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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 luglio 2022

Cassazione n. 36841/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/09/2021 del TRIBUNALE di ENNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Enna che, in data 8/09/2021, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Giudice di Pace di Enna del 15/03/2021 in relazione al reato di cui all'art. 636, commi primo e terzo, cod. pen.

Il ricorso è inammissibile.

1. Le doglianze, contenute in un unico articolato motivo, nel quale si censura la violazione di legge in relazione alla sussistenza degli elementi costitutivi del delitto ed al difetto di querela, sono prive del requisito di specificità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945 e Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521) in quanto non si confrontano con la complessità delle argomentazioni del giudice del merito (si vedano, in particolare, pag. 4 sull'autore quale proprietario detentore dei bovini e pag. 5 sulla sussistenza dell'elemento soggettivo e sulla validità della querela); Le stesse censure, comunque, sono anche manifestamente infondate in quanto le violazioni degli artt. 636 e 123 cod. pen. sono basate su assunti relativi alla ricostruzione dinamica della fattispecie concreta non rivisitabile nel giudizio di legittimità e prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 7473 del 21/01/2014, P.G. in proc.

Pisani, Rv. 258882 e Sez. 4, n. 42479 del 17/07/2009, P.M. in proc.

Manetta, Rv. 245457).

2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 4 luglio 2022 Il Consig4 Estensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/09/2021 del TRIBUNALE di ENNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Enna che, in data 8/09/2021, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Giudice di Pace di Enna del 15/03/2021 in relazione al reato di cui all'art. 636, commi primo e terzo, cod. pen. Il ricorso è inammissibile. 1. Le doglianze, contenute in un unico articolato motivo, nel quale si censura la violazione di legge in relazione alla sussistenza degli elementi costitutivi del delitto ed al difetto di querela, sono prive del requisito di specificità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945 e Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521) in quanto non si confrontano con la complessità delle argomentazioni del giudice del merito (si vedano, in particolare, pag. 4 sull'autore quale proprietario detentore dei bovini e pag. 5 sulla sussistenza dell'elemento soggettivo e sulla validità della querela); Le stesse censure, comunque, sono anche manifestamente infondate in quanto le violazioni degli artt. 636 e 123 cod. pen. sono basate su assunti relativi alla ricostruzione dinamica della fattispecie concreta non rivisitabile nel giudizio di legittimità e prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 7473 del 21/01/2014, P.G. in proc. Pisani, Rv. 258882 e Sez. 4, n. 42479 del 17/07/2009, P.M. in proc. Manetta, Rv. 245457). 2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 4 luglio 2022 Il Consig4 Estensore I
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