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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24812/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che ne ha confermato la condanna per il delitto aggravato di furto; considerato che l'unico motivo di ricorso — che ha denunciato la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine al giudizio di equivalenza, e non anche di prevalenza, delle circostanze attenuanti generiche — è manifestamente infondato, generico e versato in fatto, in quanto: - come correttamente rilevato dalla Corte di merito, le attenuanti generiche non possono essere stimate prevalenti sulla recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale (cfr. art. 69, comma 4, cod. pen.), ritenuta nella specie; - il Giudice di appello ha comunque negato la chiesta prevalenza pure per il tramite di una motivazione congrua, che non solo ha richiamato l'assenza di ulteriori elementi rispetto a quelli posti a sostegno del riconoscimento delle attenuanti generiche (osservando, conformemente alla giurisprudenza dei legittimità, che sotto tale ultimo profilo non può venire in rilievo la scelta di definire il processo nelle forme del rito abbreviato: cfr. Sez. 3, n. 46463 del 17/09/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277271 — 01) ma ha anche evidenziato la negativa personalità dell'imputato alla luce della sua specifica condotta (cfr. p. 3 della sentenza impugnata) così indicando gli elementi che ha posto a sostegno dell'esercizio del proprio potere discrezionale, dunque qui non sindacabile (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 — 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 — 01), a fortiori in ragione del diverso apprezzamento di fatto che il ricorso propone senza neppure confrontarsi con il detto iter (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 — 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che ne ha confermato la condanna per il delitto aggravato di furto; considerato che l'unico motivo di ricorso — che ha denunciato la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine al giudizio di equivalenza, e non anche di prevalenza, delle circostanze attenuanti generiche — è manifestamente infondato, generico e versato in fatto, in quanto: - come correttamente rilevato dalla Corte di merito, le attenuanti generiche non possono essere stimate prevalenti sulla recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale (cfr. art. 69, comma 4, cod. pen.), ritenuta nella specie; - il Giudice di appello ha comunque negato la chiesta prevalenza pure per il tramite di una motivazione congrua, che non solo ha richiamato l'assenza di ulteriori elementi rispetto a quelli posti a sostegno del riconoscimento delle attenuanti generiche (osservando, conformemente alla giurisprudenza dei legittimità, che sotto tale ultimo profilo non può venire in rilievo la scelta di definire il processo nelle forme del rito abbreviato: cfr. Sez. 3, n. 46463 del 17/09/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277271 — 01) ma ha anche evidenziato la negativa personalità dell'imputato alla luce della sua specifica condotta (cfr. p. 3 della sentenza impugnata) così indicando gli elementi che ha posto a sostegno dell'esercizio del proprio potere discrezionale, dunque qui non sindacabile (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 — 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 — 01), a fortiori in ragione del diverso apprezzamento di fatto che il ricorso propone senza neppure confrontarsi con il detto iter (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 — 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così
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