CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 agosto 2025
Cassazione n. 28486/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1357/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 4594/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna in data 25/06/2024 udita relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni con le quali il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale ha chiesto l’inammissibilità del ricorso lette le conclusioni scritte dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] difensore di [OSCURATO:PERSONA] il quale ha chiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Bologna, in accoglimento del solo motivo di appello riguardante la pena, ha riformato la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Forlì in data 27/05/2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all’artt. 641 cod. pen., riducendo la pena a lui inflitta a mesi nove di reclusione. 2.Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del [OSCURATO:PERSONA] articolando quattro motivi. 2.1.Con il primo motivo deduce violazione di legge ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen., in relazione all’art. 641 cod. pen., per avere la Corte di appello ritenuto integrata la fattispecie di cui all’art. 641 cod. pen., in assenza di accertamenti in ordine alla data di chiusura del conto corrente sul quale era stato tratto l’assegno dato in pagamento dal [OSCURATO:PERSONA] per l’acquisto dell’autovettura della p.o. 2.2.Con il secondo motivo lamenta violazione di legge ed illogicità della motivazione ( art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.), in relazione al diniego della circostanza attenuante comune di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. avuto riguardo all’esatta entità del danno patito (pari ad 800 euro). 2.3.Con il successivo motivo deduce violazione di legge (art. 606 lett. b) cod. proc. pen.) in relazione all’art. 133 cod. pen., avuto riguardo all’entità della pena inflitta (mesi nove di reclusione) ritenuta eccessiva rispetto alla reale entità del fatto 2.4.Con il quarto motivo lamenta violazione di legge ed omessa motivazione in relazione alla richiesta avanzata ex art. 20 bis cod. pen., di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 28486/2025 Roma, lì, 04/08/2025 2.5.Con il quinto motivo deduce violazione di legge (art. 606 lett. b) cod. proc. pen. ) in relazione all’art. 99 cod. pen., per la ritenuta recidiva essendo il [OSCURATO:PERSONA] gravato da precedenti di diversa indole, rispetto al delitto contestato. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è inammissibile. 2. La Corte di merito, con motivazione non sindacabile in questa sede, perché basata su dati fattuali incontestati, richiamando la giurisprudenza di legittimità secondo la quale in tema di insolvenza fraudolenta, la prova della condizione di insolvenza dell'agente, al momento dell'assunzione dell'obbligazione, può essere desunta dal comportamento precedente e successivo all'inadempimento, assumendo rilievo anche il mero silenzio dell'agente, quale forma di dissimulazione del proprio stato (Sez. 2, n. 8893 del 03/02/2017, Rv. 269682; Sez. 2, n. 6847 del 21/01/2015, Rv. 262570; Sez. 5, n. 30718 del 18/06/2021, Rv. 281868) ha ritenuto integrato il dolo del reato valorizzando una pluralità di indizi univoci: la chiusura del conto corrente sul quale era stato tratto l’assegno rimasto insoluto, il lasso temporale intercorso tra la consegna dell’assegno (il venerdì) e il giorno dell’incasso (lunedì), l’urgenza di concludere l’affare e la successiva rottamazione dell’autovettura appena acquistata con il conseguimento di euro 800. Si tratta di elementi che unitariamente considerati correttamente hanno condotto la Corte di merito a ritenere provata la preordinata dissimulazione dello stato di insolvenza sin dal momento della stipula del contratto da parte di [OSCURATO:PERSONA] sicchè il motivo sul punto si rivela generico oltre che manifestamente infondato. 3.Parimenti generici sono i motivi secondo e terzo avendo la Corte di merito congruamente motivato in ordine al diniego dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. ed alla dosimetria della pena evidenziando gli elementi di giudizio posti a fondamento della decisione (cfr. pag. 5). 4.Manifestamente infondato è il quarto motivo, concernente la violazione dell’art. 20 bis cod. pen. per non aver la Corte di merito deciso sulla richiesta di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria avanzata in grado di appello, svoltosi con il rito cartolare, con le conclusioni scritte. Ed invero va precisato che la richiesta di applicazione, in grado di appello, di pene sostitutive di pene detentive brevi può essere avanzata, ove tale giudizio si svolga in forma cartolare, solo con l'atto di impugnazione o con i motivi nuovi, sicché, se è formulata con le conclusioni scritte, la questione non può ritenersi devoluta alla Corte di appello, che non è neppure tenuta a provvedervi "ex officio", non rientrando la sostituzione della pena ex art. 20-bis cod. pen. tra i casi espressamente previsti dall'art. 597, comma 5, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 1188 del 22/11/2024,Rv. 287460; Sez. 2, n. 14168 del 25/03/2025, Rv. 287820; Sez. 5, n. 22428 del 2025, n.m. ) 5. Il quinto motivo sulla recidiva è inammissibile perchè trattasi di questione non devoluta in appello (Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017,Rv. 269745; Sez. 2,n. 29707 del 08/03/2017, Rv. 270316). 6.All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 10/07/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]