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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 febbraio 2023

Cassazione n. 09823/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO La Corte di Appello di Firenze, con sentenza emessa in data 01/02/2022, confermava la sentenza del Tribunale di Grosseto del 07/01/2019 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge in quanto ritenuto colpevole dei reati di cui agli art. 474 e 648 cod.pen.; Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta il difetto di motivazione e violazione di legge in ordine alla ritenuta responsabilità del fatto ex artt. 648 e 474 cod. pen •, non si confronta con gli argomenti della Corte territoriale che si è correttamente conformata - al consolidato orientamento di questa Corte di legittimità (da ultimo, Sez. 5, n. 5260 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] - 03/02/2014, Rv. 258722), per la quale integra il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che l'art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi, che individuano le opere dell'ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo, per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno.

Si è anche chiarito (Sez.

U, n. 23427 del 09/05/2001, P.M. in proc.

Ndiaye, Rv. 218771; Sez. 2, n. 12452 del 04/03/2008, Rv. 239745) che il delitto di ricettazione (art. 648 cod. pen.) e quello di commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 cod. pen.) possono concorrere, atteso che le fattispecie incriminatrici descrivono condotte diverse sotto il profilo strutturale e cronologico, tra le quali non può configurarsi un rapporto di specialità, e che non risulta dal sistema una diversa volontà espressa o implicita del legislatore; ritenuto che detti principi devono valere anche in relazione al possesso di maglie riproducenti i colori delle squadre di calcio pur in assenza degli altri elementi identificativi; Considerato che il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso, con i quali si deduce vizi in ordine all'omessa concessione delle attenuanti di cui agli artt. 62 bis, 62 n. 4 cod. pen. ed alla sostituzione della pena detentiva, appaiono manifestamente infondati avendo la Corte di Appello adeguatamente motivato circa l'insussistenza dei presupposti per ciascuno dei benefici invocati rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 07/02/2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO La Corte di Appello di Firenze, con sentenza emessa in data 01/02/2022, confermava la sentenza del Tribunale di Grosseto del 07/01/2019 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge in quanto ritenuto colpevole dei reati di cui agli art. 474 e 648 cod.pen.; Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta il difetto di motivazione e violazione di legge in ordine alla ritenuta responsabilità del fatto ex artt. 648 e 474 cod. pen •, non si confronta con gli argomenti della Corte territoriale che si è correttamente conformata - al consolidato orientamento di questa Corte di legittimità (da ultimo, Sez. 5, n. 5260 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] - 03/02/2014, Rv. 258722), per la quale integra il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che l'art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi, che individuano le opere dell'ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo, per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno. Si è anche chiarito (Sez. U, n. 23427 del 09/05/2001, P.M. in proc. Ndiaye, Rv. 218771; Sez. 2, n. 12452 del 04/03/2008, Rv. 239745) che il delitto di ricettazione (art. 648 cod. pen.) e quello di commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 cod. pen.) possono concorrere, atteso che le fattispecie incriminatrici descrivono condotte diverse sotto il profilo strutturale e cronologico, tra le quali non può configurarsi un rapporto di specialità, e che non risulta dal sistema una diversa volontà espressa o implicita del legislatore; ritenuto che detti principi devono valere anche in relazione al possesso di maglie riproducenti i colori delle squadre di calcio pur in assenza degli altri elementi identificativi; Considerato che il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso, con i quali si deduce vizi in ordine all'omessa concessione delle attenuanti di cui agli artt. 62 bis, 62 n. 4 cod. pen. ed alla sostituzione della pena detentiva, appaiono manifestamente infondati avendo la Corte di Appello adeguatamente motivato circa l'insussistenza dei presupposti per ciascuno dei benefici invocati rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 07/02/2023
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