CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 19361/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1/2026 del [OSCURATO:PERSONA] di GENOVAUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ilquale si riporta alla requisitoria in atti e conclude per il rigetto del ricorso.Udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] del foro di Bologna, che insiste per l'accoglimentodel ricorso e l’annullamento dell'ordinanza impugnata;udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] del foro di Modena, che si riporta ai motivi delricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 16 gennaio 2026, il Tribunale del riesame di Genovaha confermato l’ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Genova aveva applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] AbdelrahimJaber la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato di cui all’art.270-bis cod. pen., perché, in quanto membro del comparto esterodell’organizzazione terroristica Hamas e dipendente della Associazione benefica disolidarietà con il popolo palestinese- Organizzazione di volontariato (A.B.S.P.P.-ODV), operava nella raccolta di fondi a fini umanitari per la popolazionepalestinese, in realtà destinati in parte rilevante al finanziamento di Hamas o diassociazioni ad essa collegate o dalla stessa controllate, contribuendoconsapevolmente alla attività dell’organizzazione terroristica.2. Avverso tale ordinanza, l’indagato ha proposto ricorso per cassazione,articolando quattro motivi di censura.2.1. Il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione alla mancata assunzione della consulenza storica della d.ssa [OSCURATO:PERSONA] ordine al movimento Hamas e alle charities, associazioni di beneficenza. IlTribunale ha motivato il rifiuto di acquisire tale consulenza, prodotta dalla difesaal fine di verificare se Hamas possa qualificarsi come organizzazione terroristica,affermando che essa conterrebbe valutazioni in fatto e in diritto spettantiall’autorità giudiziaria. Tale statuizione sarebbe priva di qualunqueargomentazione. Secondo il ricorrente, la consulenza aveva lo scopo di fornire laricostruzione della articolazione del movimento Hamas e soprattutto di smentireche le charities fossero cellule di tale organizzazione che costituiva un corpo unico,come erroneamente ritenuto dal Tribunale. Tali associazioni sarebbero unfenomeno esteso, che, secondo quanto risulta da studi pubblicati dalla Bancamondiale, dalle agenzie dell’ONU e da organismi indipendenti, costituirebbero unodei pilastri del welfare palestinese, in quanto sarebbero i principali erogatori diservizi alla popolazione palestinese.2.2. Il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazionesostenendo l’inutilizzabilità patologica delle cd. “fonti aperte”.Il Tribunale, dopo aver dichiarato inutilizzabili i documenti informativiisraeliani (cd. documenti “AVI”), ha fondato le proprie valutazioni in ordine allasussistenza di gravi indizi di colpevolezza su intercettazioni e documenti derivantida “fonti aperte”, dalle quali, in particolare, emergerebbe che il coindagatoHannoun e i suoi più stretti collaboratori, tra cui il ricorrente, avrebbero costituitoin Italia una cellula di Hamas che opera per mezzo della ABSPP e altre associazioniper la raccolta di fondi da destinare in tutto o in parte all’associazione terroristicadi cui farebbero parte. Tuttavia, l’ordinanza impugnata non specifica quali siano le“fonti aperte” su cui si basa tale conclusione, sicché esse – come affermato dallagiurisprudenza di legittimità – in mancanza di riferimenti in ordine alla loroprovenienza, sarebbero inutilizzabili. Analoga conclusione varrebbe per ildocumento proveniente dal NBCTF (National bureau for [OSCURATO:PERSONA])dello Stato di [OSCURATO:PERSONA], il quale sarebbe stato trasmesso senza alcun tipo di garanziae quindi sarebbe inutilizzabile al pari dei documenti cd. “AVI”.Inutilizzabili sarebbero anche due video cui fa riferimento il Tribunale dovel’indagato compare da solo nello svolgimento delle sue funzioni di predicatore. Talivideo, anche a prescindere dallo scarso o nullo valore indiziario, sarebbero statiestrapolati dalla piattaforma Facebook senza indicare data né orario, né modalitàdi estrazione. Analoghe considerazioni varrebbero per una foto risalente al 2016,che ritrae l’indagato in abiti militari.2.3. Il terzo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione alla ritenuta partecipazione rilevante ad un’associazione avente finalitàdi terrorismo ex art. 270-bis cod. pen.Gli elementi da cui il Tribunale avrebbe desunto la partecipazione dell’indagatoad Hamas non sarebbero idonei ad attestare che egli prendeva parte, assumendoun ruolo materiale, alla struttura criminosa. Si farebbe riferimento a genericherelazioni con taluni soggetti membri di Hamas, senza specificare l’esistenza di unlegame funzionale qualificato con l’associazione, sicché mancherebbero indizi inordine alla “messa a disposizione” dell’indagato al sodalizio criminoso, non essendosufficiente a tal fine una condivisione meramente psicologica.La difesa rileva, inoltre, come la condotta di partecipazione all’associazioneterroristica dipenda dalle caratteristiche della stessa. Nella specie, il Tribunale, nelvalutare la condotta del ricorrente, avrebbe trascurato di considerare che Hamasnon sarebbe un’organizzazione di natura transnazionale, né avrebbe naturacellulare o reticolare (come invece aveva l’associazione terroristica denominata“Stato islamico”), ma piuttosto natura verticistica e una rigida articolazione, sicchéin relazione ad essa avrebbe dovuto valutare le modalità della eventualepartecipazione a tale associazione.Difetterebbe altresì la motivazione in ordine alla sussistenza del dolo specificodel reato, non potendosi ritenere, come invece fa il Tribunale, che la finalitàterroristica sia implicita nella conoscenza della natura terroristica di alcuna delleazioni rientranti nel programma dell’associazione cui sono destinanti ifinanziamenti. In sostanza, sarebbe necessario dimostrare che l’indagato eraconsapevole che le risorse raccolte erano destinate alla specifica finalitàterroristica. Gli elementi evidenziati dall’ordinanza impugnata consisterebbero inmeri contatti non operativi con membri di Hamas che al più indicherebbero unamera condivisione ideologica ma non una partecipazione penalmente rilevanteall’associazione. Inoltre, non potrebbero essere considerati finanziamentoall’attività terroristica quelle elargizioni consapevolmente destinate a canali dibeneficenza i cui intermediari sono enti parzialmente ricollegabili ad Hamas e nonsarebbe possibile equiparare il sostegno alla popolazione con il rafforzamento dellefinalità terroristiche di Hamas.Entrambi i giudici del merito avrebbero operato una erronea sovrapposizionetra l’attività di beneficenza e il sostegno al terrorismo ritenendo che la prima siasolo una copertura del secondo, in tal modo confondendo le operazioni di sostegnodei diritti umani e le attività terroristiche.2.4. Il quarto motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione alla assenza di prove circa il fatto che la condotta di [OSCURATO:PERSONA] avrebberafforzato Hamas. Il ricorrente sostiene la propria attività, all’internodell’associazione, era finalizzata a fornire aiuti umanitari alla popolazionepalestinese.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito specificati.2. Prima di passare all’esame dei singoli motivi di ricorso, è necessariosoffermarsi sugli elementi essenziali del delitto contestato al ricorrente.2.1. L’art. 270-bis cod. pen., rubricato «Associazioni con finalità di terrorismoanche internazionale o di eversione dell'ordine democratico», punisce, al primocomma, con la reclusione da sette a quindici anni, «Chiunque promuove,costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono ilcompimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinedemocratico»; e, al secondo comma, sancisce che «Chiunque partecipa a taliassociazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni».Vengono in rilievo, dunque, due fattispecie autonome di reato (per larispettiva distinzione, in tema di associazioni sovversive, cfr. Sez. 1, n. 11382 del11/07/1987, Benacchio, Rv. 176948 e in motivazione; per le associazionicriminose di altra natura, ex multis, Sez. 1, n. 1198 del 26/05/1986, Davoli, Rv.174963). La prima sanziona condotte specifiche di partecipazione, considerate piùgravi perché di più pregnante lesività per il bene giuridico protetto, la secondaassume un ruolo di “chiusura”, estendendo la punibilità a qualsiasi, ulteriore formadi “partecipazione”, diversa da quelle catalogate dal comma primo.Ogni forma partecipativa, qualificata o meno, è focalizzata sull’attività della“associazione”, che, al pari delle variegate strutture associative previste dallalegge penale, è fattispecie a dolo specifico, perché deve essere connotata dalpeculiare proposito di compiere “atti di violenza con finalità di terrorismo o dieversione dell’ordine democratico”.La tipologia della partecipazione all’associazione può presentare, innanzitutto,i requisiti tipici della partecipazione al reato a concorso necessario, che si sostanzianello stabile inserimento del singolo nell'associazione criminosa con l’affectio chelo connota, in sintonia con i principi radicati dalla giurisprudenza di legittimità intema di delitto di partecipazione all’associazione per delinquere, che deveconsistere nella salda “messa a disposizione” del sodalizio, con la consapevolezzache la stabilità del rapporto instaurato contribuisce all’operatività dell’associazione.Si è infatti persuasivamente affermato che «in tema di associazione con finalità diterrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico, di cuiall'art. 270-bis cod. pen., la condotta di partecipazione è riferibile a colui che sitrovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativodel sodalizio, tale da implicare, più che uno “status” di appartenenza, un ruolodinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato “prende parte” alfenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento deicomuni fini criminosi» (Sez.2, n. 25452 del 21/02/2017, Beniamino e altri, Rv.270171).Essa può anche alternativamente modellarsi come partecipazione “esterna”all’associazione, secondo le forme del concorso eventuale ex art. 110 cod. pen.,laddove il soggetto attivo del reato non faccia parte dell’associazione, ma forniscaun contributo, plurimo o una tantum, che si palesi rilevante per la vitalità, laconservazione o per il rafforzamento dell’attività dell’associazione. Si è di recentepuntualizzato, invero, che il concorso esterno nel delitto di associazione con finalitàdi terrorismo o di eversione dell'ordine democratico postula che l'agente, noninserito organicamente nella struttura associativa, non si limiti ad unamanifestazione unilaterale di adesione alle finalità che essa persegue, ma operipur sempre nell'ambito di una relazione di natura bilaterale con il gruppo criminaleed apporti un contributo volto a soddisfare specifiche esigenze di esso (Sez. 6, n.2076 del 09/10/2024, Zouabi, Rv. 287513; v. anche Sez. 1, n. 1072 del11/10/2006, P.G. in proc. [OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv. 235290).2.2. Con particolare riferimento all’aspetto del “finanziamento” – che interessala vicenda condotta all’attenzione del collegio – la L. n. 153 del 2016 ha introdottol’art. 270-quinquies.1 cod. pen., intitolato «Finanziamento di condotte con finalitàdi terrorismo», il quale punisce, al primo comma, «Chiunque, al di fuori dei casidi cui agli articoli 270-bis e 270-quater.1, raccoglie, eroga o mette a disposizionebeni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parteutilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cuiall'articolo 270-sexies […] indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi perla commissione delle citate condotte».In virtù della clausola di riserva dell’incipit della norma incriminatrice chepermette di definirne la natura sussidiaria («al di fuori dei casi di cui agli articoli270-bis…»), il soggetto attivo di tale ipotesi delittuosa non partecipa in alcunaforma ad un’associazione terroristica e neppure vi concorre ab extrinseco; la suacondotta, nella materialità e per il coefficiente psicologico, non è proiettatasull’associazione e non rappresenta un apporto al mantenimento in vitadell’associazione, ma è strumentale al sovvenzionamento di singole attivitàterroristiche, che siano, o meno, riconducibili ad un sodalizio criminoso.2.3. Il paradigma delle norme incriminatrici in disamina – art. 270-bis, anchenella forma estesa all’istituto di creazione giurisprudenziale del concorso esterno,ed art. 270-quinquies.1 cod. pen. – riguarda in ogni caso reati di pericolo presuntood astratto, caratterizzati da un’accentuata anticipazione della soglia dellapunibilità, ed ai fini della loro integrazione non è richiesta la realizzazione deglieventi di danno costituiti dagli atti di terrorismo, ma la sola “messa in pericolo”dell’interesse tutelato, che è ricavabile dalla rispettiva natura plurioffensiva, intesacome potenziale compromissione sia della vita e dell'incolumità delle vittime, siadella libertà di autodeterminazione degli [OSCURATO:PERSONA] e delle organizzazioni internazionali(Sez. 5, n. 75 del 18/07/2008, P.G. in proc. Laaagoub e altri, Rv. 242355), in lineacon la definizione di «condotte con finalità di terrorismo» di cui all’art. 270-sexiescod. pen.Anzi, osserva il Collegio, mentre l’art. 270-bis comma 1 cod. pen. recal’indicazione generale, tra le forme alternative di “partecipazione” associativa dirilievo penale, della condotta di colui che “finanzia” il sodalizio che si proponga ilcompimento di atti con finalità di terrorismo, l’art. 270-quinquies.1 cod. pen.contiene un’importante specificazione esegetica della locuzione e chiarisce che,per «finanziamento di condotte con finalità di terrorismo», si deve intendere ilcomportamento di chi «raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, inqualunque modo realizzati, destinati ad essere in tutto o in parte utilizzati per ilcompimento» di atti finalizzati al terrorismo, arretrando, in tal guisa, la soglia dellapunibilità anche alla semplice “raccolta” o “messa a disposizione” di denaro o dibeni funzionali a tale scopo ed ampliando il ventaglio delle attività preparatorieritenute idonee a raggiungere il grado di pericolosità sufficiente al perfezionamentodel reato.Nella comparazione tra le due norme penali risalta la distinzione attinente allaperimetrazione dell’oggetto dell’attività criminale e del “focus” che deve guidarel’elemento soggettivo del reato. Nella tipicità delineata dall’art. 270-bis cod. pen.spicca l’intenzione del legislatore di punire il “finanziamento” di un’associazioneche si “proponga” il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo, conciò estendendosi il rimprovero alle forme di sostegno economico del gruppoassociato in quanto tale, con la consapevolezza che quest’ultimo annovera, tra isuoi scopi, quello di realizzare atti di terrorismo; di tal che non è richiesto che ilpartecipe dell’associazione debba e voglia finanziare un singolo atto terroristico.Nel testo normativo modellato dall’art. 270-quinquies.1 cod. pen., invece, illegiferante ha concentrato la propria attenzione su qualsiasi forma difinanziamento specificamente destinata ad essere, in tutto o in parte, “utilizzata”per il compimento di azioni terroristiche.Dirimente rimane comunque la già menzionata clausola di riservadeterminata, con la quale il legislatore ha ricondotto i rapporti tra le due normeincriminatrici all’alveo del concorso apparente ed assegnando la precedenza allafattispecie associativa, con la conseguenza che il partecipe al sodalizio terroristicorisponde del reato di cui all’art. 270-bis cod. pen. quale che sia il vincolo dallostesso apposto ai finanziamenti che ha operato in favore dell’associazione, sempreche, come già ricordato, in ogni caso egli sia consapevole delle finalità terroristicheperseguite dalla stessa.Merita di essere ricordato, a conferma della volontà convenzionale ed internadi anticipare la protezione del bene giuridico, quanto stabilito dalla Direttiva UE2017/541 sulla lotta contro il terrorismo, che ha sostituito la Decisione Quadro2002/475/GAI. L’art. 4 stabilisce che integra «partecipazione alle attività di ungruppo terroristico» anche la fornitura di «mezzi materiali […] tramite qualsiasiforma di finanziamento delle sue attività nella consapevolezza che talepartecipazione contribuirà alle attività criminose del gruppo terroristico» e l’art. 11– dedicato al «Finanziamento del terrorismo» – prevede, al paragrafo primo, che«[OSCURATO:PERSONA] membri adottano le misure necessarie affinché siano punibili come reato,se compiute intenzionalmente, la fornitura o la raccolta di capitali, in qualsiasimodo, direttamente o indirettamente, con l’intenzione che tali capitali sianoutilizzati, o nella consapevolezza che saranno utilizzati, in tutto o in parte, percommettere o per contribuire alla commissione di uno dei reati di cui agli articolida 3 a 10» e al paragrafo secondo che «Qualora il finanziamento del terrorismo dicui al paragrafo 1 del presente articolo riguardi uno dei reati di cui agli articoli 3,4 e 9 (che riguardano i reati di terrorismo, i reati riconducibili a un gruppoterroristico e i viaggi a fini terroristici, n.d.r.) , non è necessario che i capitali sianoeffettivamente utilizzati, in tutto o in parte, per commettere o per contribuire allacommissione di uno di tali reati, né occorre che l’autore sia a conoscenza del reatoo dei reati specifici per i quali saranno utilizzati».L’art. 1 lett. d) del d. lgs. 22 giugno 2007 n. 109 sancisce che costituisce«finanziamento del terrorismo: qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, allafornitura, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodiao all'erogazione di fondi e risorse economiche, in qualunque modo realizzata,destinati ad essere, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzatiper il compimento di una o più condotte con finalità di terrorismo, secondo quantoprevisto dalle leggi penali, ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi edelle risorse economiche per la commissione delle condotte anzidette».2.4. La fattispecie di cui all’art. 270-bis cod. pen. è a dolo specifico (Sez.5, n.2843 del 22/11/2013, dep. 2014, Legori, n.m.), ed è necessario che tutti icompartecipi, “interni” al consesso associativo, siano animati dalla medesima,particolare ed aggiuntiva finalità, in altre parole da consapevolezza e volontàprotese al perseguimento della peculiare finalità di terrorismo che connotal’organizzazione; non è richiesto che quest’ultima sia l’”unica” finalità (non èpreteso, cioè, trattarsi di “dolo esclusivo”), perché un fine particolare può essereaffiancato anche da altri obbiettivi, diversi da quello terroristico strettamenteinteso. È necessaria, in conclusione, la consapevolezza che l’associazione di cui sifaccia parte abbia, tra i propri condivisi scopi, anche quello del compimento di attiterroristici.E, qualora l’apporto del singolo si atteggi nelle forme del concorso “esterno”,od eventuale, nel reato associativo, le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 16del 05/10/1994, Demitry, in motivazione), hanno già chiarito che, nelle fattispecie(anche) a dolo specifico, «la sussistenza del reato richiede che almeno uno deiconcorrenti agisca per quella particolare finalità richiesta dalla normaincriminatrice; occorre peraltro che il concorrente privo del dolo specifico siaconsapevole che altro concorrente agisca con il richiesto elemento soggettivo;(...). In coerenza con gli orientamenti della teoria della fattispecie plurisoggettivaeventuale, si deve ammettere la possibilità che la specifica intenzione sussista incapo ad un soggetto diverso dall'esecutore».La distinzione interpretativa è declinazione del più generale principio di dirittoin virtù del quale, ai fini della configurabilità, sul piano soggettivo, del concorsoesterno nel delitto associativo non si richiede, in capo al concorrente, il dolospecifico proprio del partecipe, dolo che consiste nella consapevolezza di far partedell'associazione e nella volontà di contribuire a tenerla in vita e a farleraggiungere gli obiettivi che si è prefissa, bensì quello generico, consistente nellacoscienza e volontà di dare il proprio contributo al conseguimento degli scopidell'associazione (Sez. U n. 30 del 27/09/1995, Mannino, Rv. 202904).2.5. Quanto alla natura di associazione terroristica, i recenti approdi dellagiurisprudenza di questa Corte hanno chiarito che essa si ricava non solodall'inclusione dell'organizzazione negli elenchi di associazioni terroristiche stilatidagli organismi sovranazionali, ma anche dalla disamina del concreto manifestarsidell'organizzazione stessa alla stregua degli indici descrittivi fattuali indicatidall'art. 270-sexies cod. pen. (Sez. 6, n. 32712 del 11/07/2024, Yaeesh, Rv.286860; Sez. 5, n. 10380 del 07/02/2019, Koraichi, Rv. 277239 - 01; fattispeciein tema di riconoscimento dell'IS' come associazione terroristica operante in unadimensione spaziale globale, che si avvale di strutture dislocate in vari paesi,protesa all'affermazione della “jihad globale” e finalizzata a commettere atti diviolenza stragista per destabilizzare i pilastri degli ordinamenti costituzionali degliStati e per attentare, in maniera indiscriminata e imprevedibile, alla vita edintegrità delle persone).È rilevante dunque l’accostamento interpretativo che, in armonia con lagiurisprudenza di legittimità (cfr. anche mass. conf.: Sez. 5, n. 39545 del04/07/2008, Ciise, Rv. 241730 – 01; Sez. 1, n. 1072 del 11/10/2006, dep. 2007,[OSCURATO:PERSONA] ed altri, Rv. 235288 - 01), sottolinea la centralità del dispostodell’art. 270-sexies, cod. pen. che cataloga le condotte «con finalità di terrorismo»come quelle che «per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno adun Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo diintimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazioneinternazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto odestabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali,economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché lealtre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo daconvenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia». La normad’interpretazione autentica, nell'ultima parte, per descrivere le «altre condotteterroristiche», rinvia dunque alle definizioni delle convenzioni o di altre normeinternazionali vincolanti per l'Italia. Sul punto, in particolare, Sez. 1, n. 1072 del11/10/2006, dep. 17/01/2007, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235288 – 01, ha osservato,in motivazione, che l'ultima parte dell'art. 270-sexies rinvia alle convenzioniinternazionali e dunque alle due fonti principali, quali la Convenzione di [OSCURATO:PERSONA] 1999, deliberata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite per contrastare ilfinanziamento del terrorismo – che all’art. 2 ha sancito che «Commette un reatoai sensi della presente Convenzione chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente oindirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisce o raccoglie fondi conl'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati,integralmente o parzialmente, al fine di compiere […] (b) qualsiasi altro atto direttoa causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra personache non ha parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di talegoverno o un'organizzazione internazionale a compiere o a astenersi dal compierequalcosa»; - e la Decisione quadro 2002/475/GAI dell'Unione Europea, primamodificata dalla Decisione quadro 2008/919/GAI e poi sostituita dalla più recenteDirettiva 2017/541/UE, che all’art.3, § 1, ha stabilito che «[OSCURATO:PERSONA] membriadottano le misure necessarie affinché siano considerati reati di terrorismo iseguenti atti intenzionali, definiti reati in base al diritto nazionale che, per la loronatura o per il contesto in cui si situano, possono arrecare grave danno a un paeseo a un’organizzazione internazionale, quando sono commessi con uno degli scopielencati al paragrafo 2»; ed il § 2 ha previsto che tali scopi consistano nel: «a)intimidire gravemente la popolazione; b) costringere indebitamente i poteripubblici o un’organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiereun qualsiasi atto; c) destabilizzare gravemente o distruggere le strutture politiche,costituzionali, economiche o sociali fondamentali di un paese o diun’organizzazione internazionale».Al di là dei dettagli definitori, e per quanto di interesse per il presentescrutinio, certo è che le fonti internazionali così individuate convergono sullacaratteristica distintiva degli atti di terrorismo, individuata nella"depersonalizzazione della vittima" in ragione del normale anonimato dellepersone colpite dalle azioni violente, il cui vero obiettivo è costituito dal fine diseminare indiscriminata paura nella collettività e di costringere un governo oun'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere undeterminato atto (così Sez. 5, n. 26860 del 29/02/2024, Chadad e altro, n.m.;Sez. 1, n. 1072 del 2006, cit.).Sez. 1, [OSCURATO:PERSONA] ha chiarito che la definizione dell'art. 270-sexies cod.pen. – proprio per il carattere “aperto” assunto dalla norma nell’ultimo inciso, cherinvia esplicitamente alle fonti internazionali vincolanti per l’Italia - deve esserecoordinata con quella della menzionata Convenzione del 1999, resa esecutiva nelnostro Paese con la L. n. 7 del 2003, e che, di riflesso, gli elementi costitutivi dellecondotte con finalità di terrorismo - indicati dalle norme nazionali sulla scorta dellaDecisione quadro dell'Unione Europea - devono essere integrati facendoriferimento anche alle previsioni della citata convenzione. Deve trarsene ilcorollario che dall'integrazione della normativa interna con l'anzidetta fonteinternazionale deriva che la finalità di terrorismo è altresì configurabile quando lecondotte siano compiute nel contesto di conflitti armati — qualificati tali dal dirittointernazionale anche se consistenti in guerre civili interne — e siano rivolte controcivili o contro persone non attivamente impegnate nelle ostilità, con l'esclusione,perciò, delle sole azioni dirette contro i combattenti, che restano soggette alladisciplina del diritto internazionale umanitario.Possono dunque ricondursi ad “atti terroristici” anche gli atti di violenzacompiuti nel contesto di conflitti armati rivolti contro un obiettivo militare, quandole peculiari e concrete situazioni fattuali facciano apparire certe ed inevitabili legravi conseguenze in danno della vita e dell'incolumità fisica della popolazionecivile, contribuendo a diffondere nella collettività paura e panico (Sez. 1, n. 1072del 2006, [OSCURATO:PERSONA], cit.; da ultimo, Sez.5, n. 26860 del 29/02/2024,Chadad e altro, n.m., cit. ); e poiché «ai fini della legge penale, la finalità diterrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Statoestero, un'istituzione e un organismo internazionale» (art. 270-bis, comma 3, cod.pen.), costituiscono atti terroristici verso uno Stato estero le condotte violente che,pur nel contesto di conflitti armati, siano rivolte contro la popolazione civilepresente in territori che, in base al diritto internazionale, devono ritenersiillegittimamente occupati (Sez.6, n. 32712 del 11/07/2024, cit.).2.6. Non vale a scriminare la colorazione terroristica dell’azione l’inserimentodi omicidi ed attentati ai danni della popolazione civile in una strategiaessenzialmente militare, quand’anche di sopraffazione del nemico usurpatore,come nel caso della reazione “ritorsiva” palestinese all’occupazione dei propriterritori da parte di [OSCURATO:PERSONA], dal momento che l'atto terroristico è compatibile - allaluce della normativa internazionale ed in particolare dell'art. 2 della [OSCURATO:PERSONA] del 1999, recepita dalla L. n. 7 del 2003 - con un contesto bellico,considerato che riveste natura terroristica anche l'atto diretto contro un obiettivomilitare, quando le peculiari e concrete situazioni di fatto facciano apparire certeed inevitabili le gravi conseguenze per la vita e l'incolumità fisica della popolazionecivile, contribuendo a diffondere paura e panico nella collettività. Ne deriva che, aifini dell'individuazione della natura dell'atto incriminato, l'elemento discretivo, inun contesto bellico o di occupazione militare, non è tanto lo strumento adoperatoquanto l'obiettivo avuto di mira, di guisa che costituisce atto terroristico quello chesia in tempo di pace, sia nel corso di un conflitto armato, si diriga contro un civileo una persona che non partecipi o non partecipi più attivamente alle ostilità (Sez.5,n. 39545 del 04/07/2008, Ciise, Rv.241730).2.7. Se è vero, inoltre, che l’atto terroristico – l’obbiettivo “apice” a cui devetendere il consesso associativo de quo – si sostanzia in una grave esplosione digeneralizzata violenza, non è meno vero che la valutazione dell’apportoconcorsuale penalmente rilevante all’organizzazione che se ne prefiguri larealizzazione deve rispondere al modello dell’unitarietà del concorso e dell’atipicitàdel contributo del singolo concorrente, che si deve tradurre in unacompartecipazione, morale o materiale, idonea, anche se minima, alconseguimento del comune risultato stabilito. In altri termini, non è requisitoindefettibile che la condotta del singolo sia (o sia stata) direttamente strumentaleal compimento dell’aggressione intimidatoria, ma è necessario che essa sia (opossa essere) utile ad agevolarne la realizzazione anche con azioni di supporto,rappresentate dalla fornitura di mezzi, generi alimentari, presidi sanitari, servizilogistici funzionali al conseguimento (anche) dello scopo terroristico. Il caratterecomposito della natura e del grado del contributo generato si rivela tanto piùconfacente a configurare una forma di concorso penalmente rilevante ove sidiscetti di una condotta di partecipazione ad un’associazione criminosa o afattispecie strutturate come reato di pericolo presunto, in cui la punibilità siaancorata al perfezionamento di mere condotte preparatorie, come, appunto e perquel che si è detto, quella associativa regolata dall’art. 270-bis cod. pen. (al paridella più generale figura di associazione per delinquere di cui all’ art. 416 cod.pen.), ovvero quella disciplinata dall’art. 270-quinquies.1 cod. pen.In questa direzione si è già posta la giurisprudenza di questa Corte, che haritenuto che anche un’attività di sostegno compiuta dagli appartenenti ad una“cellula” che faccia capo ad un più ampio organismo dotato di obbiettivi terroristici,dunque di aiuto e di assistenza a coloro che siano demandati alla sua operatività“militare”, ben possa integrare il delitto di partecipazione ad un'associazione confinalità di terrorismo anche internazionale (Sez.5, n. 10380 del 07/02/2019,Koraichi, Rv.277239; Sez.5, n. 2651 del 08/10/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265925 ein motivazione). Tale partecipazione, in altre parole, può concretarsi anche2006, n. 30824, Tartag, Rv. 234182), strumentali e di supporto logistico all’attivitàdell’associazione che, inequivocabilmente, rivelino l’inserimento del singolonell’organigramma del sodalizio (così Sez. 1, n. 1072 del 2006, cit.).Anche l’adesione ideologica, dunque non isolata, né fine a sé stessa (exmultis, Sez. 6, n. 14503 del 19/12/2017, dep. 2018, Messaoudi, Rv. 272730; Sez.1, n. 22719 del 22/3/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256489; n. 30824 del 15/6/2006, Tartag,Rv. 234182; Sez. 1, 11/05/2000, P.G. in proc. Paiano e altri, Rv.216253), puòcostituire significativo indicatore di internità all’associazione con finalità diterrorismo internazionale, ove si traduca in seri propositi criminali volti a realizzareuna delle finalità associative, senza che sia necessario, data la natura di reato dipericolo astratto, l’inizio della materiale esecuzione del programma criminale (Sez.2, n. 14704 del 22/04/2020, Bekaj, Rv.279408; nello stesso senso, Sez. 2, n.7808 del 04/12/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278680; Sez.5, n. 8891 del 18/12/2020,Lutumba, Rv.280750; Sez. 2, n. 24994 del 25/05/2006, Bouhrama, Rv. 234345;Sez. 2, n. 669 del 21/12/2004, Ragoubi e altri, Rv. 230431). In altri termini, anchela condotta di propaganda ed apologia può varcare i confini della partecipazionepunibile ove si fonda con altri connotati di materialità ed oggettività, ravvisabilinel comportamento tenuto dai sodali (Sez. 2, n. 22163 del 21/02/2019, PG c/AntarHakim, Rv. 276065).2.8. Con particolare riferimento alle forme di manifestazione del terrorismointernazionale di natura latamente “jihadista”, proprio per le sue ramificazioniglobalizzate e planetarie, si è opportunatamente osservato che non possonoessere traslati, con automatismo, i medesimi criteri interpretativi propri delleassociazioni criminali e sovversive nazionali e di tipo stanziale, con la conseguenzache perdono di consistenza i principi della notorietà o consapevolezza bilaterale edella reciproca integrazione e diretta interrelazione tra coloro che rivestono ruoliapicali e i militanti, che possono essere sparsi ed operanti, con compiti variegatied eterogenei, in diversi Paesi. In altri termini, è sufficiente che l'azione del singolosi innesti nella struttura organizzata, di modo che esista un contatto operativo, unlegame, anche flebile, ma concreto, tra il singolo e l'organizzazione che, in talmodo, abbia consapevolezza, anche soltanto indiretta, dell’adesione da parte delsoggetto agente (Sez.6, n. 14503 del 19/12/2017, P.M. in proc. Messaoudi,Rv. 272730, cit.; Sez. 5, n. 8891 del 18/12/2020, Lutumba, cit.).In detto contesto l'affiliazione e la partecipazione, nel rispetto delleimprescindibili garanzie discendenti dal principio di offensività, devono esserevalutate secondo parametri che valorizzino la specificità del fenomeno e colganoadeguatamente, in relazione ai casi concreti, il superamento della soglia di messain pericolo dei beni tutelati dalla norma di cui all'art. 270-bis cod.pen. (così Sez.2, n. 22163 del 21/02/2019, PG c/ AntarHakim, cit.).Nel medesimo solco, Sez. 6, n. 46308 del 12/07/2012, Chabchoub e altri, Rv.253944, ha chiarito che il reato è perfetto anche in presenza di un sodalizioconnotato da strutture organizzative “cellulari” o “a rete”, in grado di operarecontemporaneamente in più Paesi, anche in tempi diversi e con contatti fisici,telefonici ovvero informatici anche discontinui o sporadici tra i vari gruppi in rete,che realizzi anche una sola delle condotte di supporto funzionale all'attivitàterroristica di organizzazioni riconosciute ed operanti come tali, tra le qualipossono essere annoverate quelle volte al proselitismo, alla diffusione didocumenti di propaganda, all'assistenza agli associati, o, appunto, alfinanziamento (nello stesso senso, Sez.2, n.38208 del 27/04/2018, Wakas, n.m.).3. Il primo motivo, con cui si censura la mancata assunzione della consulenzastorica a firma della d.ssa [OSCURATO:PERSONA] in ordine al movimento Hamas e allecharities, è infondato.Tale consulenza rientra nell’ambito della consulenza tecnica fuori dei casi diperizia disciplinata dal codice di rito tra i mezzi di prova.3.1. L’art. 233 cod. proc. pen. prevede che, quando non sia stata dispostaperizia, in ogni stato e grado del procedimento le parti possono nominare propriconsulenti tecnici, i quali sono abilitati ad esporre il loro parere al giudice anchepresentando memorie a norma dell’art. 121 cod. proc. pen. L’ipotesi dellaconsulenza tecnica fuori dei casi di perizia è stata introdotta dal codice di rito del1988 al fine di consentire alle parti di avvalersi di un contributo esterno qualificatoper la soluzione di quesiti tecnici da sottoporre al giudice, anche allo scopo divalutare la convenienza di disporre perizia.Diversamente da quanto previsto dall’art. 220 con riguardo alla perizia, il cuioggetto consiste nello svolgimento di indagini, nell’acquisizione di dati ovalutazioni che richiedono competenze tecniche scientifiche o artistiche, l’art. 233circoscrive l’attività del consulente di parte – nel caso in cui non sia stata dispostaperizia – a quella di rendere un parere e stabilisce al comma 1-bis dell’art. 233,che il giudice può autorizzarlo ad esaminare le cose sequestrate, ad intervenirealle ispezioni e ad esaminare l’oggetto di quelle alle quale non è intervenuto.Coerente con tale attività è anche lo strumento attraverso cui i risultanti di taleart. 