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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 luglio 2024

Cassazione n. 39087/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; , [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; letta l'istanza inoltrata dalla difesa in data 09/07/2024; lette le conclusioni scritte della parte civile costituita [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i primi due motivi di ricorso di caratterizzino tutti per reiteratività e genericità e in quanto tali siano da ritenere non consentiti in quanto omettono del tutto di confrontarsi con la motivazione; atteso che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) considerato che con particolare riferimento al tema della legittimazione a proporre querela il motivo proposto omette del tutto di confrontarsi con la doppia decisione conforme sul punto, che ha logicamente ricostruito, in assenza di qualsiasi violazione di legge, le caratteristiche del rapporto intercorrente tra agente e subagente assicurativo e la mancanza di diretta relazione tra il subagente e la Compagnia, con diretta riferibilità all'agente della istanza punitiva (pag. 3 e seg.); rilevato che è stata ritenuta la responsabilità del ricorrente, con motivazione del tutto immune da illogicità, in applicazione dei principi costantemente applicati da questa Corte che qui si intendono ribadire (Sez. 2, n. 42099 del 17/11/2010, Paderni, Rv. 248923-01; Sez. 2, n. 39396 del 30/05/2019, Scarnera, Rv. 277048-01), mentre le argomentazioni della difesa omettono di confrontarsi con la motivazione, limitandosi a reiterare una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099-01); atteso che il terzo motivo di ricorso non risulta oggetto di specifìco motivo in appello, con conseguente interruzione della catena devolutiva sul punto (e comunque la Corte di appello ha in motivazione ritenuto adeguato il trattamento sanzionatorio e condiviso il regime di concessione del solo beneficio della sospensione condizionale della pena, con ciò evidentemente disattendendo qualsiasi possibilità di concedere la non menzione della condanna); tk rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, oltre che alla rifusione delle spese di difesa e costituzione della parte civile, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile De LO [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro gsuly-poj oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; , [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; letta l'istanza inoltrata dalla difesa in data 09/07/2024; lette le conclusioni scritte della parte civile costituita [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i primi due motivi di ricorso di caratterizzino tutti per reiteratività e genericità e in quanto tali siano da ritenere non consentiti in quanto omettono del tutto di confrontarsi con la motivazione; atteso che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) considerato che con particolare riferimento al tema della legittimazione a proporre querela il motivo proposto omette del tutto di confrontarsi con la doppia decisione conforme sul punto, che ha logicamente ricostruito, in assenza di qualsiasi violazione di legge, le caratteristiche del rapporto intercorrente tra agente e subagente assicurativo e la mancanza di diretta relazione tra il subagente e la Compagnia, con diretta riferibilità all'agente della istanza punitiva (pag. 3 e seg.); rilevato che è stata ritenuta la responsabilità del ricorrente, con motivazione del tutto immune da illogicità, in applicazione dei principi costantemente applicati da questa Corte che qui si intendono ribadire (Sez. 2, n. 42099 del 17/11/2010, Paderni, Rv. 248923-01; Sez. 2, n. 39396 del 30/05/2019, Scarnera, Rv. 277048-01), mentre le argomentazioni della difesa omettono di confrontarsi con la motivazione, limitandosi a reiterare una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099-01); atteso che il terzo motivo di ricorso non risulta oggetto di specifìco motivo in appello, con conseguente interruzione della catena devolutiva sul punto (e comunque la Corte di appello ha in motivazione ritenuto adeguato il trattamento sanzionatorio e condiviso il regime di concessione del solo beneficio della sospensione condizionale della pena, con ciò evidentemente disattendendo qualsiasi possibilità di concedere la non menzione della condanna); tk rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, oltre che alla rifusione delle spese di difesa e costituzione della parte civile, liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile De LO [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro gsuly-poj oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, il
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