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CassazionedecretoSezione 4Decisione del 5 febbraio 2026

Cassazione n. 32286/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

CORTE DI CASSAZIONE di RomaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] DECISIONELa Cancelleria del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la correzione dellasentenza n. 31204 emessa il 13/04/2023 dalla Quarta sezione della Corte dicassazione relativamente all’indicazione della data e del luogo di nascita delricorrente [OSCURATO:PERSONA], che erroneamente si è indicato come “[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]” invece che “nato ad Altofonte il [OSCURATO:DATA_NASCITA]”;Rilevato che dagli atti (ricorso originario, copia del documento di identità,provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato del Consigliodell’Ordine di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; decreto del GIP di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed ordinanza del Tribunale del 02/11/2020) emerge chiaramentel’errore materiale (originato dalle generalità indicate nel ricorso del 05/11/2021);Considerato che l’art. 625-bis, comma 3, cod. proc. pen. stabilisce che l'erroremateriale di cui al comma 1 – per il quale è ammessa, a favore del condannato, larichiesta per la correzione dell'errore materiale o di fatto contenuto neiprovvedimenti pronunciati dalla Corte di cassazione - può essere da questarilevato, d'ufficio, in ogni momento e senza formalità; P.Q.MDispone la correzione dell’errore materiale contenuto nella intestazione dellasentenza-documento n. 31204/23 del 13.4.23, emessa dalla Quarta sezionepenale della Corte di cassazione sul ricorso n. 34440/2022, nel senso che, ove èscritto ‘[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]’ deve leggersi ‘nato ad Altofonte il[OSCURATO:DATA_NASCITA]’.

Manda alla Cancelleria per le annotazioni sugli originali.Così deciso il 5 febbraio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDaniela [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CORTE DI CASSAZIONE di RomaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] DECISIONELa Cancelleria del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la correzione dellasentenza n. 31204 emessa il 13/04/2023 dalla Quarta sezione della Corte dicassazione relativamente all’indicazione della data e del luogo di nascita delricorrente [OSCURATO:PERSONA], che erroneamente si è indicato come “[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]” invece che “nato ad Altofonte il [OSCURATO:DATA_NASCITA]”;Rilevato che dagli atti (ricorso originario, copia del documento di identità,provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato del Consigliodell’Ordine di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; decreto del GIP di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed ordinanza del Tribunale del 02/11/2020) emerge chiaramentel’errore materiale (originato dalle generalità indicate nel ricorso del 05/11/2021);Considerato che l’art. 625-bis, comma 3, cod. proc. pen. stabilisce che l'erroremateriale di cui al comma 1 – per il quale è ammessa, a favore del condannato, larichiesta per la correzione dell'errore materiale o di fatto contenuto neiprovvedimenti pronunciati dalla Corte di cassazione - può essere da questarilevato, d'ufficio, in ogni momento e senza formalità; P.Q.MDispone la correzione dell’errore materiale contenuto nella intestazione dellasentenza-documento n. 31204/23 del 13.4.23, emessa dalla Quarta sezionepenale della Corte di cassazione sul ricorso n. 34440/2022, nel senso che, ove èscritto ‘[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]’ deve leggersi ‘nato ad Altofonte il[OSCURATO:DATA_NASCITA]’. Manda alla Cancelleria per le annotazioni sugli originali.Così deciso il 5 febbraio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDaniela [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 32286/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris