CassazionedecretoSezione 2Decisione del 14 maggio 2026
Cassazione n. 14125/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ZI Luca, GIALDI Sandro, GIORDANO Lucia, GROSSOGianfranco, IACHETTA [OSCURATO:PERSONA] e MELIS [OSCURATO:PERSONA],rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato e difesodall'[OSCURATO:PERSONA] il decreto della Corte d'appello di Roma n. 654/2024 depositato il24/05/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 862/2025Numero sezionale 1245/2026Numero di raccolta generale 14125/2026Data pubblicazione 14/05/2026I ricorrenti, come in epigrafe identificati, adivano la Corte di appellodi Roma per ottenere, in danno del Ministero dell’Economia e dellesvoltosi dinanzi al [OSCURATO:PERSONA]. 10668/2015. [OSCURATO:PERSONA], a seguito delledomande di fissazione di udienza del 13/09/2016, 08/03/2018 e13/06/2022 depositate dai ricorrenti e delle istanze di prelievo del13/10/2017 e 20/03/2019 depositate dal Ministero, trascorsi 7 anni 4mesi e 22 giorni, definiva il ricorso con sentenza n. 02064/2023 rigettandoi ricorsi principali e i motivi aggiunti e dichiarandone l’improcedibilità persopravvenuta carenza di interesse in relazione a coloro che avevanodepositato istanza di rinunzia. I ricorrenti chiedevano che il Ministerodell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro p.t., a fronte di unritardo irragionevole pari a 4 anni, 4 mesi e 22 giorni, venisse condannatoal pagamento della somma di euro 4.000,00 in favore di ciascuna parte. Ilgiudice della fase monitoria, con decreto del 14/03/2024, dichiaravainammissibile il ricorso. Avverso detto decreto proponevano opposizioneex art. 5 ter L. 89/2001 gli odierni ricorrenti, evidenziando che, nelgiudizio presupposto, erano state depositate due istanze di prelievo (adopera della controparte) e quattro istanze di fissazione di udienza (daparte dei ricorrenti) a dimostrazione dell’interesse alla decisione, dovendoquindi ritenersi soddisfatti i requisiti di ammissibilità del ricorso. Il giudiceadito dichiarava inammissibile la domanda. Proponevano ricorso percassazione i ricorrenti in epigrafe identificati, affidandolo a due motivi. Sicostituiva il Ministero chiedendo il rigetto del ricorso.Il difensore depositava memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo, viene dedotta la violazione e falsa applicazionedell’art. 2, comma 2 - bis, e dell’art. 1 bis L. 89/01, come previsto nell’art.1-ter, comma 3, della legge n. 89 del 2001 e modificato dalla L. n. 208 delNumero registro generale 862/2025Numero sezionale 1245/2026Numero di raccolta generale 14125/2026Data pubblicazione 14/05/20262015, a decorrere dal 1° gennaio del 2016, che ha introdotto laproposizione dell’istanza di prelievo, di cui agli artt. 71 comma 2 e 71 biscod. proc. amm., quale rimedio preventivo, da esperire prima delloscadere dei termini di cui all’art. 2 - bis della legge n. 89 del 2001, tale dacondizionare l’ammissibilità della domanda di equo indennizzo per ladurata non ragionevole del processo amministrativo, in relazione all’art.360 c.p.c., comma 1, n. 3.Con il secondo motivo, viene dedotta la violazione della L. n. 89 del2001, art. 3, comma 4, dell’art. 6 della Convenzione europea, dell’art. 3 e111 della Costituzione, della Giurisprudenza Europea in relazione all’art.360, comma 1 n. 3. I ricorrenti censurano il provvedimento impugnatosotto il profilo della violazione del principio di eguaglianza e del giustoprocesso, nella parte in cui statuisce che, pur essendo stata depositatauna istanza di prelievo nel giudizio presupposto, le parti ricorrenti di dettogiudizio non possano avvalersene ai fini dell’ammissibilità del giudizio diequa riparazione con conseguente preclusione definitiva dell’esercizio di undiritto fondamentale quale quello previsto dall’art. 6 della Convenzioneeuropea.I motivi, che per la loro evidente connessione possono essereesaminati congiuntamente, sono infondati.La Corte di appello di Roma, nel respingere l’opposizione, haconfermato le argomentazioni del giudice