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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 gennaio 2021

Cassazione n. 05328/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; I - [OSCURATO:PERSONA] E CONSIDERATO -IN DIRITTO

1. Con sentenza emessa in data 14/1/2021 la Corte di appello di L'Aquila confermava la decisione con la quale il primo giudice aveva condannato Salvatore PIRONE per il reato ex art. 648 cod. pen. (ricettazione di un telefono cellulare).

2. Propone ricorso Salvatore PIRONE, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione di legge e vizio della motivazione e travisamento della prova in ordine all'affermazione di responsabilità.

3. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi, reiterativi di doglianze già esaminate e correttamente risolte dalla Corte territoriale e, per altro verso, non consentiti in questa sede.

Il controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione: è inammissibile, pertanto, il ricorso che - come nel caso di specie - si fondi su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici tassativamente previsti dall'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e), riguardanti la motivazione del giudice di merito in ordine alla ricostruzione del fatto (cfr. Sez. 4, n. 47262 del 13/09/2017, Prina, Rv. 271041, in motivazione; Sez. 6, n. 12501 del 27/01/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 262908; Sez. 6, n. 43963 del 30/09/2013, Basile, Rv. 258153).

Con motivazione immune da censure, sulla base delle dichiarazioni della persona offesa e del teste che svolse le indagini di polizia giudiziaria, i giudici di merito hanno ritenuto provato senza alcun dubbio che il telefono cellulare rinvenuto presso l'abitazione dell'imputato fosse quello sottratto il giorno prima a [OSCURATO:PERSONA].

4. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 21 dicembre 2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] essini D'[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; I - [OSCURATO:PERSONA] E CONSIDERATO -IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 14/1/2021 la Corte di appello di L'Aquila confermava la decisione con la quale il primo giudice aveva condannato Salvatore PIRONE per il reato ex art. 648 cod. pen. (ricettazione di un telefono cellulare). 2. Propone ricorso Salvatore PIRONE, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione di legge e vizio della motivazione e travisamento della prova in ordine all'affermazione di responsabilità. 3. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi, reiterativi di doglianze già esaminate e correttamente risolte dalla Corte territoriale e, per altro verso, non consentiti in questa sede. Il controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione: è inammissibile, pertanto, il ricorso che - come nel caso di specie - si fondi su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici tassativamente previsti dall'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e), riguardanti la motivazione del giudice di merito in ordine alla ricostruzione del fatto (cfr. Sez. 4, n. 47262 del 13/09/2017, Prina, Rv. 271041, in motivazione; Sez. 6, n. 12501 del 27/01/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 262908; Sez. 6, n. 43963 del 30/09/2013, Basile, Rv. 258153). Con motivazione immune da censure, sulla base delle dichiarazioni della persona offesa e del teste che svolse le indagini di polizia giudiziaria, i giudici di merito hanno ritenuto provato senza alcun dubbio che il telefono cellulare rinvenuto presso l'abitazione dell'imputato fosse quello sottratto il giorno prima a [OSCURATO:PERSONA]. 4. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21 dicembre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] essini D'[OSCURATO:PERSONA]
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