degli acquisti con l'attività criminosa, la ordinanza non considera la necessità che la presunzione di illegittima acquisizione da parte dell'imputato di beni cii valore sproporzionato rispetto al reddito dichiarato o all'attività economica esercitata deve essere circoscritta in un ambito di ragionevolezza temporale, dovendosi dar conto che i beni non siano "ictu oculi" estranei al reato perché acquistati in un periodo di tempo eccessivamente antecedente alla sua commissione (Sez. 2, n. 52626 del 26/10/2018, Sgadari, Rv. 274468), principio che, a maggior ragione, deve essere fatto valere nei confronti della terza interessata. 6. In ordine a tali decisivi presupposti della disposta ablazione è, pertanto, necessario un nuovo esame da parte del Tribunale che si atterrà ai principi di diritto richiamati. 7.Quanto al periculum in mora, giustificativo della anticipazione della ablazione attraverso lo strumento del sequestro preventivo nessuna motivazione è rinvenibile nel provvedimento impugnato. Al riguardo è condiviso principio in tema di impugnazione delle misure cautelari reali, che il cd. "effetto devolutivo" del riesame deve essere inteso nel senso che il tribunale è tenuto a valutare, indipendentemente dalla prospettazione del ricorrente, ogni aspetto relativo ai presupposti del sequestro ("fumus comrnissi delicti" e, in quello preventivo, "periculum in mora") (Sez. 3, n. 37608 del 09/06/2021, Costagliola, Rv. 282023), non essendo consentito al tribunale del riesame integrare la motivazione del decreto di sequestro preventivo a fini di confisca in punto di "periculum in mora", nel caso in cui essa sia del tutto mancante, in quanto tale carenza è causa di radicale nullità del provvedimento ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 309, comma 9, e 324, comma 7, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 3038 del 14/11/2023, dep. 2024, [OSCURATO:PERSONA] SRL, Rv. 285747). 8. Anche per questo elemento giustiFicativo del sequestro preventivo, pertanto, è necessario il nuovo esame da parte del Tribunale. 7. Ne consegue l'annullamento della ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo g