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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 14383/2022

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e ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12172/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresenta- ta e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]Ottavio e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]Ottavio, elettivamente domiciliata presso il loro recapito in Roma via Ottaviano n.91; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore; - intimata - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Ca- labria, sez. staccata di [OSCURATO:PERSONA], n.3189/07/2018 depositata il 9 ottobre 2018, non notificata.

Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 25 gennaio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Cala- bria, sez. staccata di [OSCURATO:PERSONA], veniva accolto l'appello propo- sto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n.350/08/2011 del- la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], con la quale era stato accolto il ricorso proposto dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. avverso l'avviso di accertamento IRES, IRAP e IVA 2007.

2. Il giudice di prime cure aveva accolto la doglianza preliminare sol- levata dalla contribuente secondo cui la verifica era durata oltre i trenta giorni di cui all'art.12 comma 5 della legge n.212 del 2000, annullando l'avviso.

La CTR non condivideva la decisione del giudice di primo grado, sia con riferimento alla suddetta questione preliminare che nel merito e confermava l'an e il quantum delle riprese.

3. Avverso la decisione propone ricorso la contribuente, affidato a tre motivi, che illustra con memoria, mentre l'Agenzia delle Entrate è ri- masta intimata.

Considerato che:

4. Con il primo motivo di ricorso - ex art.360 primo comma n. 4 cod. proc. civ. - la società deduce la violazione degli artt.132, 324, 325 cod. proc. civ., 50 del d.lgs. n.546 del 1992, 2719, 2909 cod. civ., 111 Cost., non avendo la CTR accolto la pregiudiziale eccezione di tardività dell'appello proposto dall'Agenzia e, comunque, per la man- cata dimostrazione dell'avvenuta notifica dell'atto di gravame.

5. Ritenuto che, per decidere il motivo, è necessaria l'acquisizione del fascicolo del merito, manda la Cancelleria per tale adempimento e rinvia la controversia a nuovo ruolo.

P.Q.M.

Manda la cancelleria per l'acquisizione del fascicolo del merito e rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma il 25 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12172/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresenta- ta e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]Ottavio e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]Ottavio, elettivamente domiciliata presso il loro recapito in Roma via Ottaviano n.91; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore; - intimata - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Ca- labria, sez. staccata di [OSCURATO:PERSONA], n.3189/07/2018 depositata il 9 ottobre 2018, non notificata. Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 25 gennaio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Cala- bria, sez. staccata di [OSCURATO:PERSONA], veniva accolto l'appello propo- sto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n.350/08/2011 del- la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], con la quale era stato accolto il ricorso proposto dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. avverso l'avviso di accertamento IRES, IRAP e IVA 2007. 2. Il giudice di prime cure aveva accolto la doglianza preliminare sol- levata dalla contribuente secondo cui la verifica era durata oltre i trenta giorni di cui all'art.12 comma 5 della legge n.212 del 2000, annullando l'avviso. La CTR non condivideva la decisione del giudice di primo grado, sia con riferimento alla suddetta questione preliminare che nel merito e confermava l'an e il quantum delle riprese. 3. Avverso la decisione propone ricorso la contribuente, affidato a tre motivi, che illustra con memoria, mentre l'Agenzia delle Entrate è ri- masta intimata. Considerato che: 4. Con il primo motivo di ricorso - ex art.360 primo comma n. 4 cod. proc. civ. - la società deduce la violazione degli artt.132, 324, 325 cod. proc. civ., 50 del d.lgs. n.546 del 1992, 2719, 2909 cod. civ., 111 Cost., non avendo la CTR accolto la pregiudiziale eccezione di tardività dell'appello proposto dall'Agenzia e, comunque, per la man- cata dimostrazione dell'avvenuta notifica dell'atto di gravame. 5. Ritenuto che, per decidere il motivo, è necessaria l'acquisizione del fascicolo del merito, manda la Cancelleria per tale adempimento e rinvia la controversia a nuovo ruolo. P.Q.M. Manda la cancelleria per l'acquisizione del fascicolo del merito e rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma il 25 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
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