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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 giugno 2023

Cassazione n. 29786/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili per genericità, in quanto meramente reiterativi di profili di censura già vagliati e disattesi con corretta motivazione dai giudici di merito; rilevato, infatti, che i giudici di merito hanno motivato in modo coerente e puntuale in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato, desumendo la sussistenza del dolo dalle modalità della condotta e dall'irrilevanza delle giustificazioni rese dall'imputato, allontanatosi arbitrariamente dal luogo di detenzione in due giorni consecutivi e in giorni e orario non compresi nell'autorizzazione: giustificazioni, peraltro, smentite in atti (sia quanto alla presunta notizia della scarcerazione, sia in relazione a quanto avvenuto dinanzi alla guardia medica e ripreso dalle telecamere visionate dai CC); rilevato che anche il motivo sulla quantificazione della pena, non determinata nel minimo, è inammissibile perché generico e manifestamente infondato a fronte della congrua motivazione resa, che attribuisce rilievo all'intensità del dolo e alla personalità dell'imputato, gravato da precedenti, numerosi e specifici, nonché alla continuazione tra i reati; ritenuto, pertanto, che ricorsDdev, p essere dichiart2P inammissibikcon conseguente condanna detricorrenteal pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila tiasc_und.

P.Q.M.

Dichiara inammissibilfiricorsDe condanna I(ricorrentkal pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 16 giugno 2023 Il consigliere es)tensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili per genericità, in quanto meramente reiterativi di profili di censura già vagliati e disattesi con corretta motivazione dai giudici di merito; rilevato, infatti, che i giudici di merito hanno motivato in modo coerente e puntuale in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato, desumendo la sussistenza del dolo dalle modalità della condotta e dall'irrilevanza delle giustificazioni rese dall'imputato, allontanatosi arbitrariamente dal luogo di detenzione in due giorni consecutivi e in giorni e orario non compresi nell'autorizzazione: giustificazioni, peraltro, smentite in atti (sia quanto alla presunta notizia della scarcerazione, sia in relazione a quanto avvenuto dinanzi alla guardia medica e ripreso dalle telecamere visionate dai CC); rilevato che anche il motivo sulla quantificazione della pena, non determinata nel minimo, è inammissibile perché generico e manifestamente infondato a fronte della congrua motivazione resa, che attribuisce rilievo all'intensità del dolo e alla personalità dell'imputato, gravato da precedenti, numerosi e specifici, nonché alla continuazione tra i reati; ritenuto, pertanto, che ricorsDdev, p essere dichiart2P inammissibikcon conseguente condanna detricorrenteal pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila tiasc_und. P.Q.M. Dichiara inammissibilfiricorsDe condanna I(ricorrentkal pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 giugno 2023 Il consigliere es)tensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 29786/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris