CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 10939/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di RAVENNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Ravenna in composizione monocratica, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza di applicazione della disciplina della continuazione avanzata, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., da Alfio ZAMBONI in relazione ai reati giudicati con le seguenti decisioni: 1) sentenza emessa dal Tribunale di Ferrara in data 12 maggio 2015, irrevocabile il 20 novembre 2016, concernente reato di truffa commesso il 15 novembre 2012; 2) sentenza emessa dal Tribunale di Ferrara in data 10 giugno 2014, irrevocabile il 9 novembre 2014, riguardante reato di truffa; 3) sentenza emessa dal Tribunale di Ravenna in data 19 giugno 2018, irrevocabile il 3 novembre 2018, relativa a reato di truffa commesso il 4 gennaio 2013. A ragione della decisione osservava che la contiguità temporale tra i fatti e l'omogeneità dei reati non apparivano sufficienti "per ritenere che gli illeciti vennero commessi sulla base di una programmazione unitaria e originaria" e che la difesa avrebbe dovuto addurre ulteriori elementi idonei a dimostrare l'esistenza di detta programmazione. Una tale conclusione, ad avviso del giudice dell'esecuzione, si imponeva, a maggior ragione, in un caso, come quello di specie, in cui, nonostante la contiguità temporale e l'omogeneità dei fatti, le peculiarità delle condotte erano risultate tali da evidenziare come ciascun illecito fosse stato il frutto di un'autonoma delibazione volitiva e non il risultato di una programmazione originaria unitaria. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, per il tramite del difensore, deducendo violazione degli artt. 81, cpv., cod. pen. e 671 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Premette il difensore del ricorrente che il giudice di Ravenna aveva preso in considerazione, nel provvedimento impugnato, anche la sentenza indicata sub n. 2), nonostante essa fosse stata menzionata, nell'istanza introduttiva, solo per completezza del quadro dei precedenti a carico del condannato, senza chiedere di porre in continuazione il reato di truffa con essa giudicato (anche perché distante nel tempo) con quelli giudicati con le sentenze indicate ai nn. 1) e 3), oggetto esclusivo della richiesta. Ciò premesso, ci si duole che il giudice a quo, pur avendo riconosciuto l'omogeneità delle condotte delittuose e il requisito della contiguità spazio-temporale tra esse, abbia, poi, negato la sussistenza del medesimo disegno criminoso con motivazione apodittica e manifestamente illogica, anche perché contrastante con il contenuto delle sentenze acquisite, da cui era emerso che le truffe oggetto di condanna erano state commesse dallo ZAMBONI nell'esercizio dell'attività lavorativa da lui svolta. 6, Risultava superfluo, pertanto, il rilievo sul mancato assolvimento dell'onere di allegazione incombente all'interessato, atteso che lo stesso decidente aveva ravvisato la sussistenza degli indicatori sintomatici dell'identico disegno criminoso. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto. 2. Occorre ricordare, in sintonia con quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, che il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio- temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/5/2017, Gargiulo, Rv. 270074). 3. Il giudice dell'esecuzione, oltre ad essersi pronunciato, erroneamente, su un oggetto non richiesto dall'interessato (l'estensione della disciplina della continuazione al fatto giudicato con la sentenza indicata sub n. 2 nel provvedimento impugnato), in violazione del principio della domanda che caratterizza il procedimento di cui all'art. 666 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 46405 del 17/10/2012, Pariota, Rv. 254095), ha rigettato l'istanza (anche) in relazione ai fatti giudicati con le sentenze indicate ai nn. 1) e 3), pur avendo riconosciuto la ravvisabilità di plurimi indicatori sintomatici, secondo il richiamato insegnamento delle Sezioni Unite, del medesimo disegno criminoso (omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale). A tale decisione è pervenuto, tuttavia, con argomentare apparente, in quanto costruito: a) sul riferimento a "peculiarità della condotta", senza descrivere l'una e precisare le altre; b) senza chiarire la rilevanza e decisività di tali peculiarità; c) senza esplicitare le ragioni per le quali, in base a condotte e peculiarità non concretamente descritte, ma ritenute decisive, ogni reato sarebbe stato il "frutto di un'autonoma delibazione volitiva". In poche parole e, in sintesi, il giudicante non ha fornito, se non con clausole astratte, l'indicazione di elementi fattuali specifici, tratti dalle sentenze esaminate, da reputare ostativi ad una preventiva programmazione unitaria, pur in presenza di reati omogenei connotati da contiguità spazio-temporale.Tali ultimi indicatori erano stati puntualmente valorizzati nell'istanza introduttiva dall'interessato, il quale aveva così assolto, diversamente da quanto affermato nell'ordinanza impugnata, all'onere di allegazione a lui incombente (Sez. 3, n. 17738 del 14/12/2018, dep. 2019, Bencivenga, Rv. 275451). 4. Per le esposte considerazioni, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Ravenna in composizione monocratica, diversa persona fisica (C. Cost. n. 183/2013), che provvederà a sanare le lacune e contraddizioni evidenziate attenendosi ai principi enunciati. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di Ravenna. Così deciso in Roma, 1'8 febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] C