CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 giugno 2026
Cassazione n. 30509/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
26 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di Bolzanodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che Il Tribunale di Teramo, quale giudice dell’esecuzione,ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di applicare la disciplina di cuiall’art. 81 cod. pen. tra i fatti oggetto di diverse sentenze e, per quantorileva per il presente ricorso, tra quelli commessi il 21 maggio 2021 e quellidel 10 febbraio 2022, di cui ai provvedimenti riportati ai numeri 3) e 4) delprovvedimento SIEP 4/2026 della Procura generale del 6 febbraio 2026;Rilevato che con il ricorso e con la memoria successivamentepervenuta si denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione inrelazione all’art. 81 cod. pen. evidenziando che la conclusione sarebbeerrata in quanto il Tribunale non avrebbe adeguatamente considerato chele condotte sono omogenee così come la distanza tra i luoghi dicommissione dei reati Bolzano e Verona, non è particolarmentesignificativa, soprattutto in considerazione del contesto dal quale sarebberilevabile una “deliberazione originaria di massima” di programmare furti inabitazione nel Nord-Est d’Italia;Rilevato che le doglianze sono manifestamente infondate in quantoil provvedimento impugnato, con il riferimento al tempo in cui sono staticommessi i reati (9 mesi di distanza, cioè circa un anno come indicato nelprovvedimento), alla distanza tra i luoghi di commissione e anche ai diversiconcorrenti, ha adeguatamente motivato in ordine alla necessità chel’identità del disegno criminoso debba essere rintracciabile sin dallacommissione del primo reato e come questo non sia desumibile dagli attidai quali non emerge una unicità deliberativa quanto, piuttosto, latendenza a delinquere della ricorrente (cfr. Sez. U, n. 28659 del18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 – 01; Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021,di Serio, n.m.; Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep. 2016, Esposti, Rv.266413 – 01; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B, Rv. 260896 – 01; Sez.2, n. 7555 del 22/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258543 – 01);Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto ledoglianze sono manifestamente infondate e in parte tese a sollecitare unadiversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (cfr. Sez.6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601);Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condannadella ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato ilcontenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpanella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento dellasomma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delleammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]