del monitorio, il quale avevaevidenziato come l’istanza di prelievo rappresenti il giusto punto diequilibrio tra la necessità di garantire alla parte un rimedio effettivo el’esigenza di salvaguardare il rispetto delle garanzie previste nel processoamministrativo, in linea peraltro con la giurisprudenza Edu.Vale premettere che le disposizioni di cui agli artt. 2 e 1 ter co. 3 l.89/2001 (come modificate dalla l. 208/2015) sono senz’altro applicabilialla fattispecie oggetto di giudizio, per effetto della norma transitoria di cuiNumero registro generale 862/2025Numero sezionale 1245/2026Numero di raccolta generale 14125/2026Data pubblicazione 14/05/2026al co. 2 bis art. 6 l. 89/2001, in quanto - alla data del 31 ottobre 2016 - ilprocesso presupposto (iniziato con ricorso depositato il 15.9.2015) nonaveva superato i termini ragionevoli.Il rimedio preventivo di cui all’art. 1-ter, comma 3, della legge n. 89del 2001 - di cui secondo i giudici di merito la parte richiedentel’indennizzo nel caso di specie non si sarebbe avvalsa - è quello previstodall’art. 71-bis cod. proc. amm., introdotto dall’art. 1, comma 781, letterab), della legge n. 208 del 2015, riguardante la proposizione di un’istanzadi accelerazione della definizione del ricorso in camera di consiglio, consentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 74 cod. proc. amm.Ai fini della presente decisione, giova in primis richiamare learticolate argomentazioni di cui alla sentenza n. 107/2023 della Cortecostituzionale con cui è stata dichiarata non fondata la questione dilegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, della legge 24 marzo 2001,n. 89.Ivi, la Corte costituzionale, in linea con la giurisprudenza Edu,dapprima evidenzia come i rimedi preventivi siano non solo ammissibili,eventualmente in combinazione con quelli indennitari, ma addiritturapreferibili, in quanto volti a evitare che il procedimento diventieccessivamente lungo (sentenze n. 175 del 2021 e n. 88 del 2018). Ilrichiamo alle pronunce della Corte EDU contenuto nella citata sentenza delgiudice delle leggi consente di affermare la infondatezza del profilo didoglianza sollevato dai ricorrenti con il secondo motivo. Ben vero, la Cortecostituzionale esclude che possano applicarsi, con riferimento alladisposizione dell’art. 2, i principi affermati con la sentenza n. 34 del 2019,con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 54,comma 2, del d.l. n. 112 del 2008, posto che il rimedio di cui all’art. 71 bisintegra non solo uno strumento funzionale al raggiungimento dello scopodi una più rapida definizione del giudizio, ma anche “il giusto punto diNumero registro generale 862/2025Numero sezionale 1245/2026Numero di raccolta generale 14125/2026Data pubblicazione 14/05/2026equilibrio tra la necessità di garantire alla parte un rimedio effettivo, neitermini indicati anche dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, e l’esigenzadi salvaguardare il rispetto delle garanzie previste nel processoamministrativo”. Risulta, pertanto, evidente la compatibilità del rimediopreventivo con le cogenti norme convenzionali.Nella prospettazione dei ricorrenti, la Corte di appello sarebbeincorsa in un evidente errore di diritto: sia perché afferma che il rimediodebba essere esperito solo dalla parte che ha invocato il danno e chel’avversa conclusione discenda proprio dal dettato della norma, ove, con laparola “chi”, fa riferimento al soggetto che vuol far valere il pregiudizio dairragionevole durata del processo, mentre nella fattispecie le istanze diprelievo erano state depositate dalla controparte; sia per aver reputatopriva di rilievo la circostanza dell’avvenuta presentazione della istanza difissazione della udienza da parte dei ricorrenti (in quanto non equiparabilealla istanza di prelievo). Secondo i ricorrenti, una corretta applicazionedella norma avrebbe dovuto condurre a statuire che tale rimedio,introdotto dal legislatore nel 2015, costituisce uno strumento funzionale alraggiungimento dello scopo di una più rapida definizione del giudizio chenon può che tutelare tutte le parti del giudizio, in quanto, venendoaltrimenti meno i più semplici e lineari principi di uguaglianza e reciprocitàpropri del processo in violazione dell’art. 111 della Costituzione.Il rilievo non è fondato.La formulazione letterale dell’art. 2 co. 1 l. 89/2001, comecorrettamente evidenziato nel decreto impugnato, non lascia adito a dubbicirca la “riferibilità soggettiva” della condizione di ammissibilità. È ilsoggetto che proponga la domanda di equa riparazione a dover dimostraredi aver previamente esperito quei rimedi che la legge gli offre. Argomentinel senso di tale interpretazione si possono ricavare, a contrario, da Cass.sez. 6-2 n. 21140/2015, relativa a fattispecie regolata dall’art. 54 co. 2Numero registro generale 862/2025Numero sezionale 1245/2026Numero di raccolta generale 14125/2026Data pubblicazione 14/05/2026del d.l. 112/2008 per cui “la domanda di equa riparazione non èproponibile se nel giudizio dinanzi al giudice amministrativo in cui siassume essersi verificata la violazione di cui all'articolo 2, comma 1, (dellalegge 24 marzo 2001, n. 89), non è stata presentata un'istanza ai sensidel secondo comma dell'articolo 51 del regio decreto 17 agosto 1907, n.642”. La formulazione letterale di quest’ultima disposizione era senz’altrocompatibile con una interpretazione (quale quella fornita nella richiamatapronuncia) che reputi irrilevante la provenienza soggettiva della istanza diprelievo. Nel testo del vigente art. 2 co. 1 è, viceversa, più che evidentel’intentio legis di attribuire rilevanza alla riferibilità della istanzasollecitatoria a colui che poi proponga la domanda di indennizzo.Quanto alla non equiparabilità dell’istanza di fissazione di udienza edell’istanza di prelievo affermata dalla Corte di appello, i ricorrentievidenziano come pure l’istanza di fissazione di udienza abbia funzioneacceleratoria in quanto, in sede di udienza, la corte può decidere dipronunciarsi in forma semplificata.Anche sotto tale profilo, il rilievo è infondato.Come correttamente argomentato, nella pur succinta motivazionesul punto della Corte di appello, l’istanza di prelievo porta alla definizionedel processo nelle forme semplificate, in ciò distinguendosi dalla meraistanza di fissazione della udienza, atteso che solo l’art. 71-bis postulacome possibile esito dell’istanza di prelievo un rito immediato in camera diconsiglio. Inoltre, alla istanza di fissazione della udienza non vienerispetto alla domanda di equa riparazione, con la conseguenza che la merapresentazione della istanza di fissazione, pur reiterata dai ricorrenti (perben quattro volte) non vale a far ritenere realizzato il requisito diammissibilità della domanda di equa riparazione. È appena il caso dievidenziare, da ultimo, come il precedente richiamato dalla difesa deiNumero registro generale 862/2025Numero sezionale 1245/2026Numero di raccolta generale 14125/2026Data pubblicazione 14/05/2026ricorrenti (Cass. sez. II n. 31009/2017), a supporto della pretesaequiparazione della istanza di fissazione della udienza alla istanza diprelievo, si riferisca al diverso istituto della istanza ex art. 82 codiceprocesso amministrativo finalizzata ad evitare la perenzione del ricorso(esaminato in rapporto all'istanza di prelievo, disciplinata diacronicamente,prima, dal secondo comma dell'articolo 51 R.D. n. 642/1907 e, poi, dalsecondo comma dell'articolo 71 cod. proc. amm.).Al rigetto del ricorso consegue la condanna delle parti soccombenti,in solido tra loro, al pagamento delle spese del presente giudizio dilegittimità in favore del Ministero controricorrente nell’importo liquidato indispositivo. P.Q.Mrigetta il ricorso;condanna in solido i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio dicassazione in favore del Ministero della Economia e delle Finanze, liquidatein euro 4.500,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civiledella Corte Suprema di cassazione, il 12 maggio 2026.Il PresidenteAntonio Scarpa