121 cod. proc. pen.Da ciò emerge che, nell’ipotesi prevista dall’art. 233, al consulente di partenon è consentito addurre elementi diversi ed ulteriori rispetto a quelli già acquisiti,essendo a tale scopo predisposto il diverso strumento delle indagini difensive,disciplinato dagli artt. 391-bis e ss. cod. proc. pen.La consulenza di parte si deve pertanto sostanziare in un parere e non in unautonomo accertamento tecnico, atteso che, diversamente, essa si risolverebbenella non consentita modifica della piattaforma cognitiva del giudice, ampliata inviolazione delle regole del contraddittorio sulla prova. Questa Corte di legittimitàha al riguardo affermato che il parere, che il consulente tecnico di parte abbiarassegnato in una memoria, è acquisibile secondo le forme di cui all'art. 121 cod.proc. pen. solo quando si limiti ad esporre argomentazioni di carattere tecnico sulsignificato probatorio di dati processuali già presenti in atti, e non anche quando,trasmodando in una vera e propria consulenza tecnica, sia volto ad introdurre ingiudizio un autonomo accertamento, idoneo, come tale, ad eludere le regole delcontraddittorio sulla prova (Sez. 1, n. 29845 del 19/06/2018, dep. 2019, Raeli,Rv. 276494 - 01).3.2. Venendo ad esaminare la questione posta dalla difesa in ordine allaaffermata inammissibilità della “consulenza storica” redatta dalla d.ssa PaolaCaridi, osserva il Collegio come dalla sua lettura emergano plurime criticità. Purdando atto della senz’altro approfondita conoscenza che la consulente di partedimostra della storia palestinese e di quella dell’organizzazione di Hamas, nonrisulta che ella abbia competenze scientifiche come storica, tali da poterlaqualificare come consulente storico, né che il metodo utilizzato per redigerla possaqualificarsi come scientifico. Vale al riguardo il costante insegnamento dellagiurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di prova scientifica, il giudiziodi attendibilità di una teoria deve tener conto degli studi che la sorreggono e dellebasi fattuali sui quali sono condotti, dell’ampiezza, della rigorosità e dell’oggettivitàdella ricerca, del grado di sostegno che i fatti accordano alla tesi, della discussionecritica che ha accompagnato l’elaborazione dello studio e delle opinioni dissonantiche si siano eventualmente formate, dell’attitudine esplicativa dell’elaborazioneteorica, del grado di consenso che la tesi raccoglie nella comunità scientifica,nonché dell’autorità e dell’indipendenza di chi ha effettuato la ricerca (Sez. 5, n.1801 del 16/11/2021, dep. 2022, Riccardi, Rv. 282545 - 01). In sostanza, devonorisultare adeguatamente documentati sia la base scientifica dell’indagine, conriguardo ai criteri oggettivi seguiti, alle fonti utilizzate e ai riscontri fattualirinvenuti, sia le caratteristiche di professionalità, qualificazione e indipendenza dichi ne è l’autore.Tutto ciò difetta nel caso di specie.3.3. La relazione depositata dalla difesa introduce una serie di fatti,accadimenti e circostanze che, oltre ad arrestarsi a circa dieci anni dalle vicendeoggetto del presente procedimento, esulano dal materiale acquisito nello stesso evengono dati per accertati senza che siano indicate le relative fonti, se non in mododel tutto generico. Essa, pertanto, non solo è priva del rigore metodologico chedeve caratterizzare l’indagine scientifica, ma determina altresì una non consentitaespansione della piattaforma cognitiva del giudizio. A ciò si aggiunga che da talemateriale irritualmente introdotto nel procedimento, la consulente di parte traeconclusioni che vanno ben oltre accertamenti di carattere storico, spingendosi adesprimere valutazioni giuridiche sulla qualificabilità di Hamas come associazioneterroristica e sul ruolo svolto dalle associazioni di beneficenza situate a Gaza eall’estero nel finanziamento di tale attività.È pertanto corretta l’affermazione con cui il Tribunale del riesame ha esclusol’ammissibilità della “consulenza storica” della d.ssa [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che la stessaconteneva «valutazioni in fatto e diritto spettanti all’Autorità giudiziaria». La difesanon si è confrontata con tale motivazione, la quale, pur se sintetica, risultaineccepibile, in quanto coglie esattamente il reale contenuto della relazione, che,lungi dall’esprimere un parere tecnico-scientifico, sconfina nell’ambito dell’attivitàdi qualificazione giuridica dei fatti riservata al giudice.4. Il secondo motivo è fondato.Il ricorrente ha censurato l’inutilizzabilità delle cd. “fonti aperte” richiamatedal Tribunale del riesame, deducendone la decisività ai fini dell’adozione delprovvedimento impugnato.Il ricorrente ha censurato l’inutilizzabilità delle cd. “fonti aperte” richiamatedal Tribunale del riesame, deducendone la decisività ai fini dell’adozione delprovvedimento impugnato.4.1. L’espressione “fonti aperte” è utilizzata anche in giurisprudenza perdefinire le informazioni accessibili a chiunque. Si tratta di informazioni reperibiliil web. Ed in tal senso la possibilità di acquisire documenti e dati informaticireperibili in rete è espressamente prevista dall’art. 234-bis cod. proc. pen.Tuttavia, la circostanza che l’informazione sia liberamente fruibile nonequivale ad ammettere la sua utilizzabilità nel processo. Innanzitutto, è daescludere che la piena accessibilità ad una vasta platea di soggetti – come avvieneappunto nel caso di notizie reperibili in rete – consenta di per sé di ricondurre lanotizia al “fatto notorio”. Tale, invero, è solo il fatto che non richiede, pure in temadi valutazione indiziaria, la verifica del probandum, vale a dire ogni dato che puòessere facilmente asseribile perché corrispondente a cognizioni comuni, storiche ode rerum natura (Sez. 6, n. 14838 del 16/12/2024, dep. 2025, Filippone, Rv.287971 – 01; Sez. 2, n. 4951 del 17/01/2017, Kunst, Rv. 269079 – 01, inmotivazione; Sez. 6, n. 4401 del 16/11/1994, dep. 1995, Merola, Rv. 200665); ènecessario, in altri termini, che si tratti, sostanzialmente, di un fatto acquisito alleconoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire incontestabile.Si deve poi escludere che siano utilizzabili nel processo le fonti aperte“indefinite”, vale a dire quella massa di notizie indistinte, o comunque riportatesenza riferimento alla provenienza, acquisibili nel web. Tali notizie, che in rete benpossono consistere anche nella «opinione personalissima di una singola persona(a prescindere dalle sue effettive capacità elaborative del pensiero)», la quale «hala stessa accessibilità di un report scientifico di elevato livello», porta a considerarela categoria in esame come l’evoluzione non già della categoria del “fatto notorio”,quanto piuttosto l’evoluzione di quella delle “voci correnti nel pubblico” (Sez. 6, n.14838 del 16/12/2024, cit.).La giurisprudenza di legittimità ha affermato che il giudice può porre afondamento della propria decisione unicamente materiale probatorio, acquisito incontraddittorio, del quale sia accertata la provenienza e che, quando contiene datiscientifici o elementi tecnici, promani da fonti autorevoli, certificate e comunquesottoposte al necessario vaglio di affidabilità, che si ottiene mediante il metododialettico processuale del contraddittorio che deve trovare puntuale riscontro neipassaggi logici della motivazione dei provvedimento giudiziario (Sez. 1, n. 24117del 19/04/2024, Sciortino, Rv. 286673 – 01, in motivazione). Si è perciò ritenutoche le cd. "fonti aperte", reperibili anche tramite la rete, possono costituire soloun parametro con cui valutare l’impiego di massime di esperienza o profili attinentia fatti notori non oggetto di contestazione e, comunque, non riguardantil’imputazione (Sez. 4, n. 21310 del 26/04/2022, Rv. 283314), nonché quelleinformazioni rese accessibili a tutti e chiaramente individuabili, grazie soprattuttoalla rete internet, quali, ad es., «documenti normativi e non di istituzioni, nazionalie estere, un listino prezzi, l’esistenza di una notizia giornalistica ben individuata(non la sua veridicità), valori di borsa, cambio valute, distanze stradali,accadimenti noti e incontroversi» (Sez. 6, n. 14838 del 16/12/2024, cit.).4.2. Il Tribunale del riesame non si è attenuto a tali principi.Dopo aver escluso l’utilizzabilità dei documenti siglati “AVI” di provenienzaisraeliana, l’ordinanza impugnata ha ricostruito il quadro indiziario a caricodell’indagato sulla base delle conversazioni intercettate, sui dati rinvenuti sulserver dell’associazione, nonché su “fonti aperte”.Queste ultime sono state più volte richiamate con riguardo a plurimi profili, ein particolare per affermare che: i) la vocazione estera di Hamas, che coinvolgenella sua attività soggetti operanti all’estero (p. 16 dell’ordinanza impugnata); ii)Hamas si avvale come «canale di finanziamento degli enti di beneficenza efondazioni della Fratellanza musulmana» (pag. 17); iii) [OSCURATO:PERSONA], uno deifondatori di ABSPP e suo referente a Gaza, appartiene ad Hamas, avendo ricopertoil ruolo di ministro del governo palestinese (pag. 22); iv) Hannoun MohammadMahmoud Ahmed, referente di ABSPP, ha presenziato alla cerimonia celebrativadell’accordo che aveva portato alla liberazione del soldato Shalit rapito da Hamas,alla presenza di membri di tale organizzazione (p. 24); v) l’associazione Rowad(finanziata da ABSPP) è riferibile ad Hamas (p. 41).Il richiamo a tali fonti è tuttavia assolutamente generico e indefinito, dalmomento che il Tribunale si è limitato ad evocare indistinte “fonti aperte”, senzaspecificare quali fossero (la testata giornalistica da cui ha attinto la notizia, reportpresenti su siti istituzionali e quali, pubblicazioni scientifiche sul tema) e senzavalutarne specificamente l’attendibilità.Tale conclusione vale anche con riferimento ai due video e alla fotografia incui compare l’indagato, estrapolati dalla piattaforma Facebook cui l’ordinanzaimpugnata ha fatto riferimento, delle quali la difesa ha contestato l’attendibilitàdal momento che non sono state fornite specificazioni sulla data e l’orario, né sullemodalità di estrazione del materiale, né era stato allegato il link per poterviaccedere.Ne consegue che la mancata specificazione delle fonti utilizzate e della loroqualità ne preclude la possibilità di utilizzazione.5. Ciò comporta l’annullamento sul punto dell’ordinanza impugnata con rinvioper nuovo giudizio al Tribunale di Genova.I giudici del rinvio, nel rispetto delle coordinate così tracciate, dovrannopertanto procedere ad una rivisitazione complessiva del thema probandum,avendo cura di selezionare provenienza, portata ed attendibilità delle cc.dd. fontiaperte; qualora le fonti aperte siano in tutto o in parte abbandonate, se sussistanoaltri elementi indiziari, processualmente utilizzabili ed autonomi rispetto alle fontiaperte tralasciate, sufficienti a fondare la medesima decisione; esprimersi, neilimiti del sindacato richiesto al Tribunale del riesame nella fase cautelare, sullarispondenza delle attività delle associazioni indicate nel capo d’incolpazioneprovvisoria agli elementi costitutivi del reato contestato e, con particolareriferimento al ruolo partecipativo del ricorrente, se ricorrano elementi appagantidella consapevolezza, da parte sua, delle finalità (anche) terroristiche delleoperazioni di finanziamento oggetto dell’attività delle associazioni; se ilfinanziamento di atti di terrorismo transiti per Hamas e se il fenomeno Hamas siaindividuabile come movimento animato da scopi in tutto o in parte terroristici;soffermarsi, poi, sulla attività delle charities più volte menzionate neiprovvedimenti cautelari, chiarendo se queste ultime rappresentino mero“schermo” fittizio del finanziamento di atti terroristici; ovvero se, qualora lecharities siano invece esistenti ed impegnate nel settore del welfare per conto diHamas o gestito da Hamas, tale settore sia comunque funzionale, in tutto o inparte, al compimento degli obiettivi terroristici della stessa Hamas. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale diGenova. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così deciso l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]