CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 ottobre 2025
Cassazione n. 29973/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19130/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione dei nuovi difensori, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 2; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 7137/2019, depositata in data 20 dicembre 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 novembre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]: Fondi previdenziali integrativi – Sistema di tassazione agevolata ex art. 11, co. 6, d.lgs. 252/2005 – rinuncia al ricorso per cassazione –estinzione [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], ex dipendente INPS, proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Roma avverso il silenzio- rifiuto formatosi sull’istanza volta ad ottenere il rimborso delle maggiori somme trattenute a titolo di Irpef, dal 2008 al 2015, sulla pensione integrativa complementare erogatagli dal Fondo integrativo istituito per i dipendenti dell’Istituto, per effetto della mancata applicazione del regime fiscale più favorevole previsto dall’art. 11, comma 6, d.lgs. n. 252/2005, con decorrenza dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. La CTP rigettava la domanda, assumendo che, ai sensi dell’art. 23, comma 7, d.lgs. n. 252/2005, ai cd. “vecchi iscritti”, per i quali il montante dei contributi era maturato alla data del 31/12/2006, come nel caso di specie, si applicava il regime tributario pregresso, ossia la tassazione ordinaria sull’imponibile, e non quella agevolata invocata nel caso in esame. 2. Interposto gravame dal contribuente, la Commissione tributaria regionale del Lazio confermava la sentenza impugnata, rilevando dapprima che, ai sensi dell’art. 38 d.P.R. n. 602/1973, il contribuente era decaduto dal diritto ad ottenere il rimborso delle ritenute fiscali antecedenti all’[OSCURATO:DATA_NASCITA], e statuendo poi che la pretesa di rimborso era infondata anche per il periodo successivo a tale data, in quanto, a seguito della soppressione dei fondi di pensione integrativa disposta dall’art. 64 della legge n. 144/1999, era cessata la contribuzione prevista per il finanziamento di tali fondi e, di conseguenza, era venuta meno la stessa possibilità di dar luogo ai montanti successivi. 3. Avverso la decisione della CTR, limitatamente alla pretesa volta al rimborso delle maggiori ritenute fiscali subite dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, affidandosi a due motivi. L’Agenzia dell’Entrate resiste con controricorso. Il ricorso è stato, quindi, fissato per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Il 21/10/2025 il ricorrente ha depositato rinuncia agli atti del giudizio di cassazione ed accettazione della stessa da parte dell’Agenzia delle entrate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 11, comma 6, del d.lgs. n. 252/2005, dell’art. 64 della legge n. 144/1999 e dell’art. 23, comma 7, lett. b), d.lgs. n. 252/2005, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per aver la CTR ritenuto non applicabile alla pensione integrativa corrisposta dall’Inps il regime agevolativo di cui all’art. 11, comma 6, cit., sebbene tale regime operi in favore delle “prestazioni pensionistiche comunque erogate”, con conseguente irrilevanza della intervenuta soppressione del Fondo di previdenza integrativa. In particolare, secondo il ricorrente, sostenere che “la soppressione dei Fondi, facendo venir meno la contribuzione degli iscritti, aveva - già nel 1999 - definitivamente determinato il montante sul quale calcolare la futura prestazione previdenziale integrativa sulla base della normativa all’epoca vigente” è errato, in quanto la disciplina dei montanti, di cui all’art. 23, comma 7, lett. b), d.lgs. n. 252/2005, riguarda solo le prestazioni maturate o accumulate, e non anche la “pensione erogata”, che è di natura complementare anche con la chiusura (avvenuta l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]) del relativo Fondo integrativo, ed è pertanto soggetta alla tassazione agevolata di cui all’art. 11, comma 6, cit. 2. Con il secondo motivo si deduce congiuntamente, da un lato, la violazione e falsa applicazione dell’art. 11, comma 6, e dell’art. 23, comma 7, lett. b), d.lgs. n. 252/2005 “sotto altro profilo”, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., e, dall’altro, la nullità della sentenza perchè la motivazione presenta un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per aver la CTR, a sostegno del rigetto dell’istanza di rimborso, dapprima affermato che il contribuente aveva sostenuto di essere iscritto al Fondo integrativo Inps - sebbene, ai sensi dell’art. 11, comma 6, cit., presupposto dell’invocata tassazione agevolata fosse l’erogazione della pensione, e quindi il non essere più iscritto al predetto Fondo – e poi contraddittoriamente sostenuto che il medesimo ricorrente non era più titolare della “persistente iscrizione ad un Fondo integrativo o complementare alla data di entrata in vigore della riforma”. La contraddittorietà insanabile di tali argomentazioni determinerebbe la nullità della sentenza per motivazione apparente. 3. Preliminarmente deve darsi atto della intervenuta rinuncia agli atti del giudizio di cassazione, depositata dal contribuente in data 21/10/2025, con contestuale accettazione della controricorrente, anche in ordine alla richiesta di compensazione delle spese del giudizio. Ai sensi dell’art. 391 c.p.c. va, quindi, disposta l’estinzione del giudizio per rinuncia, con compensazione delle spese a norma del quarto comma della predetta norma. 4. Non ricorrono, infine, i presupposti, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, in quanto sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 23175; Cass.28/05/2020, n. 10140). P.Q.M La Corte dichiara l’estinzione del giudizio e compe