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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32225/2026

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il 20/10/1979 avverso la sentenza del 04/11/2025 della CORTE APPELLO di ANCONA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile, nelle conformi sentenze di merito, del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, per avere illecitamente detenuto e trasportato grammi 50 di cocaina.

Rilevato che l'imputato, a mezzo del difensore, ha articolato i seguenti motivi di doglianza:

1. Violazione di legge in relazione all'art. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen.; vizio di motivazione con riferimento al diniego della c.d. continuazione esterna con il reato di cui alla sentenza n. 864/2023;

2. Violazione degli artt. 132 e 133 cod. pen.; vizio di motivazione in ordine alla quantificazione della pena base per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90;

3. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della contestata recidiva specifica ed infraquinquennale.

Considerato, quanto al primo motivo di ricorso, che la Corte di merito, con adeguata motivazione, sia pure stringata, ha sottolineato l'inesistenza in atti di elementi suscettibili di rivelare un'anticipata e unitaria ideazione dei reati per i quali è stata avanzata richiesta di continuazione, all'uopo evidenziando il decorso di un considerevole lasso di tempo - oltre un anno - dalla commissione del precedente reato e la inesistenza in atti di circostanze atte a dimostrare lo stato di tossicodipendenza dell'imputato, elemento indicativo, secondo la prospettazione difensiva, della originaria unitaria ideazione dei fatti reato.

Considerato che le doglianze prospettate dalla difesa sul punto sollecitano una non consentita rivalutazione degli apprezzamenti espressi dai giudici di merito, insindacabili in questa sede, in quanto pertinenti al tema che occupa e non manifestamente illogici.

Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che il profilo riguardante la determinazione della pena base è sostenuto da conferente motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza la gravità del fatto - in ragione del rilevante quantitativo di stupefacente trasportato, dal quale potevano ricavarsi circa 208 dosi medie singole - e la negativa personalità dell'imputato, già condannato per altro fatto specifico; considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto, come nel caso in esame, di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142); considerato, quanto al diniego della disapplicazione della recidiva, che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo, avendo la Corte di merito evidenziato l'accresciuta pericolosità sociale dell'imputato, in ragione del precedente specifico dallo stesso annoverato ed in considerazione della gravità del fatto per cui è intervenuta condanna.

Rilevato che la motivazione soddisfa i principi enunciati in questa sede (Sez.

U, n. 5859 del 27/10/2011 - deo. 2012, Marciano', Rv. 251690; Sez. 6, n. 14550 del 15/03/2011, Bouzid, Rv. 250039 - 01).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
il 20/10/1979 avverso la sentenza del 04/11/2025 della CORTE APPELLO di ANCONA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile, nelle conformi sentenze di merito, del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, per avere illecitamente detenuto e trasportato grammi 50 di cocaina. Rilevato che l'imputato, a mezzo del difensore, ha articolato i seguenti motivi di doglianza: 1. Violazione di legge in relazione all'art. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen.; vizio di motivazione con riferimento al diniego della c.d. continuazione esterna con il reato di cui alla sentenza n. 864/2023; 2. Violazione degli artt. 132 e 133 cod. pen.; vizio di motivazione in ordine alla quantificazione della pena base per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90; 3. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della contestata recidiva specifica ed infraquinquennale. Considerato, quanto al primo motivo di ricorso, che la Corte di merito, con adeguata motivazione, sia pure stringata, ha sottolineato l'inesistenza in atti di elementi suscettibili di rivelare un'anticipata e unitaria ideazione dei reati per i quali è stata avanzata richiesta di continuazione, all'uopo evidenziando il decorso di un considerevole lasso di tempo - oltre un anno - dalla commissione del precedente reato e la inesistenza in atti di circostanze atte a dimostrare lo stato di tossicodipendenza dell'imputato, elemento indicativo, secondo la prospettazione difensiva, della originaria unitaria ideazione dei fatti reato. Considerato che le doglianze prospettate dalla difesa sul punto sollecitano una non consentita rivalutazione degli apprezzamenti espressi dai giudici di merito, insindacabili in questa sede, in quanto pertinenti al tema che occupa e non manifestamente illogici. Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che il profilo riguardante la determinazione della pena base è sostenuto da conferente motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza la gravità del fatto - in ragione del rilevante quantitativo di stupefacente trasportato, dal quale potevano ricavarsi circa 208 dosi medie singole - e la negativa personalità dell'imputato, già condannato per altro fatto specifico; considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto, come nel caso in esame, di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142); considerato, quanto al diniego della disapplicazione della recidiva, che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo, avendo la Corte di merito evidenziato l'accresciuta pericolosità sociale dell'imputato, in ragione del precedente specifico dallo stesso annoverato ed in considerazione della gravità del fatto per cui è intervenuta condanna. Rilevato che la motivazione soddisfa i principi enunciati in questa sede (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011 - deo. 2012, Marciano', Rv. 251690; Sez. 6, n. 14550 del 15/03/2011, Bouzid, Rv. 250039 - 01). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M
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